Domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento - Restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto - Cosa determinata della quale sia impossibile la riconsegna - Applicazione dell'art. 2037 cod. civ. - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18185 del 25/08/2014
In caso di risoluzione per inadempimento del vincolo contrattuale, il venir meno della "causa adquirendi" comporta l'obbligo di restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso, secondo le regole dell'indebito oggettivo, sicché, ove si verta nel caso di restituzione di una cosa determinata della quale sia impossibile la riconsegna, l'obbligo dell'"accipiens" risulta disciplinato dall'art. 2037 cod. civ., sicché, ove sia in malafede nel ricevere o trattenere il bene, è tenuto a corrispondere il controvalore, mentre nell'opposta situazione di buona fede è obbligato nei soli limiti del suo arricchimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18185 del 25/08/2014