sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18574 del 03/09/2014
Violazioni dell'art. 180, comma 8, del cod. strada - Contestazione non immediata dell'infrazione - Termine di decadenza per la notificazione - Decorrenza - Dal momento dell'accertamento - Atti preliminari e attività di ponderazione e valutazione degli elementi acquisiti - Rilevanza. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18574 del 03/09/2014
In tema di sanzioni amministrative per violazione dell'art. 180, comma 8, del codice della strada, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente è tenuta a provvedere alla notifica della contestazione, devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento, mentre la legittimità della durata di quest'ultimo va valutata in relazione al caso concreto e alla complessità delle indagini, e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18574 del 03/09/2014