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Concorso universitario - Giudizio di idoneita'

Concorso universitario - Giudizio di idoneita' - I parametri di valutazione - Pubblicazioniscientifiche - Nozione ex art. 4 del D.P.R. n. 117/2000 - Diffusione editoriale - Nozione attivita' didattica

Concorso universitario - Giudizio di idoneità - I parametri di valutazione - Pubblicazioni scientifiche - Nozione ex art. 4 del D.P.R. n. 117/2000 - Diffusione editoriale - Nozione attività didattica (Consiglio di Stato, Sezione VI – Sentenza 14 gennaio 2003 n. 116)

Consiglio di Stato, Sezione VI – Sentenza 14 gennaio 2003 n. 116

FATTO

1. Con sentenza 19 febbraio 2002 n.963, la Sezione I del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ha parzialmente accolto il ricorso proposto dal Dott. Giuseppe Labanca per l’annullamento del decreto del Rettore dell’Università degli studi di Bari in data 13 febbraio 2001, con il quale erano stati approvati gli atti della valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato presso la Facoltà di economia (corsi decentrati da Taranto) per il settore scientifico e disciplinare NOIX – Diritto Privato, ed era stata dichiarata l’idoneità dei tre candidati proposti dalla commissione, nonché dei giudizi, delle valutazioni e della relazione finale della Commissione, dei relativi verbali e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale (ancorché non noto al ricorrente).

Specificamente, il Tribunale, respinto il ricorso nella parte in cui era rivolto a contestare il giudizio di idoneità al posto di professore associato reso nei confronti del Dott. Achille Antonio Carrabba, lo ha accolto, invece per la parte riguardante il giudizio di inidoneità espresso nei confronti del ricorrente e di idoneità per i controinteressati Nicola Cipriani ed Anna Carla Nazzaro, per l’effetto annullando gli atti della procedura comparativa che li hanno riguardati ed i provvedimenti di nomina a posti di professore associato successivamente adottati, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Contestualmente rigettando il ricorso incidentale della Nazzaro, ha ritenuto il giudice di primo grado:

- la legittimazione ad agire del candidato non idoneo, per contestare non soltanto il giudizio negativo reso nei suoi confronti, ma anche quello di segno positivo espresso nei confronti dei candidati dichiarati idonei;

- non sindacabile e comunque neanche in concreto fatto oggetto di censure idonee ad inficiarne la validità, il giudizio positivo espresso all’unanimità dalla Commissione giudicatrice nei confronti del Carrabba;

- illegittima la valutazione delle monografie (l’una del Cipriani e l’altra della Nazzaro) presentati non in veste editoriale ma soltanto stampati da una copisteria, a cura degli stessi autori, nel mese di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, in quanto privi di editore e non diffusi già all’interno della comunità scientifica e, conseguentemente privi dei requisiti richiesti dalla norma regolamentare e dal bando di concorso per potere essere qualificati pubblicazioni valutabili ai fini del concorso di cui si tratta;

- illegittima altresì la valutazione dell’attività didattica dei candidati Cipriani e Nazzaro, senza alcuna documentazione né comunque specificazione della fonte dalla quale sarebbero stati desunti gli elementi di conoscenza necessari ai fini dell’apprezzamento favorevole;

- contraddittorio, sovradimensionato rispetto ai giudizi individuali ed immotivato, il giudizio finale positivo espresso dalla Commissione nei riguardi della Nazzaro;

- priva di motivazione la negazione dell’idoneità al posto di associato nei confronti del ricorrente nella comparazione con la candidata Nazzaro (dichiarata idonea) con particolare riferimento al giudizio espresso sulla qualità della produzione scientifica di entrambi i candidati, sostanzialmente equivalente.

2. Avverso l’anzidetta sentenza, hanno proposto appelli separati la Nazzaro ed il Cipriani, deducendo rispettivamente quanto segue:

A) (ricorso n.2538/2002)

1° - la sentenza sarebbe viziata da ultrapetizione nella parte in cui annulla espressamente il provvedimento di nomina dell’appellante a professore associato in assenza di contraddittorio nei confronti dell’Università degli studi di Lecce;

2° - la sentenza sarebbe comunque errata nella parte in cui ha ritenuto il Labanca legittimato a contestare, oltre il giudizio di inidoneità che lo riguarda, anche quelli di idoneità che hanno riguardato gli altri candidati; per di più a fronte della sostanziale inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto non contenete alcuna censura sulla valutazione della produzione scientifica del ricorrente;

3° - non avrebbero fondamento gli addebiti mossi dal giudice di primo grado all’operato della Commissione giudicatrice, in quanto, pur in presenza del giudizio largamente positivo sull’attitudine didattica del Labanca, correttamente sarebbe stato dato maggiore rilievo alla produzione scientifica della Nazzaro, il cui apprezzamento sarebbe stato travisato dal Tribunale nella parte in cui considera sostanzialmente equivalente la valutazione conclusiva dei due candidato, quando invece, al contrario, in senso negativo per il Nazzaro giocherebbe la riconosciuta discontinuità della produzione;

4° - la veste editoriale e la diffusione della pubblicazione nella comunità scientifica sarebbero elementi concorrenti ai fini della valutazione, con altri elementi che la Commissione è tenuta a prendere in considerazione, senza costituire requisiti affinché la produzione scientifica assuma i connotati della pubblicazione valutabile nel concorso di cui si tratta, essendo sufficiente al contrario la tiratura a stampa, accompagnata dalle formalità richieste dall’art. 1 del D.L.Lg. 31 agosto 1945 n.660;

5° - di contro, non si comprenderebbe come il Tribunale, una volta ritenuta non valutabile la monografia della Nazzaro, non abbia anche formulato identico apprezzamento nei riguardi del lavoro del ricorrente presentato in edizione provvisoria, che escluderebbe in radice la diffusione presso la comunità scientifica; ciò senza contare che la produzione scientifica dell’appellato si sarebbe nel tempo completamente arenata;

6° - il giudice di primo grado avrebbe errato ulteriormente:

- nel ritenere non documentata l’attività didattica della candidata, corredata da dichiarazione del titolare di Istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza;

- nell’avere attribuito improprio valore, nella valutazione a detta pregressa attività, nell’ambito del concorso del quale si tratta;

- nell’avere ritenuto contraddittorio ed immotivato il giudizio finale espresso nei confronti della Nazzaro, essendo insito nella valutazione positiva espressa all’unanimità il ripensamento dell’unico Commissario che si era, in modo del tutto isolato, pronunciato negativamente, in sede di formulazione dei giudizi individuali;

B) (ricorso n.2892/2002)

1° - violazione e falsa interpretazione del bando di procedura comparativa, dell’art.4 del D.P.R. 23 marzo 2002 n.117 e dell’art.1 del Regolamento dell’Università degli studi di Bari relativo alle procedure comparative; travisamento dei fatti, per la parte relativa alla valutazione della produzione scientifica dell’appellante;

2° - ulteriore violazione e falsa interpretazione del bando di procedura comparativa e dell’art.4 del D.P.R. 23 marzo 2000 n.117, per ciò che concerne l’apprezzamento dell’impegno didattico del Cipriani;

3° - error in procedendo, per non avere il giudice di primo grado considerato il difetto di legittimazione dell’originario ricorrente;

4° - violazione delle previsioni di cui all’art.21 della legge 6 dicembre 1971 e del generale principio del contraddittorio processuale nonché ultrapetizione, per avere il giudice di primo grado annullato la nomina presso l’Università degli studi di Lecce, malgrado la mancanza di una domanda in tal senso e l’omessa notificazione dell’impugnazione dalla suddetta Università degli studi. In definitiva, dunque, sulla base delle trascritte censure, entrambi gli appellanti concludono per l’annullamento della sentenza appellata e la reiezione del ricorso proposto in primo grado.

3. Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione statale e l’Università degli studi di Bari.

Il Labanca, dal canto suo, costituitosi per resistere alle impugnazioni, ha anche proposto ricorso incidentale, replicando nel merito a ciascuna delle censure dedotte dagli appellanti, con ampi e diffusi richiami giurisprudenziali, di contro dolendosi dell’omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, sul V motivo del ricorso di primo grado, con il quale erano denunciati la violazione dell’art.5 del bando e l’eccesso di potere (riproposti in questa sede), per la mancata considerazione di tre borse di studio all’estero di cui ha fruito il candidato e dell’attività di ricerca da lui svolta. All’accoglimento del ricorso incidentale per questa parte, l’appellato avrebbe autonomo interesse, in vista del parziale rinnovo delle valutazioni.

4. Acquisita tutta la documentazione relativa al primo grado del giudizio ed ulteriori scritti difensivi delle parti, le due cause sono state chiamate entrambe alla pubblica udienza del 22 ottobre 2002 e trattenute in decisione.

DIRITTO

1. Gli appelli, separatamente proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti.

I motivi di impugnazione, in massima parte coincidenti, possono essere trattati congiuntamente.

2. Entrambi gli appellanti rimettono in discussione la legittimazione del ricorrente in primo grado, non individuato fra gli idonei - nella procedura di valutazione comparativa per posti di professore associato espletata a norma del D.P.R. 23 marzo 2000, n.117 – a contestare i giudizi favorevoli, individuali e collegiali resi nei confronti degli altri concorrenti.

I motivi sono infondati (secondo motivo del ricorso n.2538/02 e terzo del ricorso n.2892/2002).

Invero, è andato consolidandosi, con riferimento alle previgenti procedure universitarie idoneative, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio di idoneità o inidoneità alla funzione docente, sul singolo candidato (in forza del suo carattere individuale e assoluto) non potesse essere influenzato – in senso positivo o negativo – dal giudizio espresso su altri candidati.

E’ recente, al contrario, l’affermazione che, nell’ambito di una procedura a posti di professore ordinario di prima fascia, espletata secondo le regole di cui al D.P.R. 11 luglio 1980 n.382, il candidato valutato non idoneo nella prima fase (pur non potendo contestare i risultati della fase di comparazione fra candidati, secondo quanto anche ultimo ribadito dalla Sezione nella decisione n.2589/2001), è legittimato ad impugnare i giudizi di altri candidati (risultati poi vincitori).

In tal senso la Sezione (con la decisione n.3957 del 17 luglio 2001) che (pur confermando, in linea di principio la giurisprudenza già formatasi in tema di impugnazione dei giudizi collegiali, secondo le indicazioni della decisione n.488 del 20 marzo 1996 citata nel contesto), ha rilevato come gli stessi giudizi individuali (anche se mirano ad accertare, in senso assoluto, l’idoneità di ogni candidato) sono influenzati dal maggiore o minore numero dei candidati (di cui è inevitabile un confronto) e dal novero dei titoli e delle pubblicazioni da essi presentati.

La tesi è stata ricondotta, nella sentenza appellata, nelle linee generali, all’orientamento che annette rilievo, al fine della sussistenza dell’interesse ad agire, al mero interesse strumentale al rinnovo della procedura, di cui è fatta larga applicazione anche nei procedimenti ad evidenza pubblica. Ritiene la Sezione che il giudice di primo grado, facendo riferimento alla citata decisione della Sezione n.3957 del 7 luglio 2001, e, nelle linee generali a giurisprudenza consolidata sulla rilevanza dell’interesse strumentale ad agire (Cons. Stato, IV Sez. 22 maggio 2000 n.2924; V Sez. 9 ottobre 1997 n.1116; VI Sez. 30 dicembre 1995, n.14412), ha, del tutto ragionevolmente affermato che - nella procedura concernente posti di professore ordinario o associato, svolta secondo le nuove regole di cui all’art.4 D.P.R. 23 marzo 2000 n.117 - l’interesse a contestare i giudizi favorevoli, individuali e collegiali, resi nei confronti di altri candidati, deve essere riconosciuto al candidato pretermesso.

Ed infatti la lettura coordinata del testo citato e della fonte primaria (L. 3 luglio 1998, n.210 contente le norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo secondo il nuovo assetto), evidenzia come, nell’ambito di tal procedura, l’aspetto comparativo delle posizioni differenziate permea l’intero procedimento, unitariamente considerato, con la conseguenza che (come è stato correttamente rilevato dal giudice di primo grado) detto procedimento può risultare viziato per effetto delle sottovalutazione o della sopravalutazione di talune delle posizioni.

Non può quindi esservi dubbio che il candidato non individuato fra gli idonei ha interesse, in vista del rinnovo anche parziale della procedura, a contestare la valutazione favorevole espressa nei confronti degli altri candidati.

3.1. Chiarito tale aspetto, il procedimento logico che ha indotto il Tribunale Amministrativo Regionale a pronunciare l’annullamento dei giudizi espressi nei confronti del ricorrente e degli attuali appellanti appare condivisibile ed immune dai vizi denunciati con i due ricorsi di appello.

3.2. E’ stato desunto dalla lettera d) dell’art. 4 comma 2 del D.P.R. n.117 del 2000 (riprodotto nel bando di concorso) che per "pubblicazione scientifica" deve intendersi non già una qualsiasi riproduzione a stampa della produzione scientifica del candidato, per la quale siano stati curati gli adempimenti di cui all’art.5 della L. 2 febbraio 1939 n.374, ma l’opera pubblicata da un editore, il quale, come è noto, è l’operatore il quale cura non soltanto la riproduzione a stampa di un’opera (non importa se direttamente o avvalendosi di uno stampatore), ma la sua diffusione fra il pubblico.

Tale conclusione deve essere condivisa.

Lo stesso legislatore nazionale (L. 2 febbraio 1939, n.374, nel testo modificato dal D.Lgs.Lgt. 31 agosto 1945, n.660) opera una netta distinzione fra "stampato" e "pubblicazione" (art.1, comma 1) mostrando di accogliere e recepire il significato grammaticale della terminologia, che assegna allo "stampato" il solo significato di cosa impressa o riprodotta mediante un procedimento di stampa, ed alla "pubblicazione" il più complesso significato di opera "edita", ovvero di opera resa pubblica per mezzo dello stampa.

Allorché dunque la norma (generale o particolare) di un concorso universitario individua fra gli oggetti di specifica valutazione le "pubblicazioni scientifiche" essa richiede proprio che la produzione scientifica del candidato sia stata riversata in una "pubblicazione" ossia che sia stata "edita", per essere resa pubblica, ovvero per essere "diffusa fra il pubblico" a mezzo della stampa.

Tale diffusione non può conseguire, ex se, né dalla circostanza che il lavoro scientifico sia stato tirato a stampa a cura del suo autore, né dall’assolvimento degli adempimenti previsti dal citato art.1 L. 2 febbraio 1939, n.374, anche se al riguardo, la norma concorsuale si preoccupa, come nella specie, di precisare che, per le opere scientifiche stampate in Italia, tali adempimenti devono essere assolti.

Si tratta, come appare ovvio, di un requisito ulteriore di cui l’opera "edita" deve essere in possesso (ma soltanto se stampata in Italia), che non inerisce all’individuazione dell’«oggetto» da valutare, il quale resta caratterizzato dal fatto che si tratti di una produzione scientifica "pubblicata" e cioè uscita dalla sfera particolare del suo autore, per essere diffusa fra il pubblico (ed in particolare, all’interno della comunità scientifica), mediante una tipica attività (ordinariamente, ma non necessariamente, imprenditoriale) espressamente diretta a tale fine.

In questo senso, correttamente il giudice di primo grado ha desunto dalla formula dell’art.4, comma 2, lett. d) - che indica taluni dei criteri di cui la Commissione avrebbe dovuto tenere conto nella valutazione delle pubblicazioni e del curriculum del candidato – il chiarimento esplicito di quanto è insito nell’adozione del termine "pubblicazioni" adoperata in apertura del comma. In effetti, pur essendo chiaro che la "rilevanza scientifica della collocazione editoriale" e la "diffusione dell’opera nella comunità scientifica" esprimono elementi ai quali deve essere dimensionato il giudizio, esse servono anche a chiarire che oggetto della valutazione è appunto l’opera scientifica che abbia già i connotati editoriali propri della "pubblicazione".

E’ pacifico e gli stessi appellanti non ne fanno oggetto di contestazione, che i lavori "Doveri e obbligazioni di informare. Profili del procedimento di formazione dei contratti" (della concorrente Nazzaro) e "Patto commissorio e patto marciano nel sistema delle garanzie reali", (del concorrente Cipriani) non erano state al tempo "edite", ma soltanto "stampate", a cura degli stessi candidati nell’immediata prossimità della scadenza dei termini per la partecipazione alla procedura concorsuale.

Tale configurazione dei due lavori li esclude in radice dal novero delle "pubblicazioni".

Differente aspetto ha la questione se possa essere riconosciuta dignità di produzione scientifica ad un elaborato edito in forma "provvisoria".

La conclusione negativa farebbe venir meno – secondo gli appellanti – l’interesse del ricorrente in primo grado a contestare, per tali aspetti, l’operato della Commissione.

Sennonché, a parte la considerazione che la natura provvisoria della "pubblicazione", implica l’esistenza di un veste editoriale già in atto, assume rilievo (per negare la mancanza di interesse dell’originario ricorrente a mettere in discussione la valutazione delle monografie degli attuali appellanti) la considerazione che l’intero ricorso di primo grado si incentra proprio sul peso attribuito dalla Commissione alla produzione scientifica dei candidati dichiarati idonei, in contrapposizione al giudizio non favorevole espresso nei confronti del candidato pretermesso, pur nell’equivalenza del giudizio scientifico sugli elaborati presi in esame (in particolare quelli del Labanca e della Nazzaro), in rapporto al differente spessore dell’attività didattica dallo stesso espletata.

Considerando tale aspetto, appare chiaro come la valutazione della produzione scientifica dei due candidati in questione appare sovradimenzionata e non conforme ai canoni fissati dalla norma regolamentare, in quanto annovera fra le "pubblicazioni" dei candidati, lavori non aventi tale connotazione.

Devono pertanto essere condivise le conclusioni contenute al riguardo nella sentenza impugnata.

3.3. Del pari condivisibili sono argomenti e conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di primo grado in ordine alla rilevanza dell’attività didattica, espressamente prevista dal comma 4 dell’articolo 4 del D.P.R. 117/2000, riprodotto dal bando.

E’ pur vero che nel concorso a cattedra, a differenza di quanto avveniva nei giudizi idoneativi, la capacità didattica del candidato costituisce oggetto di accertamento diretto della Commissione.

Ciò non toglie che l’attività didattica svolta dal candidato costituisce titolo autonomamente e "specificamente" valutabile, al pari dell’attività scientifica, e ciò per espressa previsione normativa.

Il giudice di primo grado ha dunque correttamente messo a fuoco quali debbano essere le connotazioni di detta attività affinché assuma rilievo ai fini della valutazione, così come correttamente ha individuato i vizi che – con riferimento a tale elemento – hanno inficiato la valutazione comparativa.

E’ stato correttamente considerato che l’attività didattica suscettibile di autonoma e specifica valutazione, alla stregua della norma regolamentare citata, non è una qualsiasi attività, svolta occasionalmente o nella immediatezza della procedura concorsuale, bensì quella che, per la sua durata e per le modalità di svolgimento, possa essere ragionevolmente assunta come elemento significativo della esperienza conseguita e dell’impegno profuso dal candidato (se non della capacità autonomamente da accertarsi con apposita prova).

Orbene, lo stesso Cipriani, non smentisce, né offre elementi documentali per smentire l’affermazione contenuta in sentenza, circa la mancata indicazione, da parte della Commissione, delle fonti dalle quali sono stati tratti gli elementi di conoscenza per l’apprezzamento favorevole dell’impegno didattico.

A sua volta, per l’appellante Nazzaro, è evidente che la dichiarazione decisamente negativa di uno dei commissari ("non è attestata alcuna attività didattica") non può ritenersi superata né dalla reticenza sul punto di altro commissario (che non ha reso alcuna dichiarazione), né dall’apprezzamento favorevole di un terzo commissario, non supportato da alcuna specificazione.

Non si tratta, qui, di interferire nell’apprezzamento discrezionale di singoli commissari sull’attività didattica della candidata, ma della ravvisata necessità che il conflitto fra un'affermazione (decisamente negativa in ordine all’esistenza stessa del fatto) e l’altra (consistente in un apprezzamento di merito sul fatto medesimo, di cui altro commissario ha negato l’esistenza) trovasse composizione proprio nella valutazione complessiva mediante l’indicazione degli elementi che erano stati presi in considerazione.

Gli scarni elementi ai quali fa riferimento, negli scritti difensivi, la Nazzaro, non appaiono dunque idonei a superare la rilevata contraddittorietà e carenza motivazionale, per di più ove si consideri che la stessa esposizione curricolare che precede i giudizi manca di riferimenti ad una sua attività didattica.

3.3. Contraddizioni e difetto di motivazione investono ciascuno degli elementi oggetto di specifica valutazione (produzione scientifica e curriculum, discussione dei titoli e prova didattica) per quanto concerne la concorrente Nazzaro, per la quale, come è stato evidenziato dal giudice di primo grado, al giudizio negativo e talvolta durissimo di uno dei commissari di concorso, non si contrappone alcun argomento che, nella formulazione dei giudizi collegiali, lasci trasparire il motivato superamento delle ragioni del dissenso.

La sentenza di primo grado ha percorso, analiticamente, punto per punto, i singoli profili dai quali emergono i vizi sopra evidenziati.

Il tracciato argomentativo, che in questa sede può intendersi interamente recepito, evidenzia contraddittorietà ed ingiustificato sovradimensionato del giudizio conclusivo e della votazione attribuita, in rapporto a quelli relativi al candidato Labanca, con conseguente invalidità della valutazione comparativa.

L’unanimità del giudizio finale è argomento inidoneo a sostenere la validità della valutazione.

Ritiene infatti la Sezione, che, se pure è vero che le valutazioni collegiali sono destinate ad assorbire – in linea di principio - quelle individuali dei singoli commissari, nel caso in cui, come nella specie, la valutazione negativa di un commissario, su una pluralità di elementi di giudizio, è puntuale e circostanziata, ed investe pesantemente la stessa preparazione del candidato (come per ciò che riguarda la valutazione della monografia ed, ancor più gravemente, l’esito della prova didattica) occorre che alla valutazione favorevole si pervenga attraverso un motivato superamento dell’apprezzamento negativo individualmente espresso, in assenza del quale la stessa unanimità immotivata costituisce espressione di contraddittorietà della valutazione e sintomo dell’eccesso di potere che invalida la procedura.

Anche per tale aspetto, pertanto, la sentenza appellata deve essere confermata, non avendo pregio invece le doglianze del ricorrente incidentale circa la mancata considerazione di taluni elementi che risultano riportati nella scheda curricolare e che appaiono suscettibili di una valutazione globale, espressa dalla Commissione nella formula "tenuto conto…di ogni altro elemento di valutazione preventivamente determinato dalla Commissione".

4. Entrambi gli appellanti denunciano il vizio di ultrapetizione e di violazione delle regole del contraddittorio, per avere la sentenza annullato, unitamente agli atti della procedura comparativa, per quanto riguarda loro e l’originario ricorrente, anche i provvedimenti di nomina a posti di professore associato agli stessi conferiti successivamente e per effetto dell’esito della procedura, dall’Università agli studi di Lecce.

Ritiene la Sezione che non sussistano né l’uno né l’altro vizio, essendosi il giudice di primo grado limitato a rendere esplicito l’effetto caducante derivante dall’annullamento della individuazione di idoneità.

La formula normativa non lascia dubbi circa la necessaria consequenzialità fra "chiamata da parte di altra università" ed individuazione di idoneità nella procedura comparativa cui si riferisce il bando (art.5 D.P.R. n.117/2000), per cui nessun interesse può riconoscersi agli appellanti ad impugnare per tale profilo la sentenza di primo grado.

E’ sufficiente riflettere sul fatto che al medesimo risultato l’interessato potrebbe pervenire, in sede di esecuzione della sentenza in esame, ove anche la stessa non contenesse la formula cassatoria delle nomine conferite a seguito della invalida valutazione.

Ed infatti, necessario presupposto della chiamata da parte di "altra università" è l’individuazione fra i candidati idonei, senza della quale non può farsi luogo alla nomina, secondo i meccanismi previsti dal citato regolamento o dalla fonte primaria (L. 3 luglio 1998, n.210).

5. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono gli appelli riuniti devono essere respinti e così pure l’appello incidentale del Labanca. Le spese dei giudizi possono essere interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, riunisce gli appelli in epigrafe e li respinge unitamente all’appello incidentale.

Compensa interamente fra le parti le spese dei giudizi riuniti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 22 ottobre 2002, dal Consiglio di Stato in s.g.