Avvocato - Onorari - Accordo sul compenso: Patto di quota lite - Compenso a percentuale rapportato al valore dei beni o degli interessi litigiosi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 351 del 27 settembre 2024
Le conseguenze della violazione del divieto di patto di quota lite - Patto di quota lite: illegittimo determinare il compenso dell’avvocato come percentuale su quanto ricaverà il cliente in caso di vittoria - Patto di quota lite: consentito legare il compenso al valore della controversia o all’esito previsto, ma non al risultato - Il divieto di patto di quota lite riguarda sia l’attività stragiudiziale che quella giudiziale
Accordo sul compenso: le conseguenze della violazione del divieto di patto di quota lite
Qualora l’accordo di determinazione sul compenso sia nullo per violazione del divieto di patto di quota lite, tale vizio non inficia l’intero contratto di patrocinio (art. 1419 cc), sicché l’attività professionale svolta deve essere comunque remunerata sebbene in applicazione dei parametri forensi.
Patto di quota lite: illegittimo determinare il compenso dell’avvocato come percentuale su quanto ricaverà il cliente in caso di vittoria
Dal combinato disposto del terzo (1 Il comma è ribadito nell’art. 25 co. 1 cdf.) e del quarto (2 Il divieto è ribadito nell’art. 25 co. 2 cdf. ) comma dell’art. 13 L. n. 247/2012, si ricava che il compenso dell’avvocato può essere pattuito quale percentuale rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, ma non può essere commisurato al risultato pratico dell’attività svolta (c.d. “patto di quota lite”).
La ratio del divieto in parola è quella tutelare l’interesse del cliente e la dignità della professione forense, enfatizzando il distacco del legale dagli esiti della lite, al fine di evitare la commistione di interessi tra il cliente e l’avvocato che invece si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all’esito della lite, con conseguente trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo, con una non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione
(Nel caso di specie, il compenso professionale era stato fissato nel 15% delle somme che sarebbero state incassate dall’assicurazione).
Note: In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 23738 del 4 settembre 2024.
Patto di quota lite: consentito legare il compenso al valore della controversia o all’esito previsto, ma non al risultato
Ai sensi dell’art. 13 L. n. 247/2012, “sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”, mentre è valida la pattuizione con cui si determini il compenso “a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”.
L’accennata dicotomia legislativa deve essere intesa nel senso che la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o agli interessi litigiosi, ma non lo può essere al risultato. In tal senso deve infatti interpretarsi l’inciso “si prevede possa giovarsene”, che appunto evoca un rapporto con ciò che si prevede e non con ciò che costituisce il consuntivo della prestazione professionale, ditalché deve in ogni caso ritenersi illecito l’accordo sul compenso stipulato (non a monte dell’incarico professionale, ma a valle di quest’ultimo, cioè) ad incarico pressoché terminato, ovvero allorché l’an ed il quantum della fattispecie contenziosa siano già stati di fatto delineati in entrambe le sue componenti.
Ed è questa la differenza tra il consentito e il non consentito, cioè legare il compenso al valore della controversia o all’esito previsto (consentito) piuttosto che al risultato (non consentito).
Nota: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 9 novembre 2022.
Il divieto di patto di quota lite riguarda sia l’attività stragiudiziale che quella giudiziale
Il divieto di patto di quota lite ex art. 13 L. n. 247/2012 è applicabile sia all’attività stragiudiziale, quando si fa riferimento alla prestazione, sia all’attività giudiziale, quando si fa riferimento alla ragione litigiosa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 351 del 27 settembre 2024
Accordo sul compenso: le conseguenze della violazione del divieto di patto di quota lite
Qualora l’accordo di determinazione sul compenso sia nullo per violazione del divieto di patto di quota lite, tale vizio non inficia l’intero contratto di patrocinio (art. 1419 cc), sicché l’attività professionale svolta deve essere comunque remunerata sebbene in applicazione dei parametri forensi.
Patto di quota lite: illegittimo determinare il compenso dell’avvocato come percentuale su quanto ricaverà il cliente in caso di vittoria
Dal combinato disposto del terzo (1 Il comma è ribadito nell’art. 25 co. 1 cdf.) e del quarto (2 Il divieto è ribadito nell’art. 25 co. 2 cdf. ) comma dell’art. 13 L. n. 247/2012, si ricava che il compenso dell’avvocato può essere pattuito quale percentuale rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, ma non può essere commisurato al risultato pratico dell’attività svolta (c.d. “patto di quota lite”).
La ratio del divieto in parola è quella tutelare l’interesse del cliente e la dignità della professione forense, enfatizzando il distacco del legale dagli esiti della lite, al fine di evitare la commistione di interessi tra il cliente e l’avvocato che invece si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all’esito della lite, con conseguente trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo, con una non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione
(Nel caso di specie, il compenso professionale era stato fissato nel 15% delle somme che sarebbero state incassate dall’assicurazione).
Note: In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 23738 del 4 settembre 2024.
Patto di quota lite: consentito legare il compenso al valore della controversia o all’esito previsto, ma non al risultato
Ai sensi dell’art. 13 L. n. 247/2012, “sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”, mentre è valida la pattuizione con cui si determini il compenso “a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”.
L’accennata dicotomia legislativa deve essere intesa nel senso che la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o agli interessi litigiosi, ma non lo può essere al risultato. In tal senso deve infatti interpretarsi l’inciso “si prevede possa giovarsene”, che appunto evoca un rapporto con ciò che si prevede e non con ciò che costituisce il consuntivo della prestazione professionale, ditalché deve in ogni caso ritenersi illecito l’accordo sul compenso stipulato (non a monte dell’incarico professionale, ma a valle di quest’ultimo, cioè) ad incarico pressoché terminato, ovvero allorché l’an ed il quantum della fattispecie contenziosa siano già stati di fatto delineati in entrambe le sue componenti.
Ed è questa la differenza tra il consentito e il non consentito, cioè legare il compenso al valore della controversia o all’esito previsto (consentito) piuttosto che al risultato (non consentito).
Nota: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 9 novembre 2022.
Il divieto di patto di quota lite riguarda sia l’attività stragiudiziale che quella giudiziale
Il divieto di patto di quota lite ex art. 13 L. n. 247/2012 è applicabile sia all’attività stragiudiziale, quando si fa riferimento alla prestazione, sia all’attività giudiziale, quando si fa riferimento alla ragione litigiosa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 351 del 27 settembre 2024