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Status di rifugiato - riconoscimento e revoca 3

Status di rifugiato - riconoscimento e revoca - norme minime per le procedure applicate negli Stati membri (DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2008 , n. 159 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. (GU n. 247 del 21-10-2008 ))

Status di rifugiato - riconoscimento e revoca - norme minime per le procedure applicate negli Stati membri (DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2008 , n. 159 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. (GU n. 247 del 21-10-2008 ))


DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2008 , n. 159 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. (GU n. 247 del 21-10-2008 )

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato;
  Vista  la  legge  6 febbraio  2007,  n.  13,  ed in particolare gli articoli 1, comma 5, e 12;
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
  Visto  il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente l'attuazione   della   direttiva   2004/83/CE  recante   norme  minime sull'attribuzione,  a  cittadini  di  Paesi   terzi  o  apolidi, della qualifica   del  rifugiato   o  di  persona  altrimenti  bisognosa  di protezione   internazionale,  nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1990, n. 39, recante norme urgenti  in  materia  di  asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini   extracomunitari   e  di  regolarizzazione   dei  cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n.  303,   recante  il  regolamento  relativo  alle  procedure   per il riconoscimento dello status di rifugiato;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno,   di  concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per le pari opportunita';
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 4,   comma 3,   le    parole:   «con  decreto  del Presidente  del   Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro dell'interno»  sono  sostituite  con  le  seguenti  «con   decreto del Ministro  dell'interno»  e  dopo  il  primo   periodo  e'  inserito il seguente:  «In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il  rappresentante  dell'ente  locale, su indicazione del sindaco del comune  presso  cui  ha  sede  la   commissione territoriale, e ne da' tempestiva  comunicazione  alla   Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.»;
    b) all'articolo 7,   comma 1,  e'  aggiunto   infine  il  seguente periodo:  «Il  prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare.»;
    c) all'articolo 11  il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il richiedente   asilo   ha   l'obbligo,   se   convocato,  di  comparire personalmente  davanti  alla   Commissione  territoriale.  Ha altresi' l'obbligo  di   consegnare  i  documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto.»;
    d) all'articolo 20, comma 2, la lettera d) e' soppressa;
    e) all'articolo 21,  comma 1,  lettera c),  dopo   le  parole  «di espulsione»  sono  inserite  le seguenti: «o di respingimento» e sono soppresse  le  seguenti:  «,   salvo i casi previsti dall'articolo 20, comma 2, lettera d)»;
    f)  all'articolo 32,  comma 1,  dopo la lettera b) e' inserita la seguente:  «b-bis)  rigetta  la  domanda  per   manifesta infondatezza quando  risulta  la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto  legislativo  19 novembre 2007, n. 251, ovvero quando risulta che  la  domanda  e'  stata  presentata  al solo scopo di ritardare o impedire   l'esecuzione   di   un    provvedimento   di  espulsione  o respingimento.»;
    g) all'articolo 32,   comma 4,   le    parole:  «lettera b)»  sono sostituite dalle seguenti «lettere b) e b-bis)»;
    h) all'articolo 35, comma 1, quarto periodo, le parole: «Nei soli casi   di  trattenimento  disposto  ai  sensi  dell'articolo 21»   sono sostituite  dalle  seguenti: «Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21»;
    i) all'articolo 35,  comma 7,  dopo le parole: «dell'articolo 22, comma 2,»  sono  inserite  le seguenti: «e dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis),»;
    l)  all'articolo 35,  comma 8,  primo periodo, le parole: «di cui agli  articoli 20,  comma 2,  lettera d), e 21» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20, comma 2, lettere b) e c), e 21» e al   medesimo   comma,   secondo   periodo,    le  parole:  «ai  sensi dell'articolo 20,   comma    2,   lettera d)»  sono  sostituite  dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere b) e c)»;
    m) all'articolo 35,   comma   14,   le   parole:  «comma  6»  sono sostituite dalle seguenti «comma 5».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della   Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2008
                             NAPOLITANO

                              Berlusconi,   Presidente  del  Consiglio dei Ministri
                              Ronchi,    Ministro   per  le  politiche europee
                              Maroni, Ministro dell'interno
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Alfano, Ministro della giustizia
                              Tremonti,    Ministro   dell'economia  e delle finanze
                              Carfagna,     Ministro   per   le   pari opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Alfano