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Pubblico impiego- repressione della condotta antisindacale

 Pubblico impiego - repressione della condotta antisindacale - (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1127 del 24 gennaio 2003)

La Corte ritenuto in fatto quanto segue

G. M. e S. P., nella rispettiva qualità di segretario generale provinciale C.I.S.L. - F.P.S. e di segretario generale provinciale C.G.I.L. funzione pubblica, con ricorso al tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, del 15 maggio 2001, hanno chiesto che, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, fosse dichiarata antisindacale la condotta posta in essere dal Comune di Salerno con l'atto deliberativo della Giunta municipale del 31 gennaio 2001 n. 138 e ne fossero rimossi gli effetti, mediante declaratoria di illegittimità, annullamento e/o disapplicazione.

I ricorrenti hanno denunciato che, con la delibera municipale, erano state individuate posizioni organizzative all'interno del Comune in dispregio degli accordi sindacali di contrattazione decentrata; in particolare erano state violate specifiche disposizioni di detti accordi in tema di informativa sindacale, così disconoscendo l'importanza del ruolo del sindacato.

Il Comune di Salerno si è costituito nel giudizio ed ha proposto regolamento preventivo della giurisdizione, con il quale ha sostenuto: a) che la cognizione delle controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; b) che a i questa stessa giurisdizione appartiene anche la cognizione delle controversie con le quali le organizzazioni sindacali chiedono che sia emesso un ordine di desistere da una condotta antisindacale e di ri muoverne gli effetti.

Gli intimati non si sono costituiti.

Il PM, richiesto di rendere le proprie conclusioni sulla controversia, nella quale si ravvisava una delle ipotesi di cui all'art. 375 cod. proc. civ., ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. CONSIDERA IN DIRITTO

E' preliminare l'esame dell'eccezione con la quale il PM sostiene che nel procedimento di cui all'art. 28 dello Statuto dei diritti dei lavoratori, non è consentito proporre il regolamento preventivo di giurisdizione. Le ragioni sulle quali la tesi si fonda sono date dalla natura cautelare del procedimento, nell'ambito del quale il regolamento deve essere escluso, e dalla circostanza che l'instaurazione del giudizio di opposizione al decreto emesso dal giudice del lavoro è solo eventuale, sicché si è potuta formare la giurisdizione.

La tesi non può essere condivisa.

1. Nella giurisprudenza di queste sezioni unite è stato già affermato il principio secondo il quale "ai fini dell'applicazione del principio della preclusione all'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, per effetto di una decisione nel merito in primo grado, ai sensi dell'art. 41, primo comma, cod. proc. civ., la struttura del procedimento nell'ambito del quale il provvedimento è adottato non incide sulla funzione di quest'ultimo, che deve essere considerata prevalentemente esecutiva, essendo soltanto eventuale e successivo lo svolgimento di un accertamento ordinario. Sia nel procedimento regolato dagli artt. 633 e segg. cod. proc. civ. che in quello previsto dall'art. 28 dello Statuto dei diritti dei lavoratori la funzione prevalentemente esecutiva del provvedimento adottato esclude, dunque, che in esso possa essere ravvisata una "decisione di merito" preclusiva dell'esperimento del regolamento preventivo di giurisdizione": sentenza 7 febbraio 2002, n. 1761, nella motivazione.

.2. Si aggiunga che la funzione cautelare che può essere attribuita al decreto di cui al primo comma dell'art. 28 dello Statuto non ha nulla a che vedere con i provvedimenti cautelare veri e propri, per i quali il regolamento preventivo di giurisdizione è escluso, per ragioni inerenti alla struttura procedimentale ed alla disciplina del reclamo indicata dalL'art. 669 terdecies cod. proc. civ.: Cass. ss. uu. 22 marzo 1996, n. 2465.

.3. Deve essere, quindi, confermato l'orientamento espresso da queste sezioni unite sin dalla sentenza 18 dicembre 1977, n. 12830, secondo il quale l'istanza di regolamento di giurisdizione non e preclusa dalla pendenza del giudizio di opposizione al decreto che definisce il procedimento di repressione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto, perché il provvedimento, fino al momento in cui è definito il giudizio di opposizione, è un atto processuale provvisorio, che non può contenere una statuizione implicita, concernente la giurisdizione, sulla quale possa formarsi il giudicato.

La questione di giurisdizione è affrontata dal Comune di Salerno con la tesi che la controversia rientra tra quelle riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Ciò per un doppio e concorrente ordine di ragioni.

La prima ragione è che la controversia ha per oggetto procedure di riqualificazione del personale, le quali attengono al potere organizzatorio interno dell'amministrazione, essendo prevista una fase concorsuale finalizzata alla assunzione nella nuova superiore qualifica o una valutazione sui livelli e mansioni da attribuire.

L'altra che, con la domanda, le organizzazioni sindacali hanno chiesto anche la rimozione dei provvedimenti lesivi che investono sia la sfera del sindacato, sia quella dei singoli lavoratori. In questa commistione di effetti non potrebbe essere trascurata la natura pubblica della prestazione lavorativa sulla quale la decisione verrebbe ad incidere.

.1. In tema di repressione della condotta antisindacale nel settore del pubblico impiego, le regole di riparto della giurisdizione, anche prima delle modificazioni introdotte dalla legge 12 luglio 1990 n. 146, sono state sempre fondate sul riconoscimento delle situazioni soggettive proprie ed esclusive delle associazioni sindacali (cosiddetti diritti sindacali in senso stretto), quali diritti soggettivi perfetti, tutelabili dinanzi al giudice ordinario.

In applicazione di tali regole, è stato considerato irrilevante il fatto che il comportamento lesivo addebitato all'ente pubblico si sostanzi in un formale provvedimento o invece si traduca in una qualsiasi condotta materiale o in qualsiasi fatto che, per la sua intrinseca essenza o per il suo modo di essere e di manifestarsi, sia tale da assumere carattere antisindacale (Cass. ss. uu. 26 luglio 1984, n. 4390; 28 novembre 1990, n. 11461) o che l'ordine di cessazione della condotta antisindacale emesso dal giudice ordinario comporti l'imposizione alla pubblica amministrazione di un facere o di un pati (Cass. 14 agosto 1999, n. 592).

L'art. 63, terzo comma, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, confermando l'avvenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, una cognizione incondizionata in materia di condotta antisindacale delle pubbliche amministrazioni.

In coerenza con questi dati, l'art. 4 della legge 11 aprile 2000 n. 83 aveva già abrogato il sesto e settimo comma dell'art. 28 legge n. 300/1970, aggiunti con l'art. 6 della legge 12 giugno 1990 n. 146, con i quali era stabilito il frazionamento di tutela fra giudice ordinario e giudice amministrativo, correlata, la prima, a condotte lesive del solo sindacato e la seconda a quelle lesive, oltre che di interessi sindacali, di situazioni soggettive inerenti al pubblico impiego.

.2. Le riforme da ultimo intervenute non lasciano spazio neppure alla tesi che appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia nella quale sia chiesta anche la rimozione dei provvedimenti lesivi che investono la sfera dei singoli lavoratori.

Nel nuovo sistema, infatti, anche l'atto antisindacale del datore di lavoro pubblico ha la connotazione di atto privatistico, omologo a quello scorretto del datore di lavoro privato, come tale suscettibile di cognizione da parte del giudice ordinario, anche se sia richiesta l'eliminazione dell'atto stesso e dei suoi effetti.

Le regole da ultimo esposte valgono nel presente giudizio, nel quale è stata denunciata come antisindacale una condotta tenuta dal Comune di Salerno prima del 30 giugno 1998. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e dichiarata la giurisdizione del tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro.

Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, perché gli intimati non vi hanno svolto attività difensiva.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte di cassazione a sezioni unite rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del tribunale di Salerno.

Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.eu