Skip to main content

Prestazioni assistenziali - pensione di inabilita' e assegno di accompagnamento

Prestazioni assistenziali - pensione di inabilita' e assegno di accompagnamento - requisito reddituale - D.M. 31 ottobre 1992, n. 533, 'art. 1(Cassazione civile , sez. lav., 25 gennaio 2007, n. 1664)

Prestazioni assistenziali - pensione di inabilità e assegno di accompagnamento - requisito reddituale - D.M. 31 ottobre 1992, n. 533, 'art. 1(Cassazione civile , sez. lav., 25 gennaio 2007, n. 1664)

Cassazione civile , sez. lav., 25 gennaio 2007, n. 1664

La massima

La legge n. 407 del 1990 non ha innovato il principio per cui una prestazione assistenziale può essere condizionata alla coesistenza dei requisiti reddituali, requisiti da verificarsi "in contemporanea" con l'erogazione, atteso che l'art. 3 ha previsto l'adozione del decreto attuativo "ai soli fini dell'accertamento", ma nulla ha innovato in ordine alle condizioni reddituali per fruire delle prestazioni e non ha delegato il Ministro a innovare alla disciplina sostanziale delle prestazioni, né avrebbe potuto un decreto interministeriale, ai soli fini dell'accertamento dei requisiti reddituali, modificare una fonte primaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, correttamente, ai soli fini dell'accertamento amministrativo, aveva ritenuto operante il d.m. nel quale, per motivi pratici, si faceva riferimento al reddito dell'anno precedente, nella previsione della permanenza del requisito reddituale secondo un criterio probabilistico).

La sentenza integrale

Fatto

1. Con ricorso depositato il 21.2.2003 l'I.N.P.S. proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Genova in data 13.11.2002, con la quale l'appellante era stato condannato a liquidare a M. S. la pensione di inabilità e l'assegno di accompagnamento, indebitamente revocati a seguito di visita di revisione del (OMISSIS), con effetto dal (OMISSIS). L'Istituto predetto si doleva che il Tribunale avesse ritenuto la sussistenza del requisito reddituale ai fini della pensione di inabilità a far data dal (OMISSIS), laddove di redditi del M., per l'anno 1998, erano di L. 26.328.000. Secondo la tesi dell'I.N.P.S., ai fini di cui trattasi occorre fare sempre riferimento ai redditi dell'anno precedente.
2. Previa opposizione del M., la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza di primo grado, così motivando:
- nell'anno 1988 il M. ha percepito un reddito di L. 26.328.000;
- nell'anno 1999 l'attore ha percepito L. 556.000;
- il requisito reddituale per la pensione di inabilità si pone soltanto per il 1999;
- dispone il D.M. 31 ottobre 1992, n. 533, all'art. 1, che i titolari di pensioni civili debbono comunicare alla prefettura, entro il 30 giugno di ogni anno, i redditi dell'anno precedente: qualora dalla dichiarazione suddetta o dagli accertamenti dell'ufficio risulti che il titolare della pensione sia in possesso di redditi superiori ai limiti prescritti, il comitato provinciale procede alla revoca dell'assistenza economica;
- tale decreto ministeriale ha la funzione di verificare la permanenza del requisito reddituale in via amministrativa secondo un criterio probabilistico;
- quanto precede non vale in sede giurisdizionale, in cui la verifica del requisito reddituale avviene con riferimento allo stesso anno cui la prestazione richiesta si riferisce;
- la Legge n. 407 del 1990, art. 3, comma 2, si riferisce soltanto all'accertamento amministrativo del requisito reddituale.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione l'I.N.P.S., deducendo un motivo. Resiste con controricorso M.S..

Diritto

4. Con l'unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 407 del 1990, art. 3, comma 2, del D.M. 31 ottobre 1992, n. 533, art. 1, comma 2: il riscontro del requisito reddituale deve avvenire con riferimento all'anno precedente a quello cui si riferisce la prestazione richiesta.
5. Il ricorso è infondato e va rigettato. La L. n. 407 del 1990, art. 3, comma 2, ha disposto che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e con il Ministro del Tesoro, provvede non apposito decreto a stabilire le necessarie disposizioni "ai soli fini dell'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati" nonchè per l'eventuale revoca delle prestazioni.
In attuazione della citata fonte legislativa, il Ministro ha emanato apposito decreto, col quale ha disposto l'obbligo di comunicazione della situazione reddituale entro il 30 giugno di ciascun anno, riferita ai redditi dell'anno precedente.
6. Il problema che si pone in diritto è se col combinato disposto della legge sopra detta e del decreto attuativo sia stato introdotto nell'ordinamento un principio generale, per cui il requisito reddituale per fruire di una determinata prestazione debba sempre essere riferito all'anno precedente (rispetto a quello della erogazione) ovvero permanga il principio per cui il requisito reddituale debba coesistere con la prestazione.
7. Ritiene questa Corte che la soluzione debba essere quella recepita nella sentenza di appello: la L. n. 407 del 1990, non ha innovato alcunchè in ordine al principio per cui una prestazione assistenziale può essere condizionata alla coesistenza di requisiti reddituali determinati, requisiti che debbono verificarsi in contemporanea con l'erogazione. Infatti, l'art. 3 cit., ha previsto l'emanazione del decreto "ai soli fini dell'accertamento", ma nulla ha innovato in ordine alle condizioni reddituali per fruire delle prestazioni e non ha delegato il Ministro a innovare alla disciplina sostanziale delle prestazioni. Non pare possa sostenersi che mediante la previsione di un decreto interministeriale ai soli fini dell'accertamento dei requisiti reddituali possa apportarsi una modifica ad una fonte primaria. Ne deriva che esattamente la Corte di Appello ha ritenuto operante il D.M. ai soli fini dell'accertamento amministrativo, nel quale per motivi pratici si fa riferimento al reddito dell'anno precedente, nella previsione che esso corrisponderà a quello attuale; ma in sede contenziosa, il principio rimane quello della necessaria contemporaneità tra prestazione e limite di reddito.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente I.N.P.S. a rifondere all'intimato controricorrente M.S. le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 13,00 oltre Euro duemila/00 per onorari, spese generali ed accessori di legge. Nulla per le spese del processo di legittimità nei confronti degli intimati non costituiti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007