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La soglia dei tassi anti-usura per i mutui da applicare

Legge antiusura: i tassi usurari per il periodo gennaio-marzo 2008 - La soglia dei tassi anti-usura per i mutui da applicare per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2008. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 20 Dicembre 2007 )

Legge antiusura: i tassi usurari per il periodo gennaio-marzo 2008 - La soglia dei tassi anti-usura per i mutui da applicare per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2008. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 20 Dicembre 2007 )

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 20 Dicembre 2007

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo rilevazione: 1° luglio-30 settembre 2007. Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2008 (legge 7 marzo 1996, n. 108).(G.U. n. 300 del 28-12-2007)

IL CAPO DELLA DIREZIONE V del Dipartimento del Tesoro

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale "il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura";

Visto il proprio decreto del 18 settembre 2007, recante la "classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari";

Visto da ultimo il proprio decreto del 19 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2007 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2007-30 settembre 2007 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al 1 luglio 2007 - 30 settembre 2007 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalita' indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilita' del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2007 - 30 settembre 2007, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento e' riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2008.2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2008, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della meta'.

Art. 3.1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1 ottobre 2007 - 31 dicembre 2007 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.
L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento e' mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2007
Il Capo della direzione: Maresca

Allegato A
      CATEGORIE DI OPERAZIONICLASSI DI IMPORTO
      in unità di euroTASSI MEDI
      (su base annua)
      APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTEfino a 5.00013,00
      oltre 5.0009,84
      ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI
      DALLE BANCHEfino a 5.0007,35
      oltre 5.0006,63
      FACTORINGfino a 50.0007,22
      oltre 50.0006,53
      CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE
      BANCHE10,25
      ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI
      EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARIfino a 5.00016,89
      oltre 5.00012,38
      PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIOfino a 5.00017,27
      oltre 5.00010,34
      LEASINGfino a 5.00011,29
      oltre 5.000 fino a 25.0009,37
      oltre 25.000 fino a 50.0008,21
      oltre 50.0006,87
      CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVINGfino a
      1.50016,21
      oltre 1.500 fino a 5.00016,82
      oltre 5.00010,66
      MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA:
      - A TASSO FISSO6,08
      - A TASSO VARIABILE5,75

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI
DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA
METÀ.