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Legge antiusura - Tassi usurari per il periodo luglio-settembre 2007
Legge antiusura - Tassi usurari per il periodo luglio-settembre 2007 -Decreto Ministero Economia e Finanze 20.06.2007 (G.U. n. 149 del 29-6-2007)
| aggiornamento 14/07/07 |
| Legge antiusura - Tassi usurari per il periodo luglio-settembre 2007 -Decreto Ministero Economia e Finanze 20.06.2007 (G.U. n. 149 del 29-6-2007)
Decreto Ministero Economia e Finanze 20.06.2007 (G.U. n. 149 del 29-6-2007) Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo di rilevazione: 1° gennaio-31 marzo 2007. Applicazione dal 1° luglio fino al 30 settembre 2007. (Legge 7 marzo 1996, n. 108).(G.U. n. 149 del 29-6-2007) IL CAPO DELLA DIREZIONE V del Dipartimento del Tesoro Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale "il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura"; Visto il proprio decreto del 20 settembre 2006, recante la "classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari"; Visto da ultimo il proprio decreto del 20 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2007 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° gennaio 2007 -31 marzo 2007 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari; Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 385/93 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006); Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al 1° gennaio 2007-31 marzo 2007 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto; Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalita' indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento; Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo; Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilita' del vertice amministrativo; Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi; Decreta: Art. 1. 1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 2007-31 marzo 2007, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A). 2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento e' riportata separatamente in nota alla tabella. Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2007. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2007, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della meta'. Art. 3. 1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A). 2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi. 3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° aprile 2007-30 giugno 2007 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi pra-ticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimentoal complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento e' mediamente pari a 2,1 punti percentuali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 giugno 2007 Il Capo della direzione V: Maresca |
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