Skip to main content

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi datiDECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 127

Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo dellencessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, innattuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 127
Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in
attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11
marzo 2014, n. 23. (15G00143) (GU n.190 del 18-8-2015) Vigente al: 2-9-2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale e' stata
conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema
fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita e, in
particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera d), con il quale il
Governo e' delegato a introdurre norme per incentivare, mediante una
riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei
contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la
trasmissione telematica dei corrispettivi, nonche' di adeguati
meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta
sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i
relativi sistemi di tracciabilita' dei pagamenti, e l'articolo 9,
comma 1, lettera g), con il quale il Governo e' delegato a prevedere
specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni
effettuate attraverso distributori automatici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 21 aprile 2015;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di non conformarsi integralmente ai pareri della VI
Commissione Finanze della Camera dei deputati del 18 giugno 2015 e
della 6ª Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica
dell'11 giugno 2015 e della V Commissione bilancio tesoro e
programmazione della Camera dei Deputati del 9 giugno 2015;
Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014,
secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 17 luglio 2015;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n.
23 del 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 2015;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati

1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a
disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la
generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture
elettroniche. Per specifiche categorie di soggetti passivi
dell'imposta sul valore aggiunto, individuate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di
categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione
elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione
europea COM (2010) 8467, viene messo a disposizione, anche con
riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di
soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 209, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, il servizio gratuito di generazione,
trasmissione e conservazione previsto dall'articolo 4, comma 2, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3
aprile 2013, n. 55.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e
delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta
sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1,
commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito
dall'Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della
ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle
stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti
nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura
elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55.
A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle
entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di
reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni
acquisite.
3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti
passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia
delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e
delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di
Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno
solare in cui e' esercitata fino alla fine del quarto anno solare
successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in
quinquennio.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali
sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della
Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le regole e
soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in
formato strutturato, di cui al comma 3, secondo principi di
semplificazione, di economicita' e di minimo aggravio per i
contribuenti, nonche' le modalita' di messa a disposizione delle
informazioni di cui al comma 2.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite nuove modalita' semplificate di controlli a
distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi
del comma 3, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti
passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate,
tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il
normale svolgimento dell'attivita' economica degli stessi ed
escludere la duplicazione di attivita' conoscitiva.
6. Ai contribuenti che esercitano l'opzione di cui al comma 3 si
applica, in caso di omissione della predetta trasmissione ovvero di
trasmissione di dati incompleti o inesatti, la sanzione di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471.

Art. 2 Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le
operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono optare per la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia
delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni
di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
predetto decreto. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare
in cui e' esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo
e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La
memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei
corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui
all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633, del 1972.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e
la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma
1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di
beni tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento
dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate
soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento
degli apparecchi distributori e garantire, nel rispetto dei normali
tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e
l'inalterabilita' dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli
operatori.
3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di
cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che
garantiscano l'inalterabilita' e la sicurezza dei dati, compresi
quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali
sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della
Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le informazioni da
trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione
telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al
comma 3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi
modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di
cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita' di assolvimento
dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui
all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su
richiesta del cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico possono
essere individuate tipologie di documentazione idonee a
rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni.
6. Ai soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al
comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di
omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o
trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni
previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Art. 3 Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o
dei relativi dati e dei corrispettivi

1. Per i soggetti che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo
1, comma 3, e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che
di quella di cui all'articolo 2, comma 1:
a) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui
all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nonche' la
comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle societa'
di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attivita' di
locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605;
b) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui
all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze
24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di
beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in
un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui
all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
c) i rimborsi di cui all'articolo 30 del predetto decreto n. 633,
del 1972 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla
presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei
requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a),
b), c), d) ed e);
d) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sono ridotti di un anno. La riduzione si applica solo per i soggetti
che garantiscano la tracciabilita' dei pagamenti dagli stessi
ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.

Art. 4 Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche
categorie di soggetti

1. Con effetto dal 1° gennaio 2017, per specifiche categorie di
soggetti passivi IVA di minori dimensioni, l'Agenzia delle entrate
realizza un programma di assistenza, differenziato per categoria di
soggetti, con cui sono messi a disposizione, in via telematica, gli
elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per
la dichiarazione annuale dell'IVA e vengono meno:
a) l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) l'obbligo di apposizione del visto di conformita' o la
sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo
38-bis del predetto decreto n. 633, del 1972.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che
i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica
all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e
ricevute, e delle relative variazioni, anche mediante il Sistema di
Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, con le modalita' previste dal provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma
4, e, qualora effettuino operazioni di cui all'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
optino per la facolta' di memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuati i soggetti ammessi al regime di cui al comma 1, tra i
quali possono esservi anche soggetti non di minori dimensioni che
intraprendono attivita' d'impresa, arte o professione. Per tali
ultimi soggetti il regime di cui al comma 1 si applica per il periodo
in cui l'attivita' e' iniziata e per i due successivi.

Art. 5 Cessazione degli effetti premiali

1. Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 1, comma 6 e 2,
comma 6, in caso di omissione della trasmissione telematica
all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture, emesse e ricevute e
delle relative variazioni e dei dati dei corrispettivi ovvero di
trasmissione con dati incompleti o inesatti, vengono meno gli effetti
previsti dagli articoli 3 e 4, comma 1, salvo che il contribuente
trasmetta correttamente e telematicamente i predetti dati entro un
termine da individuarsi con i provvedimenti di cui agli articoli 1,
comma 4, e 2, comma 4.

Art. 6 Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, pari a 9,34
milioni di euro per l'anno 2016, a 18,00 milioni di euro per l'anno
2017 e a 20,40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si
provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo
di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo
2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

Art. 7 Abrogazioni
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogati i commi da 429 a
432 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 5 agosto 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli Orlando