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Sequestro del cellulare durante la prova d’esame

Sequestro del cellulare durante la prova d’esame

ai fini del sequestro preventivo di cosa di cui è consentita la confisca (art. 321, c. 2 c.p.p.) è sufficiente l’esistenza di un nesso strumentale fra la “res” e la perpetrazione del reato (Cassazione – Sezione quinta penale – sentenza 4 luglio – 11 settembre 2007, n. 34384)

Motivi della decisione

Il gip del tribunale di Napoli disponeva il sequestro preventivo del telefono cellulare di cui P. Alessandra si serviva nel corso della prova scritta dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, comunicando con persona che si trovava all’esterno, in riferimento al reato previsto dall’art. 1 Legge 19.4.25, n. 475.

Il tribunale del riesame annullava, osservando: - che non v’era pericolo di protrazione o di aggravamento delle conseguenze del reato, essendo già espletata la prova d’esame; - che ai fini della cautela ex art. 321 c.p.p. occorre che la cosa sia strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell’attività criminosa; - che anche ai fini della confisca facoltativa è necessario che il nesso pertinenziale non sia occasionale, come nella specie.

Ricorre il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione di legge: è stato accertato a mezzo di consulenza tecnica che l’indagata stava comunicando con l’avvocato F. Forte e pertanto è stato scongiurato il pericolo che fossero prodotte ulteriori conseguenze dannose; il sequestro preventivo non presuppone l’attualità della condotta illecita, né rileva l’idoneità della cosa a consentire la reiterazione della condotta criminosa.

Il ricorrente evidenzia, infine, che mentre nella motivazione dell’ordinanza impugnata si parla di “revoca”, nel dispositivo di legge “annulla”, sicché non si comprende se la misura sia stata caducata con effetto “ex tunc”.

Il ricorso è fondato.

Non v’è dubbio che il telefono cellulare sequestrato sia suscettibile di confisca, come cosa che è servita a commettere il reato (art. 240, c. 1, c.p.).

Orbene, ai fini del sequestro preventivo di cosa di cui è consentita la confisca (art. 321, c. 2 c.p.p.) è sufficiente l’esistenza di un nesso strumentale fra la “res” e la perpetrazione del reato, non essendo necessario che la cosa sia anche strutturalmente funzionale alla commissione del reato, nel senso che debba essere specificamente predisposta per l’azione criminosa.

Siffatta condizione, invero, costituisce lo stigma delle cose la confisca delle quali è sancita come obbligatoria.

Non può dubitarsi, del resto, della legittimità del sequestro nel caso di specie, atteso che la misura è intervenuta nel corso dello svolgimento dell’azione delittuosa, sicché essa è valsa a scongiurare – come rettamente osserva l’organo ricorrente – ad aggravare od a protrarre le conseguenze del reato.

L’esclusione delle ulteriori conseguenze dannose, a seguito dell’espletamento della prova d’esame, costituisce, se mai, ragione di restituzione del compendio, che non infirma la genesi del vincolo reale.

L’ordinanza impugnata va annullata, con rinvio al tribunale del riesame di Napoli per nuovo esame.

PQM

Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al tribunale del riesame di Napoli per nuovo esame.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it