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Risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori - DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2015, n. 130

DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2015, n. 130 Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori). (15G00147) (GU n.191 del 19-8-2015) Vigente al: 3-9-2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle
controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i
consumatori);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in
particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 -
secondo semestre - ed in particolare l'articolo 8, che introduce
principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della
direttiva 2013/11/UE;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, recante il codice del consumo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri
e della cooperazione internazionale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Modifiche al Codice del consumo in attuazione della direttiva
2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei
consumatori

1. Alla parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante Codice del consumo, il titolo II termina con l'articolo
140-bis e dopo il titolo II e' inserito il seguente:

«TITOLO II-bis -RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE».
2. L'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante Codice del consumo, e' sostituito dal seguente:

«Art. 141 (Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione). –
1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
a) «consumatore»: la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a);
b) «professionista»: il soggetto, di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c);
c) «contratto di vendita»: il contratto di cui all'articolo 45,
comma 1, lettera e);
d) «contratto di servizi»: il contratto di cui all'articolo 45,
comma 1, lettera f);
e) «controversia nazionale»: una controversia relativa ad
obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di
servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni
o i servizi, risiede nello stesso Stato membro dell'Unione europea in
cui e' stabilito il professionista;
f) «controversia transfrontaliera»: una controversia relativa ad
obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di
servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni
o i servizi, risiede in uno Stato membro dell'Unione europea diverso
da quello in cui e' stabilito il professionista;
g) «procedura ADR»: una procedura di risoluzione extragiudiziale
delle controversie conforme ai requisiti di cui al presente titolo ed
eseguita da un organismo ADR-Alternative Dispute Resolution;
h) «organismo ADR»: qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua
denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione
di una controversia attraverso una procedura ADR ed e' iscritto
nell'elenco di cui all'articolo 141-decies;
i) «autorita' competente»: le autorita' indicate dall'articolo
141-octies;
l) «domanda»: la domanda presentata all'organismo per avviare la
procedura ADR;
m) «servizi non economici di interesse generale»: i servizi di
interesse generale che non sono prestati a fini economici, a
prescindere dalla forma giuridica sotto la quale tali servizi sono
prestati, e, in particolare i servizi prestati, senza corrispettivo
economico, da pubbliche amministrazioni o per conto delle stesse.
2. Ai fini del presente titolo il professionista si considera
stabilito:
a) se si tratta di una persona fisica, presso la sua sede di
attivita';
b) se si tratta di una societa' o di un'altra persona giuridica o
di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, presso la sua
sede legale, la sua amministrazione centrale o la sua sede di
attivita', comprese le filiali, le agenzie o qualsiasi altra sede.
3. Ai fini del presente titolo, l'organismo ADR si considera
stabilito:
a) se e' gestito da una persona fisica, nel luogo in cui svolge le
attivita' ADR;
b) se e' gestito da una persona giuridica o da un'associazione di
persone fisiche o di persone giuridiche, nel luogo in cui tale
persona giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche
svolge le attivita' ADR o ha la sua sede legale;
c) se e' gestito da un'autorita' o da un altro ente pubblico, nel
luogo in cui tale autorita' o altro ente pubblico ha la propria sede.
4. Le disposizioni di cui al presente titolo, si applicano alle
procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la
risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali e
transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e
stabiliti nell'Unione europea, nell'ambito delle quali l'organismo
ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare
una soluzione amichevole e, in particolare, agli organismi di
mediazione per la trattazione degli affari in materia di consumo
iscritti nella sezione speciale di cui all'articolo 16, commi 2 e 4,
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e agli altri organismi
ADR istituiti o iscritti presso gli elenchi tenuti e vigilati dalle
autorita' di cui al comma 1, lettera i), previa la verifica della
sussistenza dei requisiti e della conformita' della propria
organizzazione e delle proprie procedure alle prescrizioni del
presente titolo. Le disposizioni di cui al presente titolo si
applicano, altresi', alle eventuali procedure, previste ai sensi del
comma 7, in cui l'organismo ADR adotta una decisione.
5. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano altresi'
alle procedure di conciliazione paritetica di cui all'articolo
141-ter.
6. Sono fatte salve le seguenti disposizioni che prevedono
l'obbligatorieta' delle procedure di risoluzione extragiudiziale
delle controversie:
a) articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, che disciplina i casi di condizione di procedibilita' con
riferimento alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali;
b) articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che
prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nel settore delle
comunicazioni elettroniche;
c) articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995,
n. 481, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle
materie di competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
e il sistema idrico, e le cui modalita' di svolgimento sono
regolamentate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico con propri provvedimenti.
7. Le procedure svolte nei settori di competenza dell'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, della Banca
d'Italia, della Commissione nazionale per la societa' e la borsa e
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ivi comprese
quelle che prevedono la partecipazione obbligatoria del
professionista, sono considerate procedure ADR ai sensi del presente
Codice, se rispettano i principi, le procedure e i requisiti delle
disposizioni di cui al presente titolo.
8. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) alle procedure presso sistemi di trattamento dei reclami dei
consumatori gestiti dal professionista;
b) ai servizi non economici d'interesse generale;
c) alle controversie fra professionisti;
d) alla negoziazione diretta tra consumatore e professionista;
e) ai tentativi di conciliazione giudiziale per la composizione
della controversia nel corso di un procedimento giudiziario
riguardante la controversia stessa;
f) alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un
consumatore;
g) ai servizi di assistenza sanitaria, prestati da professionisti
sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il
loro stato di salute, compresa la prescrizione, la somministrazione e
la fornitura di medicinali e dispositivi medici;
h) agli organismi pubblici di istruzione superiore o di formazione
continua.
9. Le disposizioni di cui al presente titolo non precludono il
funzionamento di eventuali organismi ADR istituiti nell'ambito delle
norme e provvedimenti, di cui ai commi 7 e 8, ed in cui i funzionari
pubblici sono incaricati delle controversie e considerati
rappresentanti sia degli interessi dei consumatori e sia degli
interessi dei professionisti.
10. Il consumatore non puo' essere privato in nessun caso del
diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della
procedura di composizione extragiudiziale.».
3. Dopo l'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, recante Codice del consumo, sono inseriti i seguenti:
«Art. 141-bis (Obblighi, facolta' e requisiti degli organismi ADR).
- 1. E' fatto obbligo agli organismi ADR di:
a) mantenere un sito web aggiornato che fornisca alle parti un
facile accesso alle informazioni concernenti il funzionamento della
procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare la domanda
e la documentazione di supporto necessaria in via telematica;
b) mettere a disposizione delle parti, su richiesta delle stesse,
le informazioni di cui alla lettera a), su un supporto durevole,
cosi' come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l);
c) consentire al consumatore la possibilita', ove applicabile, di
presentare la domanda anche in modalita' diverse da quella
telematica;
d) consentire lo scambio di informazioni tra le parti per via
elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali;
e) accettare sia le controversie nazionali sia quelle
transfrontaliere, comprese le controversie oggetto del regolamento
(UE) n. 524/2013, anche attraverso il ricorso a reti di organismi
ADR;
f) adottare i provvedimenti necessari a garantire che il
trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle regole di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni.
2. Gli organismi ADR possono, salve le diverse prescrizioni
contenute in altre norme applicabili ovvero nelle deliberazioni delle
autorita' di regolazione di settore, mantenere e introdurre norme
procedurali che consentano loro di rifiutare il trattamento di una
determinata controversia per i seguenti motivi:
a) il consumatore non ha tentato di contattare il professionista
interessato per discutere il proprio reclamo ne' cercato, come primo
passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista;
b) la controversia e' futile o temeraria;
c) la controversia e' in corso di esame o e' gia' stata esaminata
da un altro organismo ADR o da un organo giurisdizionale;
d) il valore della controversia e' inferiore o superiore a una
soglia monetaria prestabilita a un livello tale da non nuocere in
modo significativo all'accesso del consumatore al trattamento dei
reclami;
e) il consumatore non ha presentato la domanda all'organismo ADR
entro un limite di tempo prestabilito, che non deve essere inferiore
a un anno dalla data in cui il consumatore ha presentato il reclamo
al professionista;
f) il trattamento di questo tipo di controversia rischierebbe di
nuocere significativamente all'efficace funzionamento dell'organismo
ADR.
3. Qualora, conformemente alle proprie norme procedurali, un
organismo ADR non e' in grado di prendere in considerazione una
controversia che gli e' stata presentata, tale organismo ADR fornisce
a entrambe le parti una spiegazione motivata delle ragioni della sua
decisione di non prendere in considerazione la controversia entro
ventuno giorni dal ricevimento del fascicolo della domanda. Tali
norme procedurali non devono nuocere in modo significativo
all'accesso da parte dei consumatori alle procedure ADR, compreso in
caso di controversie transfrontaliere.
4. E' fatto obbligo agli organismi ADR di prevedere e garantire che
le persone fisiche da essi incaricate della risoluzione delle
controversie siano:
a) in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di
risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei
consumatori, inclusa una comprensione generale del diritto
provvedendo, se del caso, alla loro formazione;
b) nominate per un incarico di durata sufficiente a garantire
l'indipendenza dell'attivita' da svolgere, non potendo essere
sostituito o revocato nell'incarico senza una giusta causa;
c) non soggette ad istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o
dei loro rappresentanti;
d) retribuite indipendentemente dall'esito della procedura.
5. E' fatto altresi' obbligo alle persone fisiche incaricate della
risoluzione delle controversie, di comunicare tempestivamente
all'organismo ADR tutte le circostanze, emerse durante l'intera
procedura ADR, idonee ad incidere sulla loro indipendenza e
imparzialita' o capaci di generare conflitti di interessi con l'una o
l'altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere.
In tale ipotesi, se le parti non sono soddisfatte delle prestazioni o
del funzionamento della procedura medesima, l'organismo ADR deve:
a) sostituire la persona fisica interessata, affidando la
conduzione della procedura ADR ad altra persona fisica; o in mancanza
b) garantire che la persona fisica interessata si astenga dal
condurre la procedura ADR e, se possibile, proporre alle parti di
presentare la controversia ad un altro organismo ADR competente a
trattare la controversia; o in mancanza
c) consentire alla persona fisica interessata di continuare a
condurre la procedura solo se le parti, dopo essere state informate
delle circostanze e del loro diritto di opporsi, non hanno sollevato
obiezioni.
6. Resta fermo il diritto delle parti di ritirarsi in qualsiasi
momento dalla procedura ADR, salvo quanto previsto dall'articolo
141-quater, comma 5, lettera a).
7. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, qualora l'organismo ADR sia
costituito da una sola persona fisica, si applicano unicamente le
lettere b) e c) del medesimo comma.
8. Qualora le persone fisiche incaricate della procedura ADR siano
assunte o retribuite esclusivamente da un'organizzazione
professionale o da un'associazione di imprese di cui il
professionista e' membro, e' assicurato che, oltre ai requisiti del
presente titolo e quelli generali di cui ai commi 4 e 9, esse abbiano
a loro disposizione risorse di bilancio distinte e apposite che siano
sufficienti ad assolvere i loro compiti. Il presente comma non si
applica qualora le persone fisiche interessate facciano parte di un
organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti
dell'organizzazione professionale e dell'associazione di imprese da
cui sono assunte o retribuite e di una o piu' associazioni dei
consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.
9. E' fatto obbligo agli organismi ADR in cui le persone fisiche
incaricate della risoluzione delle controversie fanno parte di un
organismo collegiale, disporre che il collegio sia composto da un
numero uguale di rappresentanti degli interessi dei consumatori e di
rappresentanti degli interessi dei professionisti.
10. Se gli organismi ADR, ai fini del comma 4, lettera a), del
presente articolo, provvedono alla formazione delle persone fisiche
incaricate della risoluzione extragiudiziale delle controversie, le
autorita' competenti provvedono a monitorare i programmi di
formazione istituiti dagli organismi ADR in base alle informazioni
comunicate loro ai sensi dell'articolo 141-nonies, comma 4, lettera
g). I programmi di formazione possono essere promossi ed eseguiti
dalle stesse autorita' competenti, di cui all'articolo 141-octies.
Restano ferme le disposizioni in materia di formazione dei mediatori
di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 dell'articolo 16 del decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28.

Art. 141-ter (Negoziazioni paritetiche). - 1. Le procedure svolte
dinanzi agli organismi ADR in cui parte delle persone fisiche
incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o
retribuite esclusivamente dal professionista o da un'organizzazione
professionale o da un'associazione di imprese di cui il
professionista e' membro, sono considerate procedure ADR, ai sensi
del presente Codice, se, oltre all'osservanza delle disposizioni di
cui al presente titolo, rispettano i seguenti ulteriori requisiti
specifici di indipendenza e trasparenza:
a) le persone fisiche incaricate della risoluzione delle
controversie devono far parte di una commissione paritetica composta
da un numero uguale di rappresentanti delle associazioni dei
consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137, e di
rappresentanti del professionista, e sono nominate a seguito di una
procedura trasparente;
b) le persone fisiche incaricate della risoluzione delle
controversie devono ricevere un incarico di almeno tre anni per
garantire l'indipendenza della loro azione;
c) e' fatto obbligo al rappresentante delle associazioni dei
consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137, di non avere
alcun rapporto lavorativo con il professionista, con
un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese di cui
il professionista sia membro, per l'intera durata dell'incarico e per
un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del proprio
incarico nell'organismo ADR, ne' di avere contributi finanziari
diretti da parte degli stessi; gli eventuali contributi erogati dal
professionista o dall'organizzazione professionale o
dall'associazione di imprese di cui il professionista fa parte, quale
parziale rimborso all'associazione dei consumatori per gli oneri
sostenuti per prestare assistenza gratuita al consumatore nella
procedura ADR, devono essere erogati in modo trasparente,
informandone l'autorita' competente o secondo le procedure dalla
stessa stabilite;
d) e' fatto, altresi', obbligo al rappresentante del
professionista, se tale rapporto lavorativo non era gia' in corso al
momento di conferimento dell'incarico, di non avere alcun rapporto
lavorativo con il professionista, con un'organizzazione professionale
o un'associazione di imprese di cui il professionista sia membro, per
un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del proprio
incarico nell'organismo ADR;
e) l'organismo di risoluzione delle controversie, ove non abbia
distinta soggettivita' giuridica rispetto al professionista o
all'organizzazione professionale o all'associazione di imprese di cui
il professionista fa parte, deve essere dotato di sufficiente
autonomia e di un organo paritetico di garanzia privo di collegamenti
gerarchici o funzionali con il professionista, deve essere
chiaramente separato dagli organismi operativi del professionista ed
avere a sua disposizione risorse finanziarie sufficienti, distinte
dal bilancio generale del professionista, per lo svolgimento dei suoi
compiti.
2. Rientrano nelle procedure di cui al comma 1 esclusivamente le
negoziazioni paritetiche disciplinate da protocolli di intesa
stipulati tra i professionisti o loro associazioni e un numero non
inferiore a un terzo delle associazioni dei consumatori e degli
utenti, di cui all'articolo 137, nonche' quelle disciplinate da
protocolli di intesa stipulati nel settore dei servizi pubblici
locali secondo i criteri a tal fine indicati nell'accordo sancito in
sede di Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta' ed
autonomie locali del 26 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013.
Art. 141-quater (Trasparenza, efficacia, equita' e liberta'). - 1.
E' fatto obbligo agli organismi ADR, di rendere disponibili al
pubblico sui loro siti web, su supporto durevole su richiesta e in
qualsiasi altra modalita' funzionale al perseguimento delle finalita'
di trasparenza, efficacia, equita' e liberta', informazioni chiare e
facilmente comprensibili riguardanti:
a) le modalita' di contatto, l'indirizzo postale e quello di posta
elettronica;
b) il proprio inserimento nell'elenco di cui all'articolo
141-decies, secondo comma;
c) le persone fisiche incaricate della procedura ADR, i criteri
seguiti per il conferimento dell'incarico nonche' per la loro
successiva designazione e la durata del loro incarico;
d) la competenza, l'imparzialita' e l'indipendenza delle persone
fisiche incaricate della procedura ADR qualora siano assunte o
retribuite esclusivamente dal professionista;
e) l'eventuale appartenenza a reti di organismi ADR che agevolano
la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
f) il settore di competenza specifica, incluso, eventualmente, il
limite di valore di competenza;
g) le norme che disciplinano la procedura di risoluzione
stragiudiziale della controversia per la quale l'organismo di ADR e'
stato iscritto e i motivi per cui l'organismo ADR puo' rifiutare di
trattare una determinata controversia ai sensi dell'articolo 141-bis,
comma 2;
h) le lingue nelle quali possono essere presentati i reclami
all'organismo ADR e secondo le quali si svolge la procedura ADR;
i) se l'organismo ADR risolve le controversie in base a
disposizioni giuridiche, considerazioni di equita', codici di
condotta o altri tipi di regole;
l) eventuali attivita' che le parti sono tenute a rispettare prima
di avviare la procedura ADR, incluso il tentativo di risoluzione
della controversia mediante negoziazione diretta con il
professionista;
m) la possibilita' o meno per le parti di ritirarsi dalla
procedura;
n) gli eventuali costi che le parti dovranno sostenere, comprese le
norme sulla ripartizione delle spese al termine della procedura;
o) la durata media della procedura ADR;
p) l'effetto giuridico dell'esito della procedura ADR;
q) l'esecutivita' della decisione ADR, nei casi eventualmente
previsti dalle norme vigenti.
2. E' fatto obbligo agli organismi ADR di rendere disponibili al
pubblico sui loro siti web, su un supporto durevole su richiesta e in
altra modalita' funzionale al perseguimento delle finalita' di
trasparenza, le relazioni annuali d'attivita'. Tali relazioni, con
riferimento alle controversie sia nazionali che transfrontaliere,
devono comprendere le seguenti informazioni:
a) numero di reclami ricevuti e tipologie di controversie cui si
riferiscono;
b) eventuali cause sistematiche o significative generatrici delle
controversie tra consumatori e professionisti; tali informazioni
possono essere accompagnate, se del caso, da raccomandazioni idonee
ad evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro, a migliorare
le norme dei professionisti e ad agevolare lo scambio di informazioni
e di migliori prassi;
c) la percentuale di controversie che l'organismo ADR ha rifiutato
di trattare e la quota in percentuale dei tipi di motivo per i
rifiuti di cui all'articolo 141-bis, comma 2;
d) nel caso di procedure di cui dell'articolo 141-ter, le quote
percentuali di soluzioni proposte a favore del consumatore e a favore
del professionista, e di controversie risolte con una composizione
amichevole;
e) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte e, se noti,
i motivi della loro interruzione;
f) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie;
g) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure
ADR;
h) l'eventuale cooperazione con organismi ADR all'interno di reti
di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie
transfrontaliere.
3. Le procedure ADR devono rispettare le seguenti prescrizioni:
a) essere disponibili e facilmente accessibili online e offline per
entrambe le parti, a prescindere dalla loro ubicazione;
b) consentire la partecipazione alle parti senza obbligo di
assistenza legale; e' fatto sempre salvo il diritto delle parti di
ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere
rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;
c) essere gratuite o disponibili a costi minimi per i consumatori;
d) l'organismo ADR che ha ricevuto una domanda da' alle parti
comunicazione dell'avvio della procedura relativa alla controversia
non appena riceve il fascicolo completo della domanda;
e) concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di
ricevimento del fascicolo completo della domanda da parte
dell'organismo ADR; in caso di controversie particolarmente
complesse, l'organismo ADR puo', a sua discrezione, prorogare il
termine fino a un massimo di novanta giorni; le parti devono essere
informate di tale proroga e del nuovo termine di conclusione della
procedura.
4. Nell'ambito delle procedure ADR deve essere garantito altresi'
che:
a) le parti abbiano la possibilita', entro un periodo di tempo
ragionevole di esprimere la loro opinione, di ottenere dall'organismo
ADR le argomentazioni, le prove, i documenti e i fatti presentati
dall'altra parte, salvo che la parte non abbia espressamente
richiesto che gli stessi debbano restare riservati, le eventuali
dichiarazioni rilasciate e opinioni espresse da esperti e di poter
esprimere osservazioni in merito;
b) le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a
ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un
parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in
qualsiasi fase della procedura;
c) alle parti sia notificato l'esito della procedura ADR per
iscritto o su un supporto durevole, e sia data comunicazione dei
motivi sui quali e' fondato.
5. Nell'ipotesi di procedure ADR volte a risolvere la controversia
proponendo una soluzione, gli organismi ADR garantiscono che:
a) le parti abbiano la possibilita' di ritirarsi dalla procedura in
qualsiasi momento. Le parti sono informate di tale diritto prima
dell'avvio della procedura. Nel caso in cui e' previsto l'obbligo del
professionista di aderire alle procedure ADR, la facolta' di
ritirarsi dalla procedura spetta esclusivamente al consumatore;
b) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una
soluzione proposta, siano informate del fatto che:
1) hanno la scelta se accettare o seguire la soluzione proposta o
meno;
2) la partecipazione alla procedura non preclude la possibilita' di
chiedere un risarcimento attraverso un normale procedimento
giudiziario;
3) la soluzione proposta potrebbe essere diversa dal risultato che
potrebbe essere ottenuto con la decisione di un organo
giurisdizionale che applichi norme giuridiche;
c) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una
soluzione proposta, siano informate dell'effetto giuridico che da
cio' consegue;
d) le parti, prima di accogliere una soluzione proposta o
acconsentire a una soluzione amichevole, dispongano di un periodo di
riflessione ragionevole.

Art. 141-quinquies (Effetti della procedura ADR sui termini di
prescrizione e decadenza). - 1. Dalla data di ricevimento da parte
dell'organismo ADR, la relativa domanda produce sulla prescrizione
gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda
impedisce altresi' la decadenza per una sola volta.
2. Se la procedura ADR fallisce, i relativi termini di prescrizione
e decadenza iniziano a decorrere nuovamente dalla data della
comunicazione alle parti della mancata definizione della controversia
con modalita' che abbiano valore di conoscenza legale.
3. Sono fatte salve le disposizioni relative alla prescrizione e
alla decadenza contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia
e' parte.
Art. 141-sexies (Informazioni e assistenza ai consumatori). - 1. I
professionisti stabiliti in Italia che si sono impegnati a ricorrere
ad uno o piu' organismi ADR per risolvere le controversie sorte con i
consumatori, sono obbligati ad informare questi ultimi in merito
all'organismo o agli organismi competenti per risolvere le
controversie sorte con i consumatori. Tali informazioni includono
l'indirizzo del sito web dell'organismo ADR pertinente o degli
organismi ADR pertinenti.
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite in modo
chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del
professionista, ove esista, e nelle condizioni generali applicabili
al contratto di vendita o di servizi stipulato tra il professionista
ed il consumatore.
3. Nel caso in cui non sia possibile risolvere una controversia tra
un consumatore e un professionista stabilito nel rispettivo
territorio in seguito a un reclamo presentato direttamente dal
consumatore al professionista, quest'ultimo fornisce al consumatore
le informazioni di cui al comma 1, precisando se intenda avvalersi
dei pertinenti organismi ADR per risolvere la controversia stessa.
Tali informazioni sono fornite su supporto cartaceo o su altro
supporto durevole.
4. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative
all'informazione dei consumatori sulle procedure di ricorso
extragiudiziale contenute in altri provvedimenti normativi.
5. Con riferimento all'accesso dei consumatori alle controversie
transfrontaliere, salvo quanto previsto dalla normativa di settore,
gli stessi possono rivolgersi al Centro nazionale della rete europea
per i consumatori (ECC-NET) per essere assistiti nell'accesso
all'organismo ADR che opera in un altro Stato membro ed e' competente
a trattare la loro controversia transfrontaliera. Il medesimo Centro
nazionale e' designato anche come punto di contatto ODR ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 524/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla
risoluzione delle controversie online dei consumatori.
6. E' fatto obbligo agli organismi ADR e al Centro nazionale della
rete europea per i consumatori (ECC-NET) di rendere disponibile al
pubblico sui propri siti web, fornendo un link al sito della
Commissione europea, e laddove possibile su supporto durevole nei
propri locali, l'elenco degli organismi ADR elaborato e pubblicato
dalla Commissione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, della
direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei
consumatori.
7. L'elenco degli organismi ADR di cui al comma 6 e' posto a
disposizione delle associazioni di consumatori e delle associazioni
di categoria di professionisti che possono renderlo disponibile al
pubblico sui loro siti web o in qualsiasi altro modo esse ritengano
appropriato.
8. Sul sito istituzionale di ciascuna autorita' competente e'
assicurata la pubblicazione delle informazioni sulle modalita' di
accesso dei consumatori alle procedure ADR per risolvere le
controversie contemplate dal presente titolo.
9. Le autorita' competenti incoraggiano le associazioni dei
consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137, e le
organizzazioni professionali, a diffondere la conoscenza degli
organismi e delle procedure ADR e a promuovere l'adozione dell'ADR da
parte di professionisti e consumatori. Detti organismi sono altresi'
incoraggiati a fornire ai consumatori le informazioni relative agli
organismi ADR competenti quando ricevono i reclami dai consumatori.
Art. 141-septies (Cooperazione). - 1. Le autorita' competenti
assicurano la cooperazione tra gli organismi ADR nella risoluzione
delle controversie transfrontaliere e i regolari scambi con gli altri
Stati membri dell'Unione europea delle migliori prassi per quanto
concerne la risoluzione delle controversie transfrontaliere e
nazionali.
2. Se esiste una rete europea di organismi ADR che agevola la
risoluzione delle controversie transfrontaliere in un determinato
settore, le autorita' competenti incoraggiano ad associarsi a detta
rete gli organismi ADR che trattano le controversie di tale settore.
3. Le autorita' competenti incoraggiano la cooperazione tra
organismi ADR e autorita' nazionali preposte all'attuazione degli
atti giuridici dell'Unione sulla tutela dei consumatori. Tale
cooperazione comprende, in particolare, lo scambio di informazioni
sulle prassi vigenti in settori commerciali specifici nei confronti
delle quali i consumatori hanno ripetutamente presentato reclami. E'
incluso anche lo scambio di valutazioni tecniche e informazioni, se
gia' disponibili, da parte delle autorita' nazionali agli organismi
ADR che ne necessitano per il trattamento di singole controversie.
4. La cooperazione e lo scambio di informazioni di cui ai commi 1,
2 e 3 devono avvenire nel rispetto delle norme sulla protezione dei
dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. Sono fatte salve le disposizioni in materia di segreto
professionale e commerciale applicabili alle autorita' nazionali di
cui al comma 3. Gli organismi ADR sono sottoposti al segreto
d'ufficio e agli altri vincoli equivalenti di riservatezza previsti
dalla normativa vigente.
Art. 141-octies (Autorita' competenti e punto di contatto unico). -
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-nonies
e 141-decies, sono designate le seguenti autorita' competenti:
a) Ministero della giustizia unitamente al Ministero dello sviluppo
economico, con riferimento al registro degli organismi di mediazione
relativo alla materia del consumo, di cui all'articolo 16, commi 2 e
4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
b) Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), di
cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, con riferimento
ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
disciplinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8
ottobre 2007, n. 179, e dei regolamenti attuativi, e con oneri a
carico delle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonche' dei
soggetti che si avvalgono delle procedure medesime;
c) Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
(AEEGSI), di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481,
per il settore di competenza;
d) Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), di cui
all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per il settore di
competenza;
e) Banca d'Italia, con riferimento ai sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo
128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
f) altre autorita' amministrative indipendenti, di regolazione di
specifici settori, ove disciplinino specifiche procedure ADR secondo
le proprie competenze;
g) Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle
negoziazioni paritetiche di cui all'articolo 141-ter relative ai
settori non regolamentati o per i quali le relative autorita'
indipendenti di regolazione non applicano o non adottano specifiche
disposizioni, nonche' con riferimento agli organismi di conciliazione
istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g) e comma 4,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente alle controversie
tra consumatori e professionisti, non rientranti nell'elenco di cui
alla lettera a).
2. Il Ministero dello sviluppo economico e' designato punto di
contatto unico con la Commissione europea.
3. Al fine di definire uniformita' di indirizzo nel compimento
delle funzioni delle autorita' competenti di cui al comma 1 e'
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di
coordinamento e di indirizzo. Lo stesso e' composto da un
rappresentante per ciascuna autorita' competente. Al Ministero dello
sviluppo economico e' attribuito il compito di convocazione e di
raccordo. Al tavolo sono assegnati compiti di definizione degli
indirizzi relativi all'attivita' di iscrizione e di vigilanza delle
autorita' competenti, nonche' ai criteri generali di trasparenza e
imparzialita', e alla misura dell'indennita' dovuta per il servizio
prestato dagli organismi ADR. Ai componenti del predetto tavolo di
coordinamento ed indirizzo non spetta alcun compenso, gettone di
presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo
dovuto.

Art. 141-nonies (Informazioni da trasmettere alle autorita'
competenti da parte degli organismi di risoluzione delle
controversie). –
1. Gli organismi di risoluzione delle controversie
che intendono essere considerati organismi ADR ai sensi del presente
titolo e inseriti in elenco conformemente all'articolo 141-decies,
comma 2, devono presentare domanda di iscrizione alla rispettiva
autorita' competente, indicando:
a) il loro nome o denominazione, le informazioni di contatto e
l'indirizzo del sito web;
b) informazioni sulla loro struttura e sul loro finanziamento,
comprese le informazioni sulle persone fisiche incaricate della
risoluzione delle controversie, sulla loro retribuzione, sul loro
mandato e sul loro datore di lavoro;
c) le proprie norme procedurali;
d) le loro tariffe, se del caso;
e) la durata media delle procedure di risoluzione delle
controversie;
f) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami
e in cui viene svolta la procedura di risoluzione delle controversie;
g) una dichiarazione sui tipi di controversie trattati mediante la
procedura di risoluzione delle controversie;
h) i motivi per cui un organismo di risoluzione delle controversie
puo' rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma
dell'articolo 141-bis, comma 2;
i) una dichiarazione motivata dell'organismo di possedere o meno i
requisiti di un organismo ADR che rientra nell'ambito d'applicazione
della presente direttiva, e di rispettare o meno i requisiti di
qualita' di cui al presente titolo.
2. Qualora le informazioni di cui alle lettere da a) ad h) del
comma 1 vengano modificate, gli organismi ADR informano senza indugio
l'autorita' competente in merito a tali modifiche.
3. Gli organismi di risoluzione delle controversie dinanzi ai quali
si svolgono le procedure di cui all'articolo 141-ter, oltre a
comunicare ai requisiti di cui al comma 1, devono altresi'
trasmettere le informazioni necessarie a valutare la loro conformita'
ai requisiti specifici aggiuntivi di indipendenza e di trasparenza di
cui al comma 1 dell'articolo 141-ter.
4. A far data dal secondo anno di iscrizione al relativo elenco,
con cadenza biennale, ogni organismo ADR trasmette alla rispettiva
autorita' competente informazioni concernenti:
a) il numero di reclami ricevuti ed i tipi di controversie alle
quali si riferiscono;
b) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte prima di
raggiungere il risultato;
c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie
ricevute;
d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure
ADR;
e) eventuali problematiche sistematiche o significative che si
verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e
professionisti. Le informazioni comunicate al riguardo possono essere
accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere
problematiche analoghe in futuro;
f) se del caso, una valutazione dell'efficacia della loro
cooperazione all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la
risoluzione delle controversie transfrontaliere;
g) se prevista, la formazione fornita alle persone fisiche
incaricate delle risoluzioni delle controversie di cui all'articolo
141-bis, comma 4, lettera a);
h) la valutazione dell'efficacia della procedura ADR offerta
dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla.
Art. 141-decies (Ruolo delle autorita' competenti). - 1. Presso
ciascuna autorita' competente e' istituito, rispettivamente con
decreto ministeriale o con provvedimenti interni, l'elenco degli
organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e
transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del
presente titolo e che rispettano i requisiti previsti. Ciascuna
autorita' competente definisce il procedimento per l'iscrizione e
verifica il rispetto dei requisiti di stabilita', efficienza,
imparzialita', nonche' il rispetto del principio di tendenziale non
onerosita', per il consumatore, del servizio.
2. Ogni autorita' competente provvede all'iscrizione, alla
sospensione e alla cancellazione degli iscritti e vigila sull'elenco
nonche' sui singoli organismi ADR.
3. Ciascuna autorita' competente sulla base di propri
provvedimenti, tiene l'elenco e disciplina le modalita' di iscrizione
degli organismi ADR. Tale elenco comprende:
a) il nome, le informazioni di contatto e i siti internet degli
organismi ADR di cui al comma 1;
b) le loro tariffe, se del caso;
c) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami
e in cui e' svolta la procedura ADR;
d) i tipi di controversie contemplati dalla procedura ADR;
e) i settori e le categorie di controversie trattati da ciascun
organismo ADR;
f) se del caso, l'esigenza della presenza fisica delle parti o dei
loro rappresentanti, compresa una dichiarazione dell'organismo ADR
relativa alla possibilita' di svolgere la procedura ADR in forma
orale o scritta;
g) i motivi per cui un organismo ADR puo' rifiutare il trattamento
di una determinata controversia a norma dell'articolo 141-bis, comma
2.
4. Se un organismo ADR non soddisfa piu' i requisiti di cui al
comma 1, l'autorita' competente interessata lo contatta per
segnalargli tale non conformita', invitandolo a ovviarvi
immediatamente. Se allo scadere di un termine di tre mesi l'organismo
ADR continua a non soddisfare i requisiti di cui al comma 1,
l'autorita' competente cancella l'organismo dall'elenco di cui al
comma 2. Detto elenco e' aggiornato senza indugio e le informazioni
pertinenti sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico quale
punto di contatto unico con la Commissione europea.
5. Ogni autorita' competente notifica senza indugio l'elenco di cui
ai commi 1 e 3, e ogni suo successivo aggiornamento, al Ministero
dello sviluppo economico quale punto di contatto unico con la
Commissione europea.
6. L'elenco e gli aggiornamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 relativi
agli organismi ADR stabiliti nel territorio della Repubblica italiana
sono trasmessi alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo
economico quale punto di contatto unico.
7. Ogni autorita' competente mette a disposizione del pubblico
l'elenco consolidato degli organismi ADR, elaborato dalla Commissione
europea e notificato al Ministero dello sviluppo economico quale
punto di contatto unico, fornendo sul proprio sito internet un link
al pertinente sito internet della Commissione europea. Inoltre, ogni
autorita' competente mette a disposizione del pubblico tale elenco
consolidato su un supporto durevole.
8. Entro il 9 luglio 2018 e successivamente ogni quattro anni, il
Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto unico,
con il contributo delle altre autorita' competenti, pubblica e
trasmette alla Commissione europea una relazione sullo sviluppo e sul
funzionamento di tutti gli organismi ADR stabiliti sul territorio
della Repubblica Italiana. In particolare, tale relazione:
a) identifica le migliori prassi degli organismi ADR;
b) sottolinea le insufficienze, comprovate da statistiche, che
ostacolano il funzionamento degli organismi ADR per le controversie
sia nazionali che transfrontaliere, se del caso;
c) elabora raccomandazioni su come migliorare l'efficacia e
l'efficienza del funzionamento degli organismi ADR, se del caso.».
4. All'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e successive modificazioni, alla fine della lettera b)
e della lettera b-bis), il punto e' sostituito dal punto e virgola e,
dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente:
«b-ter) regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione delle controversie
online per i consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori).».
5. All'articolo 10, comma 1, all'articolo 16, comma 2, all'articolo
106, commi 1 e 2, all'articolo 107, comma 1, all'articolo 110, commi
1, 3, 4 e 5, all'articolo 136, commi 1 e 2, primo e secondo periodo,
all'articolo 137, commi 1, 2, 4 e 6, e all'articolo 140, comma 7, del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, le parole: «delle attivita' produttive» sono
sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico».
6. All'articolo 66 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, al comma 2 dopo le parole: «del presente capo», prima della
virgola, sono inserite le seguenti: «nonche' dell'articolo
141-sexies, commi 1, 2 e 3».
7. All'articolo 66 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.
E' altresi' fatta salva la possibilita' di promuovere la risoluzione
extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo,
nelle materie di cui alle sezioni da I a IV del presente capo,
mediante il ricorso alle procedure di cui alla parte V, titolo
II-bis, del presente codice.».
8. All'articolo 66-quater, del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta
applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle
sezioni da I a IV del presente capo e' possibile ricorrere alle
procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui
alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.».
9. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice
del consumo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33, comma 2, dopo la lettera v) sono aggiunte le
seguenti:
«v-bis) imporre al consumatore che voglia accedere ad una
procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista
dal titolo II-bis della parte V, di rivolgersi esclusivamente ad
un'unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR;
v-ter) rendere eccessivamente difficile per il consumatore
l'esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle
controversie prevista dal titolo II-bis della parte V.».
Art. 1 bis

Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 - Istituzione
di procedure di conciliazione e arbitrato, sistema di indennizzo e
fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in
attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre
2005, n. 262

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 8
ottobre 2007, n. 179, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. I soggetti nei cui confronti la CONSOB esercita la propria
attivita' di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al
comma 5-ter, devono aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale
delle controversie con gli investitori diversi dai clienti
professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di
mancata adesione, alle societa' e agli enti si applicano le sanzioni
di cui all'articolo 190, comma 1 del citato decreto legislativo n. 58
del 1998 e alle persone fisiche di cui all'articolo 18-bis del
predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano le sanzioni
di cui all'articolo 190-ter del medesimo decreto legislativo.
5-ter. La CONSOB determina, con proprio regolamento, nel rispetto
dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V,
titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e
successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di
risoluzione delle controversie di cui al comma 5-bis nonche' i
criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti
assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei
soggetti interessati. Alla copertura delle relative spese di
funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 2.».
2. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, le parole: «il procedimento di conciliazione previsto»
sono sostituite dalle seguenti: «i procedimenti previsti» e dopo le
parole: «n. 179,» sono inserite le seguenti: «e dai rispettivi
regolamenti di attuazione».
Art. 2

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto, concernenti l'attuazione
del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle
controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9
gennaio 2016.
2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione
europea alla data di entrata in vigore del presente decreto e
successivamente in occasione di qualsiasi cambiamento sopravvenuto in
relazione a tali dati:
a) il nome e le informazioni di contatto dell'organismo di cui
all'articolo 141-sexies, comma 5, del codice;
b) le autorita' competenti, incluso il punto unico di contatto, di
cui all'articolo 141-octies del codice;
c) il testo delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo e delle altre disposizioni essenziali di diritto interno
adottate nel settore disciplinato dal presente decreto legislativo.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto
unico, comunica alla Commissione europea entro il 9 gennaio 2016 il
primo elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 5, del codice.
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 agosto 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando