Skip to main content

Cittadinanza - Diniego di concessione di cittadinanza italiana -

15/05/2010 Cittadinanza - Diniego di concessione di cittadinanza italiana - nonostante qualche oscillazione della giurisprudenza (Cons. St., Sez. IV, 23.4.1992, n. 443) deve ritenersi preferibile individuare la competenza territoriale di cui trattasi non con riguardo al luogo in cui il destinatario dell’atto abbia la propria stabile dimora o residenza, ma in considerazione dell’incidenza del provvedimento in questione sullo “status” del soggetto interessato, con efficacia “erga omnes” e sulla base di principi rilevanti per la collettività nazionale, in cui tale soggetto chiede di inserirsi, anche al di là del luogo in cui si concentrano gli affari ed interessi del medesimo - competenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma. Consiglio di Stato sentenza n. 02815 del 10/05/2010

Cittadinanza - Diniego di concessione di cittadinanza italiana - nonostante qualche oscillazione della giurisprudenza (Cons. St., Sez. IV, 23.4.1992, n. 443) deve ritenersi preferibile individuare la competenza territoriale di cui trattasi non con riguardo al luogo in cui il destinatario dell’atto abbia la propria stabile dimora o residenza, ma in considerazione dell’incidenza del provvedimento in questione sullo “status” del soggetto interessato, con efficacia “erga omnes” e sulla base di principi rilevanti per la collettività nazionale, in cui tale soggetto chiede di inserirsi, anche al di là del luogo in cui si concentrano gli affari ed interessi del medesimo - competenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma. Consiglio di Stato sentenza n. 02815 del 10/05/2010


FATTO

Il TAR per la Toscana chiede, con ordinanza della Sezione II n15/2010, di valutare l’istanza di regolamento di competenza territoriale proposto dal Ministero dell’Interno con riferimento ad un ricorso prodotto avverso un diniego di concessione di cittadinanza italiana nei confronti del cittadino tunisino Kamel Ben M'Lik, da tempo residente in Chianciano Terme, la cui istanza era stata avanzata nel luglio 2007.

Nella presente fase di giudizio l’originario ricorrente non si è costituito.

Alla camera di Consiglio del 9 marzo 2010 il ricorso viene assunto in decisione.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che regolamento di competenza in esame sia suscettibile di valutazione conforme a quella rappresentata dall’Amministrazione; e ciò in quanto il ricorso originario investe un atto (diniego di conferimento della cittadinanza italiana) emesso da una Autorità centrale dello Stato ed avente efficacia non territorialmente limitata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3, della legge n. 1034/1971.

A tale riguardo infatti, nonostante qualche oscillazione della giurisprudenza (Cons. St., Sez. IV, 23.4.1992, n. 443) deve ritenersi preferibile individuare la competenza territoriale di cui trattasi non con riguardo al luogo in cui il destinatario dell’atto abbia la propria stabile dimora o residenza, ma in considerazione dell’incidenza del provvedimento in questione sullo “status” del soggetto interessato, con efficacia “erga omnes” e sulla base di principi rilevanti per la collettività nazionale, in cui tale soggetto chiede di inserirsi, anche al di là del luogo in cui si concentrano gli affari ed interessi del medesimo (cfr., tra le tante, Cons. St., Sez. VI, 25.6.2008 n.3238; 5.6.2006, n.3350).

L’istanza di regolamento in esame deve essere, pertanto, accolta, con conseguente declaratoria di competenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma.

Le spese della presente fase di giudizio sono poste a carico dell’originario ricorrente e vengono liquidate secondo quanto precisato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e dichiara la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

Condanna il sig. Kamel Ben M'Lik, al pagamento delle spese della presente fase di giudizio che vengono liquidate in Euro 1000,00 (mille/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Domenico Cafini, Consigliere, Estensore

Maurizio Meschino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere