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Avvocati - Elezioni forensi - Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 1662 del 23 gennaio 2025

Il candidato non può essere ammesso “con riserva” né essere escluso dopo lo scrutinio - Elezioni forensi: la ratio del divieto di terzo mandato consecutivo - Elezioni forensi: le dimissioni, anche infra biennali, non escludono il divieto del terzo mandato consecutivo Elezioni forensi: il candidato non può essere ammesso “con riserva”
In tema di elezioni forensi, la Commissione elettorale non ha il potere di ammettere «con riserva» uno o più candidati (art. 9 L. n. 113/2017) né quello di escluderli successivamente allo scrutinio (art. 15 L. n. 113/2017).

Elezioni forensi: la ratio del divieto di terzo mandato consecutivo
In tema di elezioni forensi, la ratio del divieto di terzo mandato consecutivo (art. 3 L. n. 113/2017) è quella di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti all’esercizio delle funzioni di governo degli Ordini, favorendone l’avvicendamento nell’accesso agli organi di vertice.

Elezioni forensi: le dimissioni, anche infra biennali, non escludono il divieto del terzo mandato consecutivo
Ai fini dell’applicazione della norma di cui al terzo comma dell’art. 3 della legge n. 113 del 2017, che prevede che i consiglieri dell’Ordine degli avvocati non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi occorre far riferimento alla nozione di mandato in senso oggettivo, senza che possa avere rilievo la circostanza che il consigliere già eletto per il secondo mandato si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata legale della consiliatura, non potendo quindi ripresentarsi alle elezioni immediatamente successive. 
Né può rilevare in senso contrario la diversa previsione del terzo periodo del terzo comma, secondo cui la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato, atteso che la norma mira a rafforzare il divieto di cui al precedente periodo, disponendo che il divieto di rielezione opera anche nel caso in cui, pur non essendovi stata un’immediata ripresentazione, la successiva consiliatura abbia avuto una fine anticipata rispetto al termine legale, non sia ancora decorso un numero di anni uguale a quello del precedente mandato, sempre inteso come riferito alla durata della consiliatura.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., sentenza n. 1662 del 23 gennaio 2025