sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18682 del 04/09/2014
Violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Opposizione dell'autore della violazione - Mancata opposizione della banca - Ordine del giudice di chiamata dell'istituto di appartenenza ex art. 107 cod. proc. civ. - Riattribuzione alla parte del potere di opposizione - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18682 del 04/09/2014
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, qualora l'opposizione sia stata proposta dal solo esponente aziendale ritenuto autore materiale dell'illecito, il provvedimento sanzionatorio diviene inoppugnabile nei confronti dell'istituto di credito solidalmente responsabile. Ne consegue che, ove il giudice di appello abbia ritenuto sussistente un rapporto di dipendenza tra la posizione della banca, destinataria dell'ingiunzione di pagamento, e quella dell'autore della violazione, destinatario dell'azione di regresso, può ordinare, con valutazione discrezionale non soggetta a sindacato in sede di gravame, la chiamata in causa del terzo (nella specie, l'istituto bancario), ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ., senza che ciò determini l'effetto di riattribuire alla parte il potere di opposizione non tempestivamente esercitato.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18682 del 04/09/2014