esecuzione forzata - competenza - per valore - opposizione di terzo ex art 619 c.p.c. - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17054 del 28/07/2014
Opposizione di terzo alla esecuzione - Omessa notifica al debitore esecutato - Successiva riassunzione del processo dinanzi al giudice competente per valore ex art. 619 terzo comma cod. proc. civ. ("ratione temporis" applicabile) - Notifica dell'atto di riassunzione a tutti i litisconsorti necessari - Effetti sananti - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17054 del 28/07/2014
Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, la notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio, dinanzi all'ufficio giudiziario competente per valore alla decisione del merito della causa, regolarmente eseguita nei confronti di tutti i litisconsorti necessari nel termine assegnato ai sensi dell'art. 619, terzo comma, cod. proc. civ. ("ratione temporis" applicabile), sana le eventuali omissioni o invalidità della notificazione, ad una o più parti processuali, del ricorso presentato al giudice della esecuzione ex art. 619, primo comma, cod. proc. civ.; in tal modo, anche se omessa la prima notifica al debitore esecutato, la fase contenziosa risulta regolarmente introdotta, così da pervenire alla definizione del giudizio di opposizione nella valida instaurazione del rapporto processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17054 del 28/07/2014