Protezione internazionale - Nullità del provvedimento di amministrativo di diniego - Autonoma rilevanza nel giudizio introdotto dal richiedente avverso tale diniego - Esclusione - Fondamento - Esame nel merito della domanda - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18632 del 03/09/2014
In tema di immigrazione, la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla Commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento poiché tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, sicché deve pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18632 del 03/09/2014