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diritto di ricongiungimento familiare 2

articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2008 , n. 160 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare)

diritto  di ricongiungimento familiare - articolo 29  del testo unico delle disposizioni concernenti la  disciplina   dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2008 , n. 160 Modifiche  ed  integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5,  recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare).
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare;
  Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti   dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
  Visto  l'articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
  Visto   il  decreto  legislativo  8 gennaio  2007,   n.  5,  recante attuazione   della   direttiva   2003/86/CE  relativa  al  diritto  di ricongiungimento familiare;
    Vista  la  preliminare  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la   protezione  dei  dati personali;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno,   di  concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

  1.  All'articolo 29  del testo unico delle disposizioni concernenti la   disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione   dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato  dal  decreto  legislativo  8  gennaio 2007, n. 5, recante attuazione   della   direttiva  2003/86/CE  relativa   al  diritto  di ricongiungimento familiare, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1.  Lo  straniero  puo'  chiedere   il  ricongiungimento  per i seguenti familiari:
        a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai diciotto anni;
        b) figli   minori,   anche   del  coniuge  o  nati  fuori  del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
        c) figli  maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non  possano  provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;
        d) genitori  a  carico,  qualora   non abbiano altri figli nel Paese    di    origine     o    di    provenienza,    ovvero   genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.»;
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
      «1-bis.  Ove  gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non  possano  essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della   mancanza  di  una  autorita'  riconosciuta  o   comunque quando sussistano   fondati   dubbi   sulla    autenticita'   della  predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al  rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del  Presidente  della  Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame  del  DNA  (acido desossiribonucleico), effettuato a spese  degli interessati.»;
    c) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
      «b)  di  un  reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore  all'importo  annuo  dell'assegno   sociale  aumentato della meta'   dell'importo  dell'assegno   sociale  per  ogni  familiare  da ricongiungere.  Per   il  ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o  piu' familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria e'  richiesto,  in  ogni  caso,   un  reddito  non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del  reddito  si  tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.»;
    d) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
      «b-bis)  di  una  assicurazione   sanitaria  o  di  altro titolo idoneo,  a  garantire   la  copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale  a  favore   dell'ascendente  ultrasessantacinquenne  ovvero della   sua    iscrizione  al  Servizio  sanitario  nazionale,   previo pagamento  di  un  contributo  il  cui importo e' da determinarsi con decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della   salute e delle politiche sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale,  sentita  la  Conferenza   permanente  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
    e) al  comma 8  le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della   Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2008
                             NAPOLITANO

                              Berlusconi,   Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Ronchi,    Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Maroni, Ministro dell'interno
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Alfano, Ministro della giustizia
                              Tremonti,    Ministro  del-l'economia  e
                              delle finanze
                              Sacconi,   Ministro  del  lavoro,  della
                              salute e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Alfano