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Esecuzione forzata - dovere di lealtà e di probità - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 7299 del 19/03/2025

Spese giudiziali - Moltiplicazione delle azioni esecutive e pre-esecutive - Abuso del processo - Configurabilità - Conseguenze - Regolazione delle spese. La moltiplicazione di azioni esecutive o di attività pre-esecutive in relazione allo stesso credito - realizzata dal creditore senza alcun apprezzabile interesse e, anzi, allo scopo di lucrare spese - costituisce un abuso dello strumento processuale (non già un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, in quanto l'accertamento del credito è già stato compiuto) e trova la sua sanzione proprio sul piano delle spese: conseguentemente, il giudice deve liquidare soltanto i compensi professionali e gli esborsi corrispondenti a quelli strettamente necessari ad un'unica azione, senza alcun automatismo connesso al numero delle iniziative adottate.