Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 128
DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 128 Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00146)(GU n.190 del 18-8-2015)Vigente al: 2-9-2015
Titolo I ABUSO DEL DIRITTO O ELUSIONE FISCALE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione
Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale e' stata
conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema
fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita e, in
particolare, l'articolo 5, in materia di abuso del diritto ed
elusione fiscale, l'articolo 6, in materia, tra l'altro, di gestione
del rischio fiscale, di governance aziendale e di tutoraggio, nonche'
l'articolo 8, comma 2 in materia di raddoppio dei termini per
l'accertamento;
Ritenuto che, relativamente all'articolo 5 della legge n. 23 del
2014, le disposizioni legislative delegate vanno emanate in
attuazione del diritto dell'Unione europea in materia di abuso del
diritto fiscale, dei principi costituzionali di eguaglianza,
legalita', capacita' contributiva e di certezza dei rapporti
giuridici, nonche' dei principi dello Statuto dei diritti del
contribuente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 21 aprile 2015;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari per materia e per
profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Visti i pareri della VI Commissione finanze della Camera dei
deputati dell'11 giugno 2015, della 6ª Commissione finanze e tesoro
del Senato della Repubblica del 10 giugno 2015 e della V Commissione
bilancio della Camera dei Deputati del 24 giugno 2015;
Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014,
secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 17 luglio 2015;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n.
23 del 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 2015;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente
1. Nella legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni,
dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Disciplina dell'abuso del diritto o elusione
fiscale). - 1. Configurano abuso del diritto una o piu' operazioni
prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme
fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali
operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che
ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle
norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal
contribuente per effetto di dette operazioni.
2. Ai fini del comma 1 si considerano:
a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i
contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti
significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza
di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della
qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico
del loro insieme e la non conformita' dell'utilizzo degli strumenti
giuridici a normali logiche di mercato;
b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati,
realizzati in contrasto con le finalita' delle norme fiscali o con i
principi dell'ordinamento tributario.
3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni
giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di
ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalita' di
miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero
dell'attivita' professionale del contribuente.
4. Resta ferma la liberta' di scelta del contribuente tra regimi
opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un
diverso carico fiscale.
5. Il contribuente puo' proporre interpello secondo la procedura e
con gli effetti dell'articolo 11 della presente legge per conoscere
se le operazioni che intende realizzare, o che siano state
realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L'istanza
e' presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione
della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari
connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima.
6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto e' accertato con
apposito atto, preceduto, a pena di nullita', dalla notifica al
contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il
termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali
si ritiene configurabile un abuso del diritto.
7. La richiesta di chiarimenti e' notificata dall'amministrazione
finanziaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la
notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei
chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al
contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza
dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo
intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di
decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e'
automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a
concorrenza dei sessanta giorni.
8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo
e' specificamente motivato, a pena di nullita', in relazione alla
condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti
vantaggi fiscali realizzati, nonche' ai chiarimenti forniti dal
contribuente nel termine di cui al comma 6.
9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la
sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in
relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha
l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui
al comma 3.
10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati,
unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi
dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e,
successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni
del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte
pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono
stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a
tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e' divenuto
definitivo ovvero e' stato definito mediante adesione o conciliazione
giudiziale, istanza all'Agenzia delle entrate, che provvede nei
limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a
seguito di tali procedure.
12. In sede di accertamento l'abuso del diritto puo' essere
configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere
disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni
tributarie.
13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi
delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle
sanzioni amministrative tributarie.».
2. L'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' abrogato. Le
disposizioni che richiamano tale articolo si intendono riferite
all'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto
compatibili.
3. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti
elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre
posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario,
possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che
nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano
verificarsi. A tal fine il contribuente presenta istanza di
interpello ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19
giugno 1998, n. 259. Resta fermo il potere del Ministro dell'economia
e delle finanze di apportare modificazioni a tale regolamento.
4. I commi da 5 a 11 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del
2000 non si applicano agli accertamenti e ai controlli aventi ad
oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che restano
disciplinati dalle disposizioni degli articoli 8 e 11 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e successive modificazioni,
nonche' dalla normativa doganale dell'Unione europea.
5. Le disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000,
n. 212, hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e si
applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore
alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato
notificato il relativo atto impositivo.
Titolo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RADDOPPIO DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO
Art. 2 Modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento
1. All'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il raddoppio non opera qualora la denuncia da
parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui e' ricompresa la
Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza
ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.».
2. All'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte
dell'Amministrazione finanziaria, in cui e' ricompresa la Guardia di
finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei
termini di cui ai commi precedenti.».
3. Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di
accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative
tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle
entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono, altresi',
fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 notificati alla data
di entrata in vigore del presente decreto, nonche' dei processi
verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4 dei quali il contribuente abbia avuto
formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti
recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro
il 31 dicembre 2015.
4. Ai fini della causa di non punibilita' di cui all'articolo
5-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si
considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria
anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle
attivita' dichiarate nell'ambito di tale procedura per i quali e'
scaduto il termine per l'accertamento.
Titolo III REGIME DELL'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO
Art. 3 Finalita' e oggetto
1. Al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di
cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra
Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di favorire nel
comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie
in materia fiscale, e' istituito il regime di adempimento
collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di
un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del
rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di
norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con
le finalita' dell'ordinamento tributario.
2. L'adesione al regime e' subordinata al possesso dei requisiti di
cui all'articolo 4, comporta l'assunzione dei doveri di cui
all'articolo 5 e produce gli effetti di cui all'articolo 6.
Art. 4 Requisiti
1. Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, nel
rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative
piu' adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un
efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo
aziendale e di controllo interno. Fermo il fedele e tempestivo
adempimento degli obblighi tributari, il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilita' ai diversi
settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi
fiscali;
b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i
livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze
riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni
correttive.
2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del
rischio fiscale prevede, con cadenza almeno annuale, l'invio di una
relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni
conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le
verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per
rimediare a eventuali carenze rilevate, nonche' le attivita'
pianificate.
Art. 5 Doveri
1. Il regime comporta per l'Agenzia delle entrate i seguenti
impegni:
a) valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di
ragionevolezza e di proporzionalita' del sistema di controllo
adottato, con eventuale proposta degli interventi ritenuti necessari
ai fini dell'ammissione e della permanenza nel regime e per il
conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1;
b) pubblicazione periodica sul proprio sito istituzionale
dell'elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti
di pianificazione fiscale aggressiva;
c) promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi
di trasparenza, collaborazione e correttezza nell'intento di favorire
un contesto fiscale di certezza;
d) realizzazione di specifiche semplificazioni degli adempimenti
tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal
contribuente nell'ambito del regime;
e) esame preventivo delle situazioni suscettibili di generare
rischi fiscali significativi e risposta alle richieste dei
contribuenti nel piu' breve tempo possibile;
f) debita considerazione degli esiti dell'esame e della valutazione
effettuate dagli organi di gestione, sulla base della relazione di
cui all'articolo 4, comma 2, delle risultanze delle attivita' dei
soggetti incaricati, presso ciascun contribuente, della revisione
contabile, nonche' di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri
degli organismi di vigilanza.
2. Il regime comporta per i contribuenti i seguenti impegni:
a) istituzione e mantenimento del sistema di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, per garantire
il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1,
nonche' attuazione delle modifiche del sistema adottato eventualmente
ritenute necessarie dalla Agenzia delle entrate;
b) comportamento collaborativo e trasparente, mediante
comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia delle entrate dei
rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che
possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva;
c) risposta alle richieste della Agenzia delle entrate nel piu'
breve tempo possibile;
d) promozione di una cultura aziendale improntata a principi di
onesta', correttezza e rispetto della normativa tributaria,
assicurandone la completezza e l'affidabilita', nonche' la
conoscibilita' a tutti i livelli aziendali.
Art. 6
Effetti
1. L'adesione al regime comporta la possibilita' per i contribuenti
di pervenire con l'Agenzia delle entrate a una comune valutazione
delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della
presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di
interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la
possibilita' dell'anticipazione del controllo.
2. L'adesione al regime comporta altresi' per i contribuenti una
procedura abbreviata di interpello preventivo in merito
all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in
relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali. L'Agenzia
delle entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica e
conferma l'idoneita' della domanda presentata, nonche' la sufficienza
e l'adeguatezza della documentazione prodotta con la domanda. Il
termine per la risposta all'interpello e' in ogni caso di
quarantacinque giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda
ovvero della documentazione integrativa richiesta, anche se l'Agenzia
delle entrate effettua accessi alle sedi dei contribuenti,
definendone con loro i tempi, per assumervi elementi informativi
utili per la risposta. I contribuenti comunicano all'Agenzia il
comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello oggetto
della risposta da essa fornita. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati i
termini e le modalita' applicative del presente articolo in relazione
alla procedura abbreviata di interpello preventivo.
3. Per i rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed
esauriente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 5, comma
2, lettera b), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali,
se l'Agenzia non condivide la posizione dell'impresa, le sanzioni
amministrative applicabili sono ridotte della meta' e comunque non
possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale. La
loro riscossione e' in ogni caso sospesa fino alla definitivita'
dell'accertamento.
4. In caso di denuncia per reati fiscali, l'Agenzia delle entrate
comunica alla Procura della Repubblica se il contribuente abbia
aderito al regime di adempimento collaborativo, fornendo, se
richiesta, ogni utile informazione in ordine al controllo del rischio
fiscale e all'attribuzione di ruoli e responsabilita' previsti dal
sistema adottato.
5. Il contribuente che aderisce al regime e' inserito nel relativo
elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate.
6. I contribuenti che aderiscono al regime non sono tenuti a
prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia
dirette sia indirette.
Art. 7 Competenze e procedure
1. L'Agenzia delle entrate e' competente in via esclusiva per i
controlli e le attivita' relativi al regime di adempimento
collaborativo, nei riguardi dei contribuenti ammessi al regime.
2. I contribuenti che nel rispetto del presente decreto adottano un
sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio
fiscale e che intendono aderire al regime di adempimento
collaborativo, inoltrano domanda in via telematica utilizzando il
modello reso disponibile sul sito istituzionale della Agenzia delle
entrate. L'Agenzia, verificata la sussistenza dei requisiti di cui
all'articolo 4, nonche' al comma 4, comunica ai contribuenti
l'ammissione al regime entro i successivi centoventi giorni. Il
regime si applica al periodo d'imposta nel corso del quale la
richiesta di adesione e' trasmessa all'Agenzia. Lo stesso si intende
tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comunicata dal
contribuente la volonta' di non permanere nel regime di adempimento
collaborativo.
3. L'Agenzia delle entrate, con provvedimento motivato, puo'
dichiarare l'esclusione dei contribuenti dal regime, per la perdita
dei requisiti di cui all'articolo 4 o al comma 4, ovvero per
l'inosservanza degli impegni di cui all'articolo 5, comma 2.
4. In fase di prima applicazione: a) il regime e' riservato ai
contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di
affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e,
comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione
al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui
all'invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale
dell'Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di controllo interno
per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un volume di
affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro; b) la
competenza per le attivita' di cui al comma 1 e' attribuita alla
Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle entrate. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i
criteri in base ai quali possono essere, progressivamente,
individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che
conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di
cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese. Entro il 31
dicembre 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
e' fissato il termine finale della fase di prima applicazione del
regime. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette
annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione
sullo stato dell'attuazione del regime di adempimento collaborativo.
La prima relazione e' trasmessa entro il 31 luglio 2017.
5. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono disciplinate le modalita' di applicazione del regime di
adempimento collaborativo.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 8
Clausola di invarianza oneri
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le
Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 5 agosto 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando