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Bando 2024 - Selezione per 40 tirocini formativi presso la Procura generale della Corte di cassazione

E' indetta la procedura per la selezione di 40 tirocinanti che svolgeranno il tirocinio formativo ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 73 presso la Procura generale della Corte di cassazione.  Il tirocinio avrà inizio ad ottobre 2024 e terminerà ad aprile 2026, per una durata complessiva di diciotto mesi. Domanda di partecipazione entro lunedì 8 luglio 2024

Procura Generale della Corte di cassazione

Il Procuratore Generale

Vista la richiesta in data 4 giugno 2024 dell’Avvocato generale preposto all’Ufficio tirocini, di procedere ad un bando di selezione per 40 tirocini formativi, ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni (da ultimo art. 6 del d.lgs. n. 44 del 28 marzo 2024);

Visto il richiamato art. 73;

DISPONE

è indetta la procedura per la selezione di 40 tirocinanti che svolgeranno il tirocinio formativo ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 73 presso la Procura generale della Corte di cassazione.

Il tirocinio avrà inizio ad ottobre 2024 e terminerà ad aprile 2026, per una durata complessiva di diciotto mesi.

  1. Requisiti di partecipazione

La formazione è riservata ai laureati in giurisprudenza, all’esito di un corso di laurea almeno quadriennale, e a coloro che sono iscritti al medesimo corso e hanno superato tutti gli esami previsti, che:

  • siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 42-ter, secondo comma, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1942, n. 12 (ovvero non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione);
  • abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
  • non abbiano compiuto i trenta anni di età.

Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui sopra si riconosce preferenza, nell’ordine, a coloro che hanno conseguito la laurea, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

A parità dei requisiti sopraindicati, costituirà titolo preferenziale la partecipazione a corsi di perfezionamento in materie giuridiche.

Non saranno prese in considerazione domande di aspiranti già ammessi al tirocinio in occasione di precedenti bandi, che lo stiano svolgendo o lo abbiano a qualsiasi titolo interrotto.

Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell’assegnazione al servizio civile o penale, di cui si terrà conto compatibilmente con le esigenze dell’Ufficio.

  1. Modalità di partecipazione al periodo formativo e obblighi ad essi collegati.

Il periodo di formazione teorico - pratico presso la Procura generale avrà la durata complessiva di diciotto mesi e sarà svolto nell’osservanza del richiamato art. 73, delle direttive di seguito esplicitate e del programma formativo predisposto dall’Avvocato generale preposto all’Ufficio tirocini all’esito dell’ammissione; gli ammessi avranno accesso ai fascicoli processuali e potranno partecipare alle udienze. Non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto d’interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale eventualmente svolgano tirocinio.

Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso, salvo eventuale assegnazione da parte del Ministero della giustizia della borsa di studio prevista dai commi 8-bis e 8-ter dell’art. 73 citato, e, in virtù ed ai sensi del comma 8 di detto articolo, non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico dell’Amministrazione.

Il tirocinio formativo può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore generale, su proposta dell’Avvocato generale dirigente dell’U.S.A.D. o dell’U.P.P., sentito l’Avvocato generale del Servizio in relazione al quale il tirocinante svolge il tirocinio, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l’indipendenza e l’imparzialità dell’Ufficio e la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l’immagine e il prestigio dell’Ordine giudiziario e della stessa Procura generale o in caso di mancato rispetto degli obblighi, di scarso impegno e di inosservanza della necessaria frequenza a cui è tenuto il tirocinante.

Il tirocinio dovrà essere svolto continuativamente, senza soluzione di continuità, e potrà essere altresì interrotto per un periodo massimo di tre mesi in presenza di comprovate e serie ragioni, anche di carattere personale, rimanendo fermo che il periodo complessivo di durata deve essere comunque di diciotto mesi, sicché il periodo di sospensione dovrà essere recuperato.

La rinuncia al tirocinio - ove intervenuta - dovrà essere formalmente comunicata al seguente indirizzo mali Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con la massima tempestività, per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Sussiste il divieto di svolgimento di attività professionale dinanzi all’Ufficio dove si svolge il tirocinio formativo.

Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di Specializzazione per le Professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un’adeguata formazione e con l’assidua presenza, che è necessaria per un proficuo periodo di formazione presso la Procura generale. In particolare, i tirocinanti dovranno assicurare un impegno non inferiore a 20 ore settimanali che dovrà essere assolutamente rispettato, pena l’esclusione dal tirocinio, e che verrà definito nel dettaglio, anche con riferimento alla necessaria presenza in ufficio, in fase di avvio dell’attività.

Durante il tirocinio gli ammessi non potranno esercitare il tirocinio per l’accesso alla professione forense presso la Corte di cassazione.

L’attività si svolgerà sotto la guida e il controllo degli Avvocati generali e dei Sostituti che presiedono alle attività dell’Ufficio Spoglio, Analisi e Documentazione (U.S.A.D.) e dell’Ufficio per il Processo Penale (U.P.P.) come disciplinate dal relativo modello organizzativo e nell’osservanza dell’Ordine di servizio numero 8 del 13 febbraio 2023 del Procuratore generale e delle note organizzative interne degli Avvocati generali, nonché delle direttive applicative degli stessi.

Il tirocinante è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:

a) osservare le direttive impartite dagli Avvocati generali e dai Sostituti Procuratori generali, in virtù ed ai sensi del capoverso che precede;
b) rispettare gli obblighi di riservatezza, di riserbo e di segreto riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie di cui vengano a conoscenza durante il tirocinio ed in ragione dello stesso;
c) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;
d) rispettare gli orari concordati con gli Avvocati generali e con i Sostituti affidatari;
e) qualora svolga o abbia svolto il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato deve segnalare agli Avvocati generali addetti agli Uffici gli eventuali procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione trattati dagli avvocati dello studio legale presso il quale svolge o ha svolto detto tirocinio;
f) indicare agli Avvocati generali dell’Ufficio cui fa capo ed ai Sostituti Procuratori generali affidatari ogni altra situazione di incompatibilità.

A norma dell’art. 4 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 151 l’attività di tirocinio in formazione si svolgerà anche quale componente dell’Ufficio per il Processo Penale e dell’Ufficio Spoglio, Analisi e Documentazione, costituiti dalla medesima disposizione normativa anche presso questa Procura generale, con i seguenti compiti:

1) quanto all’Ufficio Spoglio, Analisi e Documentazione per il processo civile, sotto la supervisione e gli indirizzi degli Avvocati generali e dei magistrati dell’Ufficio (art. 9 d.lgs. n. 151 del 2022):

a) assistenza per l’analisi preliminare dei procedimenti ai fini dell’eventuale intervento, della formulazione delle conclusioni e della predisposizione delle memorie da depositare dinanzi alle Sezioni Unite e alle Sezioni semplici della Corte;
b) supporto ai magistrati comprendente, tra l’altro, la compilazione della scheda del ricorso, l’attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e l’individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge previsto dall’art. 363 c.p.c.;
c) supporto per l’utilizzo degli strumenti informatici;
d) raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell’intervento del Procuratore generale in occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario;

2) quanto all’Ufficio per il Processo Penale, sotto la direzione e il coordinamento dell’Avvocato generale (art. 10 d.lgs. n. 151 del 2022):

a) assistenza ai magistrati per l’analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la formulazione delle richieste e per il deposito delle memorie dinanzi alle Sezioni Unite e alle Sezioni semplici della Corte di cassazione;
b) supporto ai magistrati nell’attività di ricerca e di analisi dei precedenti, degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi, nonché nell’esame delle questioni che possono richiedere l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite;
c) supporto per l’utilizzo degli strumenti informatici;
d) raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell’intervento del Procuratore generale in occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario.

Fermo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2022 i tirocinanti in formazione svolgeranno anche attività di supporto all’esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie, le segreterie e i servizi amministrativi della Procura generale previste dai relativi documenti organizzativi (art. 11 d.lgs. n. 151 del 2022).

Qualora ciò si renda opportuno per insindacabili esigenze di ufficio gli ammessi al tirocinio formativo - anche dopo essere stati adibiti alle attività dell’Ufficio Spoglio, Analisi e Documentazione (U.S.A.D.) e dell’Ufficio per il Processo Penale (U.P.P.) ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 151 - possono essere affidati, ai sensi dell’art. 73, comma 4, del d.l. n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, a un magistrato che abbia espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal Capo dell’ufficio. In tal caso gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi.

Gli ammessi al tirocinio non potranno essere contemporaneamente adibiti all’attività dell’Ufficio Spoglio, Analisi e Documentazione (U.S.A.D.) e dell’Ufficio per il Processo Penale (U.P.P.) e assegnati a un magistrato nel compimento delle ordinarie attività. L’eventuale assegnazione prima all’uno e poi all’altro dei compiti sopra indicati, al compimento del periodo previsto, varrà come unico tirocinio.

I tirocinanti in formazione sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell’Ufficio e ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati dalla Struttura Territoriale della Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di cassazione. Avranno altresì accesso alla biblioteca giuridica presso la Corte e al sistema informatico italgiureweb, previo rilascio di password provvisorie per la durata del tirocinio.

  1. Esito del procedimento formativo

Al termine del periodo formativo T Avvocato generale preposto ai tirocini, acquisita relazione delTAvvocato generale dirigente dell'Ufficio cui il tirocinante è stato addetto, nonché relazione del magistrato cui il tirocinante sia stato eventualmente affidato ai sensi del richiamato art. 73, comma 4, nei casi previsti dalle presenti direttive, redige una relazione sull’esito del periodo di formazione e la trasmette al Procuratore generale, che rilascia un attestato del positivo svolgimento.

L’esito positivo del tirocinio comporta le facoltà e preferenze previste dall’art. 73 del d.l. n. 69 del 2013, conv. dalla legge n. 98 del 2013 e, in particolare, dai commi 11- bis, 13, 14 e 15 di detto art. 73, da ritenersi qui integralmente trascritti.

  1. Modalità di presentazione della domanda

Al fine di essere valutati per l’ammissione al tirocinio formativo, gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione entro lunedì 8 luglio 2024 esclusivamente attraverso la Nuova Piattaforma Informatica predisposta dal Ministero della giustizia.

L’accesso alla piattaforma sarà consentito tramite utenza SPID al seguente link: https://tirociniformativi.giustizia,it/tirocini-formativi/(non accessibile da tutti i web browsers).

Scaduto il termine di presentazione verrà redatta la graduatoria provvisoria degli ammessi che verrà pubblicata, mediante inserimento nel sito internet della Procura generale (www.procuracassazione.itL entro lunedì 2 settembre 2024. A decorrere da questa data gli interessati avranno 5 giorni di tempo per formulare eventuali osservazioni alla graduatoria.

Entro venerdì 20 settembre 2024 verrà pubblicata nel sito internet della Procura generale (www.procuracassazione.it) la graduatoria definitiva, assieme all’avviso della data di inizio del tirocinio. Gli ammessi che non si presenteranno nei termini stabiliti saranno sostituiti per scorrimento della graduatoria dagli altri candidati idonei.

La Procura generale si riserva la facoltà di ridurre (entro il termine di inizio del tirocinio) il numero degli ammessi in caso di sopravvenute necessità ed esigenze istituzionali dell’Ufficio.