Opposizione emessa dall'Ispettorato del Lavoro - Soggezione agli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 - Decisione da parte del tribunale in funzione di giudice del lavoro - Applicazione di norme compatibili con il rito di cui agli artt. 22 e 23 - Ricorribilità solo per cassazione - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18517 del 02/09/2014
Qualora il giudizio di primo grado, pur svoltosi dinanzi al giudice del lavoro, sia stato proposto con ricorso ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 avverso un'ordinanza emessa, non da enti di previdenza o assistenza, ma dall'Ispettorato del Lavoro senza che siano state applicate le regole proprie del rito del lavoro incompatibili con il procedimento di cui agli artt. 22 e 23 della legge indicata, il ricorso avverso la sentenza di primo grado va proposto direttamente in cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18517 del 02/09/2014