famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - effetti - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16657 del 22/07/2014
Mantenimento del figlio - Spese sostenute dalla nascita alla pronuncia - Indennizzo - Determinazione - Criterio equitativo - Applicabilità - Decorrenza degli interessi. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16657 del 22/07/2014
In materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale, fermo restando che, essendo la richiesta di indennizzo assimilabile ad un'azione di ripetizione dell'indebito, gli interessi, in assenza di un precedente atto stragiudiziale di costituzione in mora, decorrono dalla data della domanda giudiziale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16657 del 22/07/2014