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Procedimento disciplinare - Svolgimento entro il novantesimo giorno

Procedimento disciplinare - Svolgimento entro il novantesimo giorno

Procedimento disciplinare - Svolgimento entro il novantesimo giorno (Consiglio di Stato Sezione quinta decisione 25 giugno 2002-20 gennaio 2003, n. 176)

Consiglio di Stato Sezione quinta decisione 25 giugno 2002-20 gennaio 2003, n. 176
Presidente Quaranta estensore Cerreto - Ricorrente Comune di Roma

Fatto

Con l'appello in epigrafe, il comune di Roma ha fatto presente che il signor Cxxxxxx, dipendente comunale, era stato arrestato in flagranza per concorso in corruzione e condannato alla pena di anni 1 e mesi 5 di reclusione, con le attenuanti generiche e diminuzione della pena ex articolo 444 Cpp, pena sospesa, con sentenza del Tribunale di Roma, sezione terza penale, del 15 giugno 1990; che a seguito della scarcerazione, il dipendente era stato riammesso in servizio, con ordinanza sindacale del 7 dicembre 1990; che con lettera di contestazione in data 20 marzo 1991 veniva instaurato il procedimento disciplinare a carico del dipendente e con ordinanza sindacale 2100/91 veniva deferito alla commissione di disciplina; che intervenuta la legge 16/1992 veniva dichiarato decaduto dall'impiego con effetto dal 18 luglio 1990; che, ottenuta la sospensiva del provvedimento di decadenza per effetto di ordinanza cautelare del Tar Lazio (confermata in appello),  l'interessato veniva riammesso in servizio il 30 gennaio 1993; che intervenuta la sentenza Corte costituzionale 197/93, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 4octies, legge 55/1990 nella parte in cui prevedeva la destituzione di diritto, il Comune provvedeva all'annullamento d'ufficio del provvedimento di decadenza e quindi sospendeva l'interessato dal servizio con effetto dal 7 settembre 1993, rientrando i fatti commessi nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1 lettera b), legge 16/1992; che venivano rinnovate le contestazioni disciplinari e poi a seguito del parere espresso dalla commissione di disciplina nella seduta del 14 febbraio 1994 il dipendente veniva nuovamente destituito dall'impiego; che il Tar Lazio, con la sentenza appellata, accoglieva il ricorso dell'interessato in considerazione dell'avvenuta instaurazione del procedimento disciplinare per gli stessi fatti e non concluso per l'inutile decorso dei limiti temporali prescritti e quindi estinto.

Ha dedotto che il Tar non aveva considerato che la mancata conclusione del procedimento disciplinare era dovuta a forza maggiore esterna alla volontà dell'amministrazione, in quanto il decreto del prefetto di Roma di costituzione della commissione di disciplina per effetto di modifiche intervenute con deliberazione Giunta municipale 5678/91, era pervenuto solo il 9 dicembre 1991, per cui nelle more tutti i termini procedimentali andavano sospesi e poi era entrata in vigore la legge 16/1992; che il nuovo procedimento disciplinare iniziato l'11 ottobre 1993 non poteva considerarsi perento in quanto rispettava il termine di 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza Corte costituzionale 197/93 (pubblicata il 5 maggio 1993) e comunque il termine per iniziare il procedimento non poteva ritenersi perentorio in quanto non definito tale dalla legge; che l'unico termine perentorio era quello previsto dall'articolo 120 Testo unico 3/1957, applicabile anche ai dipendenti comunali e ripreso dall'articolo 149 del Regolamento comunale; che il procedimento disciplinare per effetto della sentenza penale di condanna doveva essere promosso entro 180 e concluso nei successivi 90 giorni, con la conseguenza che si veniva a disporre di 270 giorni complessivi per iniziare e concludere il procedimento; che il Tar aveva implicitamente respinto l'ulteriore tesi del comune secondo cui il procedimento disciplinare veniva a concludersi con la proposta della commissione di disciplina, senza considerare che la successiva delibera di Giunta municipale è un atto di organo politico con proprio regolamento e termini non compatibili con i ristretti termini del procedimento disciplinare; che era infondata anche la censura con la quale il ricorrente lamentava la mancata notifica dell'avviso di trattazione orale presso il domicilio eletto, in quanto comunque la comunicazione era stata effettuata presso il domicilio dell'istante, che liberamente aveva deciso di non intervenire alla relativa seduta.

Costituitosi in giudizio, il dipendente ha chiesto il rigetto dell'appello, rilevando quanto segue:

-il provvedimento di destituzione era stato adottato a conclusione di un procedimento disciplinare sospeso per effetto ordinanza cautelare del Tar Lazio, sezione secondabis, 2939/93;

-il procedimento disciplinare era stato rinnovato con lettera di contestazione del 20 settembre 1993 quando ormai era intervenuta la perenzione del procedente procedimento disciplinare iniziato il 20 marzo 1991 e mai concluso;

-alcun atto del procedimento disciplinare gli era stato notificato presso il difensore presso cui aveva eletto il proprio domicilio;

- l'amministrazione non aveva rispettato alcun termine per attivare e concludere sia il primo che il secondo procedimento disciplinare; -non vi era stata la comunicazione del provvedimento adottato entro 10 giorni dal 21 febbraio 1994;

- l'inizio del procedimento disciplinare non era intervenuto entro centottanta giorni dalla cognizione della sentenza irrevocabile di condanna;

- il procedimento disciplinare non era stato concluso entro i successivi 90 giorni;

-doveva ritenersi ingiustificato il rinvio della trattazione orale dal 31 dicembre 1993 al 21 febbraio 1994;

- non poteva condividersi la tesi dell'amministrazione tendete a sommare i 180 giorni con gli ulteriori 90 giorni;

- il procedimento disciplinare non poteva ritenersi concluso con la proposta della commissione di disciplina, occorrendo adottare tempestivamente anche la delibera della Giunta municipale;

- il provvedimento di destituzione era del tutto immotivato e basato su un'istruttoria parziale.

Con memoria conclusiva, il comune ha insistito per l'accoglimento dell'appello. Ha evidenziato che la questione del carattere perentorio o ordinatorio del termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare ex articolo 9 legge 19/1990 era stato risolto dalla sentenza Corte costituzionale 197/99, che si era espresso per la perentorietà di tale termine; che successivamente erano intervenute sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato le quali avevano precisato che la perentorietà del  temine di 90 giorni era giustificato solo in caso di sentenze penali emesse a seguito di dibattimento, mentre nel caso di sentenze con pena patteggiata ex articolo 444 Cpp, in mancanza della compiutezza nella raccolta degli elementi di prova che è tipica del rito ordinario, l'amministrazione doveva effettuare autonomi accertamenti istruttori con applicabilità della disciplina generale ex Testo unico 3/1957, il quale non prevedeva alcun termine per la conclusione del procedimento disciplinare; che di conseguenza erano venute meno le ragioni in base alle quali il Tar aveva accolto il ricorso del dipendente, trattandosi nella specie proprio di una sentenza patteggiata.

Il dipendente ha pur egli depositato memoria conclusiva facendo presente che, pur tenendosi conto della sentenza Corte costituzionale 197/99, l'originario procedimento disciplinare si era comunque  estinto ex articolo 120 Testo unico 3/1957 in quanto nei 90 giorni dal 20 marzo 1991 non era stato adottato dall'amministrazione alcun atto di procedura; che alla stessa conclusione si perveniva anche se fosse stato considerato il deferimento alla commissione di disciplina risalente al 5 luglio 1991, come ritenuto dal Tar; che d'altra parte nel caso di specie l'amministrazione aveva dato prova di possedere tutta la documentazione necessaria, per cui la conclusione del procedimento disciplinare doveva avvenire in 90 giorni.

Alla pubblica udienza del 25 giugno 2002, il ricorso è passato in decisione.

Diritto

1. Il Tar Lazio , sezione secondabis, con sentenza 1181/96 ha accolto il ricorso proposto dal dipendente avverso la deliberazione Giunta municipale del comune di Roma 1412/94, con la quale l'interessato era stato destituito dall'impiego.

Avverso detta sentenza ha proposto appello il comune di Roma.

2. L'appello è infondato.

2.1. Il Tar ha accolto il ricorso ritenendo illegittimo il provvedimento di destituzione del 1994 in quanto l'Amministrazione aveva avviato per gli stessi fatti altro procedimento disciplinare non concluso nei 90 giorni fissati dall'articolo 130 del Regolamento generale per il personale (da proseguire o iniziare entro 180 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha ricevuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e da concludere nei successivi 90 giorni) e quindi estinto per l'inutile decorso dei termini in applicazione dell'articolo 149 del Regolamento stesso.

2.2. Il collegio non ha motivi per discostarsi dall'orientamento espresso dalla sentenza Corte costituzionale 197/99 e dall'Adunanza Plenaria di questo consiglio con la decisione 15 del 26 giugno 2000 in ordine all'interpretazione da dare all'articolo 9, 2° comma, legge 19/1990, il cui contenuto è stato recepito dal menzionato articolo 130 del Regolamento del personale del comune. Invero, nel caso in cui la sentenza penale di condanna consegua alla richiesta delle parti ex articolo 444 Cpp (cosiddetto patteggiamento) non si verifica quella compiutezza nella raccolta degli elementi di prova tipica del rito ordinario e non può escludersi che l'amministrazione debba effettuare autonomi accertamenti in sede di procedimento disciplinare, per cui in tale ipotesi non è applicabile il termine di 90 giorni posto dall'articolo 9 legge 19/1990 per la conclusione del procedimento disciplinare ma la disciplina generale di cui al Testo unico 3/1957.

Perciò, trattandosi nel caso in esame di sentenza patteggiata, deve ritenersi priva di fondamento la censura (accolta dal Tar) con la quale il dipendente aveva lamentato in primo grado la mancata conclusione del procedimento disciplinare nei 90 giorni.

2.3. Vengono perciò in rilievo le censure di 1° grado non esaminate dal Tar e riproposte dal dipendente con il controricorso.

Ha carattere pregiudiziale la doglianza di violazione dell'articolo120 Testo unico 3/1957 (recepito dall'articolo 149 del Regolamento comunale ) secondo cui l'originario procedimento disciplinare si era comunque  estinto in quanto nei 90 giorni dal 20 marzo 1991 non era stato adottato dall'amministrazione alcun atto di procedura; che alla stessa conclusione si perveniva anche se fosse stato considerato il deferimento alla commissione di disciplina risalente al 5 luglio 1991.

Detta doglianza va condivisa.

Una volta tempestivamente iniziato il procedimento disciplinare, al fine di impedirne l'estinzione, per superamento del termine perentorio di  90 giorni cui all'articolo 120 Dpr 3/1957, è necessario che tra i vari atti del procedimento non intercorra un periodo di tempo superiore a tale periodo di tempo (vedi la decisione di questa sezione n.1226 del 1° dicembre 1993), dal momento che gli altri termini previsti per la prosecuzione del procedimento disciplinare hanno carattere sollecitatorio vedi la decisione di questo consiglio, sezione quarta, 500/77).

In particolare, il termine perentorio di 90 giorni si interrompe ogni qualvolta, prima della scadenza, venga adottato un atto, anche interno, proprio del procedimento disciplinare e che non abbia carattere meramente dilatorio (vedi Adunanza Plenaria 15/2000, già citata e la decisone di questa sezione 4840/01).

Nel caso in esame, l'originario procedimento disciplinare era stato iniziato dall'amministrazione con la contestazione del 20 marzo 1991; le giustificazione del dipendente erano pervenute il 29 aprile 1991 e quindi il dipendente era  stato deferito alla commissione di disciplina con provvedimento del 5 luglio 1991. Dopo tale data non è intervenuto alcun altro  atto tipico del procedimento disciplinare fino all'entrata in vigore della legge 16/1992 (23 gennaio 1992), sulla cui base poi l'interessato era stato automaticamente destituito dall'impiego e quindi, una volta annullato d'ufficio i provvedimento di destituzione automatica, vi era stato un nuovo procedimento disciplinare.

Di conseguenza essendo trascorso un periodo superiore 90 giorni tra il provvedimento del 5. luglio 1991 ed il 23 gennaio 1992 (entrata in vigore della legge 16/1992), l'originario procedimento disciplinare si era estinto e perciò il nuovo procedimento disciplinare non poteva  essere iniziato, alla stregua di quanto espressamente statuito dal citato articolo 120 Testo unico 3/1957.

Né vale invocare da parte del comune le difficoltà che avrebbe incontrato nella ricostituzione della commissione di disciplina, in quanto la nomina della commissione di disciplina è un atto presupposto del procedimento disciplinare, che va adottato all'inizio di ogni biennio a prescindere dai singoli procedimenti nei quali  tale organo deve esprimere il proprio avviso (vedi articolo 148 del Testo unico 3/1957 ed articolo 230 Testo unico 383/34) e che non fa parte degli atti dello specifico procedimento disciplinare che si articola secondo la sequenza degli atti prevista dalla relativa normativa (vedi un'elencazione di tali atti nella decisione di questo consiglio, Adunanza Plenaria 4/2000).

In ogni caso, nella fattispecie vengono indicati dall'amministrazione un atto del 3 settembre 1991 ed un altro del 9 dicembre 1991, ma tra tali atti era comunque decorso un periodo superiore ai prescritti 90 giorni.

3. Di conseguenza, l'appello va respinto, con l'integrazione della motivazione della sentenza del Tar con quanto sopra precisato.

Le spese del presente grado giudizio possono compensarsi tra le parti.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) respinge l'appello indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.