Skip to main content

Avvocati - Deontologia - conflitto di interessi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 279 del 28 giugno 2024

Ai fini del conflitto di interessi non è sufficiente la mera condivisione dei locali con il legale di controparte L’avvocato deve astenersi dall’accettare il mandato qualora il legale avversario faccia parte della propria società o associazione professionale ovvero eserciti negli stessi locali e vi collabori professionalmente in maniera non occasionale (art. 24 co. 5 cdf).

In particolare, a differenza del codice previgente (art. 37), ove tale ultimo inciso mancava, ai fini dell’obbligo di astensione è ora necessaria una collaborazione continuativa e non occasionale tra i professionisti, la quale va provata “oltre ogni ragionevole dubbio” e non può quindi essere desunta da meri elementi presuntivi come l’uso comune di linee telefoniche e/o di servizi di posta elettronica, trattandosi di risorse logistiche neutre – a differenza della PEC – compatibili con una condivisione degli spazi di uno stesso studio riferibili anche a semplici rapporti di ospitalità e/o amicizia.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Palma), sentenza n. 279 del 28 giugno 2024