Ufficiali giudiziari - indennita' di trasferta
Ufficiali giudiziari - indennita' di trasferta MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 1 ottobre 2009
Ufficiali giudiziari - Adeguamento dell'indennita' di trasferta - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 1 ottobre 2009
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 1 ottobre 2009 Adeguamento dell'indennita' di trasferta spettante agli ufficiali
giudiziari. (09A11784)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell'organizzazione giudiziaria del personale
e dei servizi del Ministero della giustizia
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, relativo al Testo unico delle
discipline legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del
Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennita' di
trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e
verificatasi nell'ultimo triennio;
Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto
3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel
triennio 1° luglio 2006-30 giugno 2009, e' pari a +5,5;
Visto il decreto interdirigenziale del 5 agosto 2008, relativo
all'ultima variazione dell'indennita' di trasferta per gli ufficiali
giudiziari;
Decreta:
Art. 1.
1. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per
il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura:
a) fino a 6 chilometri € 1,65;
b) fino a 12 chilometri € 3,00;
c) fino a 18 chilometri € 4,14;
d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o
frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella
misura di cui alla lettera c), aumentata di € 0,88.
2. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per
il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale,
compresa la maggiorazione per l'urgenza e' cosi' corrisposta:
a) fino a 10 chilometri € 0,45;
b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,11;
c) oltre i 20 chilometri € 1,65.
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1 ottobre 2009
Il capo Dipartimento
Birrittieri
Il Ragioniere generale dello Stato
Canzio