assicurazione - assicurazione contro i danni - coassicurazioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16781 del 23/07/2014
Contratto di coassicurazione - Ripartizione dei rischi e delle obbligazioni secondo la previsione dell'art. 1911 cod. civ. - Applicazione della norma nell'azione promossa dal danneggiato per danni derivanti da circolazione di veicoli - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16781 del 23/07/2014
Il contratto di coassicurazione genera separati rapporti assicurativi, in virtù dei quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive relative al proprio rapporto con l'assicurato. Ne consegue che l'assunzione dell'obbligo di pagare l'indennità solo "pro quota" si riferisce al solo rapporto interno tra assicurato e coassicuratore e non trova applicazione nell'ipotesi in cui ad agire nei confronti del coassicuratore sia il danneggiato, con azione diretta ex art. 18, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("ratione temporis" applicabile), rilevando in tal caso il regime di maggior tutela del danneggiato e non la previsione dell'art. 1911 cod. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16781 del 23/07/2014