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Avvocato - restituzione di documenti al cliente - ritenzione - violazione dell’art. 33 codice deontologico forense - Decisioni del Consiglio Nazionale Forense 

L’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa né può subordinarne la restituzione ad alcuna condizione. - Obbligo di restituzione documenti al cliente e presunzione di non colpevolezza - L’omessa o tardiva consegna dei documenti - Mancato pagamento delle spese legali - L’omessa restituzione di documenti al cliente costituisce illecito permanente L’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa né può subordinarne la restituzione ad alcuna condizione.

L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato è deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 33 codice deontologico forense e 66 del r.d. l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa né può subordinarne la restituzione ad alcuna condizione.
Ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo dell’illecito disciplinare è irrilevante la sussistenza di una causa di giustificazione o non punibilità, “essendo sufficiente a configurare la violazione l’elemento della suitas della condotta, inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie (ex multis, cfr. CNF 27-9-2018 n. 112, CNF 27-9-2019 n. 110).
Fattispecie nella quale l’avvocato incolpato aveva giustificato la mancata restituzione di atti e delicati documenti afferenti una complessa vicenda giudiziaria, non già per subordinarla al pagamento dei propri onorari, ma per la ricorrenza di concrete circostanze addotte a favore della medesima cliente e della sua figlia minore, quali quelle di evitare una sovraesposizione mediatica in una vicenda di riconoscimento della paternità riguardante un noto personaggio pubblico.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Flagiello, rel. Gargiulo), decisione n. 1 del 16 febbraio 2023

Obbligo di restituzione documenti al cliente e presunzione di non colpevolezza

Secondo il principio accusatorio che informa il procedimento disciplinare, la violazione dell’art. 33 cdf (“Restituzione di documenti”) presuppone la prova dell’inadempimento all’obbligo stesso, quindi dell’esistenza di documenti in possesso dell’avvocato e asseritamente non consegnati al cliente o alla parte assistita 
(Nella specie, l’avvocato aveva restituito il fascicolo al cliente, ma era stato comunque sanzionato per non aver restituito ulteriori -ma neppure individuati- atti di causa, di cui tuttavia non vi era prova che fosse in possesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso dell’incolpato annullando in parte qua la sanzione irrogatagli dal CDD).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 230 del 31 maggio 2024

L’omessa o tardiva consegna dei documenti - Mancato pagamento delle spese legali

Incorre nell’illecito disciplinare di cui all’art. 33 cdf l’avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né l’obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Favi), sentenza n. 363 del 7 ottobre 2024

L’omessa restituzione di documenti al cliente costituisce illecito permanente

La violazione dell’art. 33 cdf (Restituzione di documenti) costituisce illecito deontologico permanente. Conseguentemente, il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nel momento cui: 
1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 
2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 
3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Favi), sentenza n. 363 del 7 ottobre 2024

L’omessa restituzione di documenti al cliente costituisce illecito permanente

Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, la violazione dell’art. 33 cdf costituisce illecito deontologico permanente, il cui relativo dies a quo prescrizionale va individuato  nel momento cui il professionista ponga fine all’omissione, ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure - sollecitato in tal senso - opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 282 del 28 giugno 2024