Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi
Anticrisi - Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi - Testo del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 4 agosto 2009), coordinato con la legge di conversione 3 ottobre 2009, n. 141, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante «Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009» .
Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi - Testo del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 4 agosto 2009), coordinato con la legge di conversione 3 ottobre 2009, n. 141, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante «Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009». (09A11619)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate alla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono tra i segni (...)
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.Modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
1. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, (( con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, )) sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«(( 1. )) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione
normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione ed
alla distribuzione dell'energia, nonche', d'intesa con le regioni e
le province autonome interessate, gli interventi relativi alla
produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o
interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di
urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono
essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«(( 3. )) Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati,
emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di
competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato
i termini previsti dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non
inferiori alla meta', eventualmente fissati in deroga dallo stesso
Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva
realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e
di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.»;
3) al terzo periodo del comma 4-quater, le parole da:
«L'amministratore delegato» fino a: «e' nominato» sono sostituite
dalle seguenti: «E' nominato un»;
(( b) all'articolo 13-bis:
1) al comma 3, dopo la parola: «giudiziaria», sono inserite le
seguenti: «civile, amministrativa ovvero tributaria» esono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ne' comporta l'obbligo di segnalazione di cui
all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si
determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo»;
2) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Fermo quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra,
l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione
della punibilita' penale, limitatamente al rimpatrio ed alla
regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della
disposizione di cui al gia' vigente articolo 8, comma 6, lettera c),
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile
disposta dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;
3) al comma 6, le parole: «15 aprile 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «15 dicembre 2009»;
4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione
altresi' le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli
articoli 167 e 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio
ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti
nei limiti degli importi delle attivita' rimpatriate ovvero
regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto testo unico
con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato
nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008»; ))
c) all'articolo 17:
1) i primi tre periodi del comma 30-ter sono sostituiti dai
seguenti: «Le procure della Corte dei conti possono iniziare
l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno
erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte
salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure
della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del
danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7
della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del
termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso fino alla conclusione del
procedimento penale.»;
2) al comma 30-quater, lettera a), dopo le parole: «controllo
preventivo di legittimita'» sono aggiunte le seguenti: «,
limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del
controllo».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Interventi urgenti per le reti dell'energia). -
1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro per la semplificazione normativa, individua
gli interventi relativi alla trasmissione ed alla
distribuzione dell'energia, nonche', d'intesa con le
regioni e le province autonome interessate, gli interventi
relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con
capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali
ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento
allo sviluppo socio-economico e che devono essere
effettuati con mezzi e poteri straordinari.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma
1 sono nominati uno o piu' Commissari straordinari del
Governo ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988,
n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio dei
Ministri e' adottata con le stesse modalita' di cui al
comma 1 del presente articolo.
3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali
interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura
tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni
pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti
dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non inferiori
alla meta', eventualmente fissati in deroga dallo stesso
Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva
realizzazione degli interventi, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei
poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20,
comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi'
individuati le strutture di cui si avvale il Commissario
straordinario, senza che cio' comporti nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, nonche' i poteri
di controllo e di vigilanza del Ministro per la
semplificazione normativa e degli altri Ministri
competenti.
4-bis. All'art. 17 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, al comma 1, dopo le parole: “nonche'
dell'amministrazione della giustizia” sono inserite
le seguenti: “e dell'amministrazione finanziaria
relativamente alla gestione del sistema informativo della
fiscalita”.
4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte
del giudice dell'esecuzione della confisca dei terreni
abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente
costruite ai sensi dell'art. 44, comma 2, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione
all'avente diritto e della liquidazione delle somme
reciprocamente dovute in conseguenza della decisione della
Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il
contrasto della misura della confisca con la Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa
esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e con i
relativi Protocolli addizionali, la stima degli immobili
avviene comunque in base alla destinazione urbanistica
attuale e senza tenere conto del valore delle opere
abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano
stati realizzati interventi di riparazione straordinaria,
miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto al valore in
essere all'atto della restituzione all'avente diritto. Ai
medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la
demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il
ripristino dello stato dei luoghi.
4-quater. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai
sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' assegnato alla
societa' Stretto di Messina S.p.A. un contributo in conto
impianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con
proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le
assegnazioni gia' disposte. E' nominato un commissario
straordinario delegato ai sensi dell'art. 20 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive
modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al
riavvio delle attivita', anche mediante l'adeguamento dei
contratti stipulati con il contraente generale e con la
societa' affidataria dei servizi di controllo e verifica
della progettazione definitiva, esecutiva e della
realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione
delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.
4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario ha
una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Alla scadenza del mandato, il commissario
straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sull'attivita' svolta e
trasmette i relativi atti alla struttura tecnica di
missione di cui all'art. 163, comma 3, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 13-bis del citato
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 13-bis (Disposizioni concernenti il rimpatrio di
attivita' finanziarie e patrimoniali detenute fuori del
territorio dello Stato). - 1. E' istituita un'imposta
straordinaria sulle attivita' finanziarie e patrimoniali:
a) detenute fuori del territorio dello Stato senza
l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;
b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in
Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero
regolarizzate o rimpatriate perche' detenute in Stati
dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio
economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di
informazioni fiscali in via amministrativa.
2. L'imposta si applica come segue:
a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per
cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la
regolarizzazione, senza possibilita' di scomputo di
eventuali perdite;
b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno,
comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo
scomputo di eventuali ritenute o crediti.
3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si
perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in
ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del
contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria,
civile, amministrativa ovvero tributaria in via autonoma o
addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con esclusione dei procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, ne' comporta l'obbligo di
segnalazione di cui all'art. 41 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero
alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli
effetti di cui al comma 4, secondo periodo.
4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli
effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le
disposizioni di cui all'art. 17 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive
modificazioni. Fermo quanto sopra previsto, e per
l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento
dell'imposta comporta, in materia di esclusione della
punibilita' penale, limitatamente al rimpatrio ed alla
regolarizzazione di cui al presente articolo,
l'applicazione della disposizione di cui al gia' vigente
art. 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni; resta ferma
l'abrogazione dell'art. 2623 del codice civile disposta
dall'art. 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le
stesse modalita', in quanto applicabili, previste dagli
articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20,
comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, e successive modificazioni, nonche' dal
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il
direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio
provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche
dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.
6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle
attivita' finanziarie e patrimoniali detenute a partire da
una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate
ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino
al 15 dicembre 2009.
7. All'art. 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 10 al 50»;
b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 10 al 50».
7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la
regolarizzazione altresi' le imprese estere controllate
ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. In tal caso gli effetti del
rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in
capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle
attivita' rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi
limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 167 e 168 del predetto testo unico con riferimento
ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei
periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008.
8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo
affluiscono ad un'apposita contabilita' speciale per essere
destinate alle finalita' indicate all'art. 16, comma 3.».
- Si riporta il testo dei commi 30-ter e 30-quater
dell'art. 17 del citato decreto-legge n. 78 del 2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009,
come modificato dalla presente legge:
«30-ter. Le procure della Corte dei conti possono
iniziare l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio
dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e
concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie
direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte
dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno
all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7
della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il
decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2
dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso
fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque
atto istruttorio o processuale posto in essere in
violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza anche non
definitiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa
nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da
chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente
sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide
nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della
richiesta.
30-quater. All'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa
quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di
un atto vistato e registrato in sede di controllo
preventivo di legittimita', limitatamente ai profili presi
in considerazione nell'esercizio del controllo;
b) al comma 1-bis, dopo le parole:
“dall'amministrazione” sono inserite le
seguenti: “di appartenenza, o da altra
amministrazione,”.».
Art. 2.Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.