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Avvocato - onorari - tariffe professionali - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7354 del 19/03/2025

Art. 13 bis della l. n. 247 del 2012, vigente ratione temporis - Equo compenso dell'avvocato - Applicazione retroattiva - Esclusione - Fattispecie. In tema di onorari professionali, l'art. 13 bis della l. n. 247 del 2012, vigente ratione temporis (introdotto dall'art. 19 quaterdecies del d.l. n. 148 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 172 del 2017, con effetti dall'1.1.2018), relativo al cd. equo compenso dell'avvocato, non ha natura interpretativa e valore retroattivo, per cui non è applicabile ai rapporti professionali ormai cessati e alle prestazioni già espletate anteriormente alla sua entrata in vigore.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto applicabile l'art. 13 bis anche ai rapporti professionali ormai cessati a seguito di rinuncia al mandato e alle prestazioni già espletate, intervenuta prima dell'entrata in vigore del citato articolo).