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Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria DL 83/2015 convertito con modifiche in l.132/2015

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 Testo del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2015), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132, recante: «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.».(GU n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50) Vigente al: 20-8-2015 - DL 83/2015 convertito con modifiche in l.132/2015

 Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

DL 83/2015 convertito con modifiche in l.132/2015

Capo I Facilitazione della finanza nella crisi

Art. 1 Finanza interinale

1. All'articolo 182-quinquies del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la parola "autorizzato" sono aggiunte le
seguenti: ", anche prima del deposito della documentazione di cui
all'articolo 161, (( commi secondo e terzo" ));
b) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "Il debitore
che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai
sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di
cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di
omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai
sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, puo' chiedere al tribunale
di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti,
prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti
necessita' relative all'esercizio dell'attivita' aziendale fino alla
scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo
161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo
182-bis, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui
all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve specificare la
destinazione dei finanziamenti, che il debitore non e' in grado di
reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali
finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile
all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e
sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario
giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalita' i
principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto
motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di
autorizzazione. La richiesta puo' avere ad oggetto anche il
mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento
del deposito della domanda.";
c) al terzo comma, dopo la parola "ipoteca" sono aggiunte le
seguenti: "o a cedere crediti";
(( c-bis) al quinto comma, primo periodo, le parole: "quarto
comma" sono sostituite dalle seguenti: "quinto comma del presente
articolo" )).

Capo II Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo

Art. 2 Offerte concorrenti

1. Dopo l'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
aggiunto il seguente:
(( «Art. 163-bis (Offerte concorrenti). - Quando il piano di
concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e),
comprende una offerta da parte di un soggetto gia' individuato avente
ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima
dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a
titolo oneroso dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda o di
specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati
all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a
norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente
articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la
finalita' del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo
d'azienda o di specifici beni )).
Il decreto che dispone l'apertura del procedimento competitivo
stabilisce le modalita' di presentazione di offerte irrevocabili,
prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilita', i
requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di
accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro
utilizzo e le modalita' con cui il commissario deve fornirle a coloro
che ne fanno richiesta, la data dell'udienza per l'esame delle
offerte, le modalita' di svolgimento della procedura competitiva, le
garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di
pubblicita' del decreto. (( Con il medesimo decreto e' in ogni caso
disposta la pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche di cui
all'articolo 490 del codice di procedura civile ed e' stabilito
l'aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma del presente
articolo che le offerte devono prevedere )).
L'offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal momento in
cui viene modificata l'offerta in conformita' a quanto previsto dal
decreto di cui al presente comma e viene prestata la garanzia
stabilita con il medesimo decreto. Le offerte, da presentarsi in
forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto
dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.
Le offerte sono rese pubbliche all'udienza fissata per l'esame
delle stesse, alla presenza degli offerenti e di qualunque
interessato. Se sono state presentate piu' offerte migliorative, il
giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara puo' avere luogo
alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva e deve
concludersi prima dell'adunanza dei creditori, anche quando il piano
prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo
l'omologazione. In ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione,
se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato
l'offerta di cui al primo comma, quest'ultimo e' liberato dalle
obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e in
suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi
sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo
del tre per cento del prezzo in essa indicato.
Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in
conformita' all'esito della gara.
La disciplina del presente articolo si applica, in quanto
compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell'articolo
161, settimo comma, nonche' all'affitto di azienda o di uno o piu'
rami di azienda.».
2. All'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita con la seguente: "Cessioni";
b) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In
tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la
pubblicita' prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di
procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere
eseguita."
c) il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Alle vendite,
alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il
deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si
applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La
cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione,
nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri
conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del
giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di
omologazione per gli atti a questa successivi.".

Art. 3 Proposte concorrenti

1. All'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola "procedura" sono aggiunte le
seguenti: "e proposte concorrenti";
b) al secondo comma, numero 2), la parola "trenta" e' sostituita
con la seguente "centoventi";
c) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
"Uno o piu' creditori che, anche per effetto di acquisti successivi
alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161,
rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla
situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161,
secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta
concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre
trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del computo
della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti
della societa' che controlla la societa' debitrice, delle societa' da
questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La
relazione di cui al comma terzo dell'articolo 161 puo' essere
limitata alla fattibilita' del piano per gli aspetti che non siano
gia' oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e puo'
essere omessa qualora non ve ne siano.
(( Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se
nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il
professionista attesta che la proposta di concordato del debitore
assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare
dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuita'
aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento
dell'ammontare dei crediti chirografari )). La proposta puo'
prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di
societa' per azioni o a responsabilita' limitata, puo' prevedere un
aumento di capitale della societa' con esclusione o limitazione del
diritto d'opzione.
I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente
hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una
autonoma classe.
Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori
essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo
comma dell'articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del
tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle
diverse classi.".
2. All'articolo 165 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo
il secondo comma sono aggiunti i seguenti: "Il commissario giudiziale
fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruita'
della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di
riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte
concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali
obbligatorie del debitore, nonche' ogni altra informazione rilevante
in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui
all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo.
La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di
richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili
per la presentazione di offerte ai sensi dell'articolo 163-bis".
3. All'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, primo periodo, la parola: "dieci" e'
sostituita con la seguente: "quarantacinque";
b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "Qualora nel
termine di cui al quarto comma dell'articolo 163 siano depositate
proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito
ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e
comunicare ai creditori, con le modalita' di cui all'articolo 171,
secondo comma, almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori.
La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata
comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di
concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono
essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei
creditori. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora
emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini
dell'espressione del voto.".
4. All'articolo 175 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole "e
quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell'articolo
163, comma quarto.";
b) il secondo comma e' soppresso;
c) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Ciascun creditore
puo' esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o
convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui
crediti concorrenti. Il debitore puo' esporre le ragioni per le quali
non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte
concorrenti.";
d) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Sono sottoposte
alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal
debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine
temporale del loro deposito.".
5. All'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi:
"Quando sono poste al voto piu' proposte di concordato ai sensi
dell'articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta
che ha conseguito la maggioranza piu' elevata dei crediti ammessi al
voto; in caso di parita', prevale quella del debitore o, in caso di
parita' fra proposte di creditori, quella presentata per prima.
Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata
approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del
presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro
trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell'articolo 178,
rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza
relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la
comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i
creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire (( il
proprio voto )) con le modalita' previste dal predetto articolo. In
ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente
comma.";
b) al quarto comma, dopo le parole "quarto grado," sono aggiunte
le seguenti: "la societa' che controlla la societa' debitrice, le
societa' da questa controllate e quelle sottoposte a comune
controllo, nonche'".
(( 5-bis. All'articolo 181 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e successive modificazioni, le parole: "sei mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "nove mesi" ));
6. All'articolo 185, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo
il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: "Il debitore e' tenuto a
compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di
concordato presentata da uno o piu' creditori, qualora sia stata
approvata e omologata.
Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore
non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare
esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento,
deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il
debitore, puo' attribuire al commissario giudiziale i poteri
necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti
a questo richiesti.
Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e
omologata dai creditori puo' denunziare al tribunale i ritardi o le
omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale
notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale puo'
chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i
poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento
degli atti a questo richiesti.
Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale, sentiti
in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, puo'
revocare l'organo amministrativo, se si tratta di societa', e
nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo
incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario
a dare esecuzione alla suddetta proposta, (( ivi inclusi )), qualora
tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore,
la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad
oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del
voto nella stessa. Quando e' stato nominato il liquidatore a norma
dell'articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono
essere a lui attribuiti.".

(( Art. 4 Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di
adesione alla stessa

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 160 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il
pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti
chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica
al concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis";
b) all'articolo 161:
1) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: "adempimento
della proposta" sono aggiunte le seguenti: "; in ogni caso, la
proposta deve indicare l'utilita' specificamente individuata ed
economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare
a ciascun creditore";
2) al quinto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Al pubblico ministero e' trasmessa altresi' copia degli atti e
documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonche'
copia della relazione del commissario giudiziale prevista
dall'articolo 172.";
c) all'articolo 163, secondo comma, come modificato dalla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, e' aggiunto, in
fine, il seguente numero:
"4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario
giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto
analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie";
d) all'articolo 165, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3
del presente decreto, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico
ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini
preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello
svolgimento delle sue funzioni";
e) all'articolo 172, primo comma, come modificato dalla lettera
a) del comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto, dopo il primo
periodo e' inserito il seguente: "Nella relazione il commissario deve
illustrare le utilita' che, in caso di fallimento, possono essere
apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che
potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.";
f) all'articolo 178, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire
lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta
elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le
manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al
verbale" )).

Capo III Modifiche alla disciplina del curatore fallimentare

Art. 5 Requisiti per la nomina a curatore

1. All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
(( a) al secondo comma, le parole: "durante i due anni anteriori
alla dichiarazione di fallimento" sono soppresse" ));
b) dopo il (( secondo comma )), sono aggiunti i seguenti:
(( "Il curatore e' nominato tenuto conto delle risultanze dei
rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma )).
E' istituito presso il Ministero della giustizia un registro
nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei
curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel
registro vengono altresi' annotati i provvedimenti di chiusura del
fallimento e di omologazione del concordato, nonche' l'ammontare
dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro e'
tenuto con modalita' informatiche ed e' accessibile al pubblico.".
2. Per l'istituzione del registro nazionale di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2015.

Art. 6 Programma di liquidazione

1. All'articolo 104-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la parola "inventario," sono aggiunte le
seguenti: "e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza
dichiarativa di fallimento,"; in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: "Il mancato rispetto (( del termine di centottanta giorni di
cui al primo periodo )) senza giustificato motivo e' giusta causa di
revoca del curatore.";
b) al secondo comma, e' aggiunta la seguente lettera: "; f) il
termine entro il quale sara' completata la liquidazione
dell'attivo.";
c) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "Il termine di
cui alla lettera f) del precedente comma non puo' eccedere due anni
dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui,
limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga
necessario un termine maggiore, egli e' tenuto a motivare
specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior
termine.";
d) al terzo comma, dopo la parola "curatore" sono aggiunte le
seguenti: ", fermo restando quanto disposto dall'articolo 107," e
dopo la parola "professionisti" sono aggiunte le seguenti: "o
societa' specializzate";
e) dopo l'ottavo comma, e' aggiunto il seguente: "Il mancato
rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza
giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore."
(( 1-bis. All'articolo 64 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al
patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza
dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni
interessato puo' proporre reclamo avverso la trascrizione a norma
dell'articolo 36" )).

Art. 7 Chiusura della procedura di fallimento

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
(( 0a) all'articolo 39, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni
acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla
presentazione di un progetto di ripartizione parziale.";
0b) all'articolo 43 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le controversie in cui e' parte un fallimento sono trattate con
priorita'. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente
della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in
cui e' parte un fallimento e alla loro durata, nonche' le
disposizioni adottate per la finalita' di cui al periodo precedente.
Il presidente della corte di appello ne da' atto nella relazione
sull'amministrazione della giustizia" ));
a) all'articolo 118, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "La chiusura della procedura di fallimento nel caso
di cui al n. 3) non e' impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto
ai quali il curatore puo' mantenere la legittimazione processuale,
anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi
dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle
liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme
necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi
pendenti, nonche' le somme ricevute dal curatore per effetto di
provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in
giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto
dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di
fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di
provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti
sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo
le modalita' disposte dal tribunale con il decreto di cui
all'articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive
derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del
fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua,
per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento
all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 142, il
debitore puo' chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al
riparto che lo ha determinato.;
b) all'articolo 120 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi
dell'articolo 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il
giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di
quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su
quanto e' oggetto dei giudizi medesimi.".
(( b-bis) all'articolo 169 e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento
l'impresa ammessa al concordato preventivo" )).

Capo IV Contratti pendenti nel concordato preventivo

Art. 8 Contratti pendenti

1. All'articolo 169-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole "in corso di esecuzione" sono
sostituite dalla seguente: "pendenti";
b) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il debitore con il
ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente puo' chiedere che
il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato
con decreto motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove
occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai ((
contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti )) alla data
della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore puo'
essere autorizzata la sospensione del contratto per non piu' di
sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la
sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del
provvedimento autorizzativo all'altro contraente.";
c) al secondo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: ",
ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali
prestazioni eseguite legalmente e in conformita' agli accordi o agli
usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'((
articolo 161" ));
d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "In caso di
scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha
diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare al debitore
l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o
da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato
rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al
debitore a norma del periodo precedente e' acquisita alla procedura.
Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito
determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del
deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del
bene. Tale credito e' soddisfatto come credito anteriore al
concordato.".

Capo V Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione
di moratoria

Art. 9 Crisi d'impresa con prevalente indebitamento
verso intermediari finanziari

1. Dopo l'articolo 182-sexies del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' aggiunto il seguente:
«Art. 182-septies (Accordo di ristrutturazione (( con intermediari
finanziari )) e convenzione di moratoria). - Quando un'impresa ha
debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore
alla meta' dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui
all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice
civile, e' integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo,
terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da
banche e intermediari finanziari.
L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo
182-bis puo' individuare una o piu' categorie tra i creditori di cui
al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi
economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma
di tale articolo, il debitore puo' chiedere che gli effetti
dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che
appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della
categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano
stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti
delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino
il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o
un intermediario finanziario puo' essere titolare di crediti inseriti
in piu' di una categoria.
Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle
ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari
finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione
del ricorso nel registro delle imprese.
Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari gia' previsti,
deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo comma
dell'articolo 182-bis alle banche e agli intermediari finanziari ai
quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. Per costoro il
termine per proporre l'opposizione di cui al quarto comma del
medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso.
Il tribunale procede all'omologazione previo accertamento(( ,
avvalendosi ove occorra di un ausiliario, )) che le trattative si
siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari
finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti
dell'accordo:
a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei
rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari
aderenti;
b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla
situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonche'
sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di
partecipare alle trattative;
c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura
non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Quando fra l'impresa debitrice e una o piu' banche o intermediari
finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in
via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria
temporanea dei crediti nei confronti di una o piu' banche o
intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al
secondo comma, (( la convenzione di moratoria )), in deroga agli
articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei
confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti
se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano
stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67,
terzo comma, lettera d), attesti l'omogeneita' della posizione
giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati
dalla moratoria.
Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli
intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono
proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della
convenzione stipulata, accompagnata dalla (( relazione del
professionista designato a norma dell'articolo 67 )), terzo comma,
lettera d). La comunicazione deve essere effettuata,
alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica
certificata. Con l'opposizione, la banca o l'intermediario
finanziario puo' chiedere che la convenzione non produca effetti nei
suoi confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle
opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di cui al
comma quarto, terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla
comunicazione, il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di
appello, ai sensi dell'articolo 183.
In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai
commi precedenti, ai creditori non aderenti (( possono essere imposti
)) l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti,
il mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti
esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del
presente articolo non e' considerata nuova prestazione la
prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di
contratti di locazione finanziaria gia' stipulati.
(( La relazione dell'ausiliario e' trasmessa a norma dell'articolo
161, quinto comma.» )).

Art. 10 Disposizioni penali in materia di accordo di ristrutturazione con
intermediari finanziari e convenzione di moratoria

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 236:
1) alla rubrica, dopo le parole: «concordato preventivo» sono
aggiunte le seguenti: «e, accordo di ristrutturazione con
intermediari finanziari, e convenzione di moratoria»;
2) al primo comma, dopo le parole «concordato preventivo» sono
aggiunte le seguenti: «o di ottenere l'omologazione di un accordo di
ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli
intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di
moratoria»;
3) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso di
accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di
convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal
secondo comma, numeri 1), 2) e 4).»;
b) all'articolo 236-bis, primo comma, dopo le parole
«182-quinquies» sono aggiunte le seguenti: «, 182-septies».

Capo VI Rateizzazione del prezzo

Art. 11 Rateizzazione del prezzo

1. All'articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le vendite e gli
atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo
abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo,
574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo
periodo, del codice di procedura civile." In ogni caso, al fine di
assicurare la massima informazione e partecipazione degli
interessati, il curatore effettua la pubblicita' prevista
dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile,
almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.".

Capo I Modifiche al codice civile

Art. 12 Modifiche al codice civile

1. Al codice civile, dopo l'articolo 2929 e' inserita la seguente
Sezione:
Sezione I-bis
Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita'
o di alienazioni a titolo gratuito
«Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di
indisponibilita' o di alienazioni a titolo gratuito). - Il creditore
che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di
vincolo di indisponibilita' o di alienazione, che ha per oggetto beni
immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo
gratuito successivamente al sorgere del credito, puo' procedere,
munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorche' non abbia
preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se
trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui
l'atto e' stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma
si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla
trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da
altri promossa.
Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il
creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione
contro il terzo proprietario.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro
interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le
opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del
codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei
presupposti di cui al primo comma, nonche' la conoscenza da parte del
debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del
creditore.».

Capo II Modifiche al codice di procedura civile e modifiche alle disposizioni
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie e ad altre disposizioni

Art. 13 Modifiche al codice di procedura civile

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 480, secondo comma, e' aggiunto, in fine il
seguente periodo: «Il precetto deve altresi' contenere l'avvertimento
che il debitore puo', con l'ausilio di un organismo di composizione
della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre
rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i
creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli
stessi un piano del consumatore.»;
b) all'articolo 490, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica
notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare
il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della
giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite
pubbliche".»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
(( «Anche su istanza )) del creditore procedente o dei creditori
intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice puo' disporre
inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima
del termine per la presentazione delle offerte una o piu' volte sui
quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella
zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione
nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicita'
commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di
informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti
iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi
caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che
garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata.
Nell'avviso e' omessa l'indicazione del debitore.»;
c) all'articolo 495, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose
mobili, il giudice con la stessa ordinanza puo' disporre, se
ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con
rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la
somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi
scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso
legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510,
al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i
creditori delle somme versate dal debitore.»;
(( c-bis) all'articolo 495, il sesto comma e' sostituito dal
seguente:
"Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le
cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili,
dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il
versamento dell'intera somma" ))
d) all'articolo 497, primo comma, la parola «novanta» e'
sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;
(( d-bis) all'articolo 521-bis:
1) al primo comma, le parole: "Il pignoramento di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi si esegue" sono sostituite dalle seguenti:
"Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento
di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi puo' essere eseguito anche" e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o, in mancanza, a quello
piu' vicino";
2) al quarto comma, dopo le parole: "accertano la circolazione
dei beni pignorati" sono inserite le seguenti: "o comunque li
rinvengono" e le parole: "autorizzato ad operare nel territorio del
circondario nel quale e' compreso il" sono sostituite dalle seguenti:
"piu' vicino al";
3) dopo il sesto comma e' inserito il seguente:
"In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di
assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro
quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota
di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da
parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma
dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del
presente codice" ));
e) all'articolo 530:
1) al settimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicita' prevista
dall'articolo 490, primo comma, nel rispetto del termine di cui al
periodo precedente.»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fuori dell'ipotesi
prevista dal secondo comma dell'articolo 525, il giudice
dell'esecuzione puo' disporre che il versamento del prezzo abbia
luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi; si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo
periodo, e 587, primo comma, secondo periodo.»;
f) all'articolo 532:
1) al primo comma, le parole: "puo' disporre" sono sostituite
dalla parola: "dispone", e dopo le parole: "di competenza" sono
inserite le seguenti: "iscritto nell'elenco di cui all'articolo
169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice";
2) al secondo comma, sono inseriti, in fine, i seguenti
periodi: "Il giudice fissa altresi' il numero complessivo, non
inferiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per
determinare i relativi ribassi, le modalita' di deposito della somma
ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e
non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato
della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli
atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se
non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la
chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non
sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle
disposizioni di attuazione del presente codice.";
g) l'articolo 533, secondo comma, e' sostituito dal seguente:
«Qualora la vendita non avvenga nel termine fissato a norma
dell'articolo 532, secondo comma, il commissionario restituisce gli
atti in cancelleria e fornisce prova dell'attivita' specificamente
svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali
acquirenti. (( In ogni caso fornisce prova di avere effettuato la
pubblicita' disposta dal giudice.» ));
h) all'articolo 534-bis le parole: "puo', sentiti gli
interessati, delegare" sono sostituite dalla parola: "delega";
i) all'articolo 534-ter, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo comma, primo periodo, la parola: "puo'" e'
sostituita dalle seguenti: "o il commissionario possono";
2) al primo comma, secondo periodo, dopo le parole: "del
professionista" sono inserite le seguenti: "o del commissionario";
3) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Contro il
provvedimento del giudice e' ammesso il reclamo ai sensi
dell'articolo 669-terdecies.";
l) all'articolo 545 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennita'
che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non
possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura
massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della meta'. La parte
eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti dal
terzo, quarto e quinto comma nonche' dalle speciali disposizioni di
legge.
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita'
relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a
causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di indennita'
che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso
di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore,
possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo
dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore
al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del
pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere
pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo
comma, nonche' dalle speciali disposizioni di legge.
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in
violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle
speciali disposizioni di legge e' parzialmente inefficace.
L'inefficacia e' rilevata dal giudice anche d'ufficio.»;
m) all'articolo 546, primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nel caso di accredito su conto bancario o postale
intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre
indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese
quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione,
di indennita' che tengono luogo di pensione, o di assegni di
quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando
l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un
importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha
luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del
terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle
speciali disposizioni di legge.»;
(( m-bis) all'articolo 548:
1) al primo comma, dopo le parole: "di assegnazione" sono
inserite le seguenti: "se l'allegazione del creditore consente
l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore
in possesso del terzo";
2) al secondo comma, le parole: ", primo comma," sono soppresse;
m-ter) all'articolo 549, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a
seguito della mancata dichiarazione del terzo non e' possibile
l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in
possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte,
provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel
contraddittorio tra le parti e con il terzo." ));
n) all'articolo 567:
1) al secondo comma, la parola «centoventi» e' sostituita dalla
seguente: «sessanta»;
2) al terzo comma, la parola «centoventi», ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: «sessanta»;
o) l'articolo 568 e' sostituito dal seguente:
«Art. 568 (Determinazione del valore dell'immobile). - Agli effetti
dell'espropriazione il valore dell'immobile e' determinato dal
giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi
forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo
569, primo comma.
Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al
calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella
commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo,
esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima,
ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per
l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali
adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione
urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso,
i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del
procedimento esecutivo, nonche' per le eventuali spese condominiali
insolute.»;
p) all'articolo 569:
1) al primo comma, la parola: "trenta" e' sostituita dalla
seguente: "quindici", e le parole da: "convocandolo" sino a: "il
giuramento" sono sostituite dalle seguenti: "che presta giuramento in
cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione", e
la parola: "centoventi" e' sostituita dalla seguente: "novanta";
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui
il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un
termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi,
entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi
dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le
modalita' con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita e'
fatta in uno o piu' lotti, il prezzo base determinato a norma
dell'articolo 568, (( l'offerta minima, )) il termine, non superiore
a centoventi giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo
dev'essere depositato, con le modalita' del deposito e fissa, al
giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la
deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui
all'articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice
dell'esecuzione puo' disporre che il versamento del prezzo abbia
luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il
giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene
probabile che la vendita con tale modalita' possa aver luogo ad un
prezzo superiore della meta' rispetto al valore del bene, determinato
a norma dell'articolo 568.»;
q) all'articolo 571, secondo comma, le parole da: "al prezzo
determinato" alle parole: "articolo 568" sono sostituite dalle
seguenti: "di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza";
r) all'articolo 572 il secondo e il terzo comma sono sostituiti
dai seguenti: "Se l'offerta e' pari o superiore al valore
dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa e'
senz'altro accolta.
Se il prezzo offerto e' inferiore rispetto al prezzo stabilito
nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il
giudice puo' far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia
seria possibilita' di conseguire un prezzo superiore con una nuova
vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi
dell'articolo 588.";
s) all'articolo 573:
1) al primo comma, dopo la parola: "invita" sono inserite le
seguenti: "in ogni caso";
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: (( "Se sono
state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 e
il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata
per prima e' inferiore al valore dell'immobile stabilito
nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e
procede all'assegnazione." ));
3) (( sono aggiunti, in fine, i seguenti commi )): "Ai fini
dell'individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto
dell'entita' del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei
modi e dei tempi del pagamento nonche' di ogni altro elemento utile
indicato nell'offerta stessa.
(( Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma
e' inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di
vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state
presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588." ));
t) all'articolo 574, primo comma, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Quando l'ordinanza che ha disposto la vendita ha
previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col
decreto di cui al primo periodo il giudice dell'esecuzione puo'
autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi
nel possesso dell'immobile venduto, a condizione che sia prestata una
fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata
da banche, societa' assicuratrici o intermediari finanziari che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
societa' di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per
cento del prezzo di vendita. Il giudice dell'esecuzione individua la
categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che
puo' rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La
fideiussione e' rilasciata a favore della procedura esecutiva a
garanzia del rilascio dell'immobile entro trenta giorni dall'adozione
del provvedimento di cui all'articolo 587, primo comma, secondo
periodo, nonche' del risarcimento dei danni eventualmente arrecati
all'immobile; la fideiussione e' escussa dal custode o dal
professionista delegato su autorizzazione del giudice.»;
u) all'articolo 587, primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente si
applica altresi' nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato
anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il
giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche
delle rate gia' versate. Con il decreto adottato a norma del periodo
precedente, il giudice ordina altresi' all'aggiudicatario che sia
stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode; il
decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio.";
v) all'articolo 588, primo comma, le parole: "dell'incanto" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'udienza fissata per la vendita" e
sono soppresse le parole: "all'incanto" e "per mancanza di offerte";
z) all'articolo 589, primo comma, le parole: "determinato a norma
dell'articolo 568" sono sostituite dalle seguenti: "base stabilito
per l'esperimento di vendita per cui e' presentata.";
aa) all'articolo 590, primo comma, le parole "all'incanto" sono
soppresse";
bb) all'articolo 591:
1) alla rubrica la parola "nuovo" e' soppressa;
2) al primo comma, la parola "nuovo" e' soppressa e dopo la
parola "incanto" sono aggiunte le seguenti: ", sempre che ritenga che
la vendita con tale modalita' possa aver luogo ad un prezzo superiore
della meta' rispetto al valore del bene, determinato a norma
dell'articolo 568";
3) secondo comma, le parole da "di un quarto" sino a
"precedente" sono sostituite dalle seguenti: "al precedente fino al
limite di un quarto";
4) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Se al secondo
tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono
domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai
creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale
l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Si applica il
secondo comma dell'articolo 590.";
cc) all'articolo 591-bis:
1) al primo comma, dopo le parole: "il giudice
dell'esecuzione," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto
al secondo comma," le parole: "puo', sentiti gli interessati,
delegare" sono sostituite dalla seguente: "delega";
2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il giudice non
dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di
procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli
interessi delle parti.";
3) al secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1) la parola: "terzo" e' sostituita dalla
seguente: "primo";
b) al punto 7, dopo le parole: "articolo 590" sono inserite
le seguenti: "e 591, terzo comma";
4) e', in fine, aggiunto, il seguente comma: "Il giudice
dell'esecuzione, sentito l'interessato, dispone la revoca della
delega delle operazioni di vendita se non vengono rispettati i
termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che
il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei
termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile.";
(( cc-bis) all'articolo 591-ter, il terzo periodo e' sostituito
dal seguente: "Contro il provvedimento del giudice e' ammesso il
reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.";
cc-ter) l'articolo 614-bis e' sostituito dal seguente titolo:
«TITOLO IV-bis - DELLE MISURE DI COERCIZIONE INDIRETTA
Art. 614-bis (Misure di coercizione indiretta). - Con il
provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal
pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che cio' sia
manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di
denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza
successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il
pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.
Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma
tenuto conto del valore della controversia, della natura della
prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra
circostanza utile.»;
dd) all'articolo 615, primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Se il diritto della parte istante e' contestato
solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia
esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte
contestata.";
ee) dopo l'articolo 631 e' inserito il seguente:
«Art. 631-bis (Omessa pubblicita' sul portale delle vendite
pubbliche). - Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche
non e' effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa
imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito
di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione
del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al
presente articolo non si applica quando la pubblicita' sul portale
non e' stata effettuata perche' i sistemi informatici del dominio
giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia
attestata a norma dell'articolo 161-quater delle disposizioni per
l'attuazione del presente codice.»;
ff) all'articolo 492-bis:
1) al primo comma:
a) la parola "procedente" e' soppressa;
b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "L'istanza non
puo' essere proposta prima che sia decorso il termine di cui
all'articolo 482. Se vi e' pericolo nel ritardo, il presidente del
tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima
della notificazione del precetto".
2) al secondo comma, al primo periodo, le parole: "o alle quali
le stesse possono accedere" e le parole: "nel pubblico registro
automobilistico" sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del
titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal
fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto
periodo, il precetto e' consegnato o trasmesso all'ufficiale
giudiziario prima che si proceda al pignoramento."
2. Per gli interventi informatici connessi alla realizzazione del
portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, e' autorizzata la
spesa di euro 900.000 per l'anno 2015 e, per quelli concernenti la
manutenzione e il funzionamento del medesimo portale, di euro 200.000
annui a decorrere dall'anno 2016 )).

Art. 14 Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni

1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti
modificazioni:
0a) all'articolo 155-quater, il primo comma e' sostituito dal
seguente:
(( "Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati
contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui
all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli
ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalita' di cui
all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero
della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per
l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche
di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando
l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della
giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione
applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso e'
consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilita'
informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei
servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali e'
operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le
finalita' di cui all'articolo 492-bis del codice" ));
a) all'articolo 155-quinquies:
1) la parola "procedente" e' soppressa;
(( 2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a
ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi
incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonche' a quelle degli
enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse
nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma";
a-bis) dopo l'articolo 159-bis e' inserito il seguente:
«Art. 159-ter (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per
espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore). - Colui
che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a
ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice,
deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare la nota di
iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al
deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il
deposito puo' aver luogo con modalita' non telematiche e la copia
dell'atto di pignoramento puo' essere priva dell'attestazione di
conformita'. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario,
anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice,
all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando
l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il
creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557
del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al
deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette
disposizioni e si applica l'articolo 164-ter delle presenti
disposizioni»;
a-ter) all'articolo 161 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o
dall'ufficiale giudiziario e' calcolato sulla base del prezzo
ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere
liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del
compenso calcolato sulla base del valore di stima" ));
b) all'articolo 161-ter, al secondo comma, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Se occorre, le medesime regole
tecnico-operative sono integrate al fine di assicurare un agevole
collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei
gestori delle vendite telematiche.»;
c) dopo l'articolo 161-ter, e' inserito il seguente:
«Art. 161-quater (Modalita' di pubblicazione sul portale delle
vendite pubbliche). - La pubblicazione sul portale delle vendite
pubbliche e' effettuata a cura del professionista delegato per le
operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, (( del
creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo
esecutivo )) ed in conformita' alle specifiche tecniche, che possono
determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche
tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia (( entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione )) e sono rese
disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite
pubbliche. Quando la pubblicita' riguarda beni immobili o beni mobili
registrati, la pubblicazione non puo' essere effettuata in mancanza
della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la
pubblicazione, previsto dall'articolo 18-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all'indirizzo di
posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne
ha fatto richiesta e si e' registrato mediante un'apposita procedura
disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un
avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui e'
stata effettuata la pubblicita'.
Il portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione e
alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate.
Il mancato funzionamento dei sistemi informatici e' attestato dal
responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia.»;
d) (( nel capo II del titolo IV, dopo l'articolo 169-quinquies e'
aggiunto, in fine, il seguente:
«Art. 169-sexies (Elenco dei soggetti specializzati per la custodia
e la vendita dei mobili pignorati) )). - Presso ogni tribunale e'
istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui all'articolo
532 del codice per la custodia e la vendita dei beni mobili
pignorati. Alle domande (( di iscrizione all'elenco )) e' allegata la
documentazione comprovante le competenze maturate, anche
relativamente a specifiche categorie di beni. L'elenco e' formato dal
presidente del tribunale, che provvede sentito il procuratore della
Repubblica. Si applicano gli articoli 13 e seguenti in quanto
compatibili.»;
e) all'articolo 173-bis, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo comma, dopo il numero 6), sono inseriti i seguenti:
"7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilita' di
sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa;
altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di
condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della
quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i
costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali
oblazioni gia' corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la
verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa
eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle
condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28
febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il
costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;
8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo,
livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi,
ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di
proprieta' ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;
9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di
gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie gia'
deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su
eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni
anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali
procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.";
2) al terzo comma, la parola: "quarantacinque" e' sostituita
dalla seguente: "trenta";
f) l'articolo 173-quinquies, primo comma, e' sostituito dal
seguente: "Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo
569, terzo comma, del codice, puo' disporre che la presentazione
dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi
degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano
avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di
debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento
disponibili nei circuiti bancario e postale. E' consentita la
prestazione della cauzione anche mediante fideiussione autonoma,
irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, societa'
assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva
o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti
a revisione contabile da parte di una societa' di revisione. Il
giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di vendita, individua la
categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che
puo' rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La
fideiussione e' rilasciata in favore della procedura esecutiva ed e'
escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione
del giudice. In ogni caso, e' stabilito che l'offerente comunichi, a
mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione contenente le
indicazioni prescritte dall'articolo 571.".
2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo
16-octies e' inserito il seguente:
«Art. 16-novies (Modalita' informatiche per le domande di
iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici,
dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti
specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e
dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle
operazioni di vendita). - 1. Le domande di iscrizione all'albo dei
consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile,
all'elenco dei soggetti specializzati previsto dall'articolo
169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei periti presso
il tribunale, di cui agli articoli 67 e seguenti delle norme di
attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a cura di
coloro che le propongono, con modalita' esclusivamente telematiche in
conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con le
medesime modalita' sono inseriti i documenti allegati alle domande.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
domande e ai relativi documenti per l'iscrizione negli elenchi dei
professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di
cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi di cui al
presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti o
altre somme a qualsiasi titolo, il versamento e' effettuato
esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte
di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con
moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, a
norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,
n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente i pagamenti
telematici nel processo civile.
4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono formati a
norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura
del presidente del tribunale, con modalita' esclusivamente
informatiche in conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma
5. L'accesso ai dati contenuti negli albi e negli elenchi e'
consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie e delle
segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria.
Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater, terzo comma, delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, la
disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli
elenchi previsti dagli articoli 169-ter e 179-ter delle medesime
disposizioni.
5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi
di cui al presente articolo sono effettuate in conformita' alle
specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto
della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, (( entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione )). Le specifiche tecniche sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del
Ministero della giustizia.
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia
decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del
Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dal
comma 5.
7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto di
efficacia delle disposizioni del presente articolo sono gia' iscritti
negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi, inseriscono i
propri dati, con modalita' telematiche e in conformita' alle
specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di
novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero
della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla
data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi
ed elenchi gia' formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed
elenchi previsti dal presente articolo.».
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.
1229, all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso e' posto
a carico del creditore procedente ed e' liquidato dal giudice
dell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma,
calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore,
sul valore del credito per cui si procede. In caso di chiusura
anticipata del processo a norma dell'articolo 164-bis delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile o a
norma (( dell'articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice
di procedura civile )), il compenso previsto dal secondo comma non e'
dovuto. (( La disposizione di cui al periodo precedente si applica
anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo
164-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile )). Negli altri casi di chiusura
anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione di cui
al primo periodo. Il giudice provvede con decreto che costituisce
titolo esecutivo.»;
b) al quinto comma dopo le parole: «per cui si procede» sono
aggiunte le seguenti: «e comunque non puo' eccedere l'importo di euro
3.000,00»;
c) al sesto comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«La residua quota del quaranta per cento e' distribuita
dall'ufficiale giudiziario (( coordinatore dell'ufficio )), in parti
uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti
all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti.».
4. Per l'istituzione dell'elenco dei soggetti specializzati per la
custodia e la vendita dei beni mobili pignorati, di cui al comma 1,
lett. d), e' autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2015.

Art. 15 Portale delle vendite pubbliche

1. (( Nel titolo I della parte II del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni, dopo l'articolo 18 e' aggiunto, in fine, )) il
seguente:
«Art. 18-bis (Pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche) - 1.
Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun
atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica
notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, e' dovuto
un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico
del creditore procedente. Quando la vendita e' disposta in piu'
lotti, il contributo per la pubblicazione e' dovuto per ciascuno di
essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalita' previste
dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con
imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato. Quando la parte e' stata ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, il contributo per la pubblicazione e' prenotato a debito, a
norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per
la pubblicazione relativa a (( beni diversi da quelli di cui al primo
periodo del presente comma )), il contributo per la pubblicazione non
e' dovuto.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo
del contributo per la pubblicazione e' adeguato ogni tre anni in
relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo comma,
sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero
della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonche'
per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».

Titolo III Disposizioni in materia fiscale

Art. 16 Deducibilita' delle svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi
e finanziari e imprese di assicurazione

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modifiche all'articolo 106: il comma 3 e' sostituito dal
seguente: «3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su
crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le
perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili
integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai
fini del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da
quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al
netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio»;
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2015.
3. In via transitoria, per il primo periodo di applicazione le
svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 diverse dalle perdite
realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei
limiti del 75 del loro ammontare. L'eccedenza e' deducibile secondo
le modalita' stabilite al comma 4.
4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su
crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio fino all'esercizio in
corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3
dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1
sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento
nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
5. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul
reddito delle societa' dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi non si tiene
conto delle modifiche operate dai commi da 1 a 4.
6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c-bis) e' sostituita dalla
seguente:
«c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento
dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la
clientela iscritti in bilancio a tale titolo.»;
b) all'articolo 7, comma 1, la lettera b-bis) e' sostituita dalla
seguente:
«b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette
per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili
a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale
titolo.».
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2015.
8. In via transitoria, per il primo periodo di applicazione le
rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette
di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del 75 per cento del
loro ammontare. L'eccedenza e' deducibile secondo le modalita'
stabilite al comma 9.
9. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le
svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 iscritte
in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non
ancora dedotte ai sensi della lettera c-bis) del comma 1
dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore
anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 sono deducibili per
il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2025.
10. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive dovuto per il periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi
non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 6 a 9.
11. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente
articolo, valutate in 137 milioni di euro per il 2016, in 107 milioni
di euro per il 2017, in 505 milioni di euro per il 2018, in 130
milioni di euro per il 2020, in 451 milioni di euro per il 2021, in
360 milioni di euro per il 2022, in 245 milioni di euro per il 2023,
in 230 milioni di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro annui a
decorrere dal 2025, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1,
comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. All'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole "con decreto" sono sostituite dalle seguenti "con uno o
piu' decreti".

Art. 17 Blocco trasformazione in crediti di imposta
delle attivita' per imposte anticipate

1. I commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non sono applicabili alle
attivita' per imposte anticipate, relative al valore dell'avviamento
e delle altre attivita' immateriali, iscritte per la prima volta a
partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di
entrata in vigore del presente articolo.

Titolo IV Proroga di termini per l'efficienza della giustizia e disposizioni
per il processo telematico (( nonche' altre disposizioni in materia
di giustizia ))

Art. 18 Proroga degli effetti del trattenimento in servizio
dei magistrati ordinari

1. Al fine di salvaguardare la funzionalita' degli uffici
giudiziari e garantire un ordinato e graduale processo di
conferimento, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura,
degli incarichi direttivi e semidirettivi che si renderanno vacanti
negli anni 2015 e 2016, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre
2016 per i magistrati ordinari che non abbiano compiuto il
settantaduesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre 2015 e che
debbano essere collocati a riposo nel periodo fra lo stesso 31
dicembre 2015 ed il 30 dicembre 2016. Per gli altri magistrati
ordinari che abbiano compiuto almeno il settantaduesimo anno di eta'
alla data del 31 dicembre 2015, resta fermo il termine ultimo di
permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del
decreto-legge n. 90 del 2014.
1-bis. In considerazione della particolare situazione di organico
della magistratura contabile e al fine di salvaguardare, in fase
transitoria, la funzionalita' degli uffici per il regolare
svolgimento dell'attivita' di controllo e giurisdizionale, i
trattenimenti in servizio dei magistrati della Corte dei conti sono
fatti salvi fino al completamento della procedura di reclutamento in
atto alla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni
caso fino al 30 giugno 2016.

(( Art. 18-bis Disposizioni per il ricambio generazionale
nella magistratura onoraria

1. Sino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle
funzioni della magistratura onoraria, i giudici di pace, i giudici
onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla
data del 31 dicembre 2015 e che abbiano compiuto il settantaduesimo
anno di eta', cessano dall'ufficio alla predetta data. I giudici di
pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in
servizio alla data del 31 dicembre 2016 e che tra il 1° gennaio e il
31 dicembre 2016 compiono almeno il settantesimo anno di eta',
cessano dall'ufficio a quest'ultima data )).
(( Art. 18-ter

Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con
i procedimenti di riconoscimento dello status di persona
internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari
connessi ai fenomeni dell'immigrazione

1. In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della
magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni
extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di
procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al
regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei
migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti
giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il
Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i
quali si e' verificato il maggiore incremento dei suddetti
procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un
massimo di venti unita', e stabilisce secondo criteri di urgenza le
modalita' per la procedura di interpello e la sua definizione.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di
diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori
sei mesi.
3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilita' manifestata
con riferimento agli interpelli di cui al comma 1 ha diritto, ai fini
di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianita' aggiuntivo pari
a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni
oltre alla misura del 50 per cento dell'indennita' di cui
all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive
modificazioni.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di
euro 173.870 per l'anno 2015, di euro 521.611 per l'anno 2016 e di
euro 347.741 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento, per gli anni 2015, 2016
e 2017, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
)).

Art. 19 Disposizioni in materia di processo civile telematico

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 01) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le
modalita' previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui
al medesimo comma ));
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
(( «1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di
volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30
giugno 2015, innanzi alle corti di appello e' sempre ammesso il
deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma
1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del
difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalita'
previste dalla normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con
tali modalita'» ));
(( (1-bis) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: "dal
comma 9-bis" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 16-decies"
));
(( 1-ter) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con
decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia
stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia
cartacea degli atti depositati con modalita' telematiche nonche' per
la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le
predette modalita', nonche' per la gestione e la conservazione delle
predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresi'
stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione
degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8,
nonche' ai sensi del periodo precedente.» ));
(( 2) al comma 9-bis:
2.1) al primo periodo, dopo le parole: "presenti nei fascicoli
informatici" sono inserite le seguenti: "o trasmessi in allegato alle
comunicazioni telematiche" e dopo le parole: "firma digitale del
cancelliere" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "di attestazione di
conformita' all'originale";
2.2) al secondo periodo, dopo la parola: "difensore," sono
inserite le seguenti: "il dipendente di cui si avvale la pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente,".
2-bis) al comma 9-septies sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono
contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la
stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui
all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Il prospetto
riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi
dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni
pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile."
));
2-ter) dopo il comma 9-septies e' aggiunto il seguente:
(( "9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice
depositati con modalita' telematiche sono redatti in maniera
sintetica" ));
b) (( dopo l'articolo 16-novies, introdotto dall'articolo 14,
comma 2, del presente decreto )), sono aggiunti i seguenti:
«Art. 16-decies (Potere di certificazione di conformita' delle
copie degli atti (( e dei provvedimenti) )). - 1. Il difensore, il
dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in
giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista
delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano
con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine,
di un atto (( processuale di parte o di un provvedimento del giudice
formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia
conforme, )) attestano la conformita' della copia al predetto atto.
La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale
all'originale (( o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento
)).
«Art. 16-undecies (Modalita' dell'attestazione di conformita'). -
1. Quando l'attestazione di conformita' prevista dalle disposizioni
della presente sezione, dal codice di procedura civile e (( dalla ))
legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica,
l'attestazione stessa e' apposta in calce o a margine della copia o
su foglio separato, che sia pero' congiunto materialmente alla
medesima.
2. Quando l'attestazione di conformita' si riferisce ad una copia
informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo documento
informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformita'
puo' alternativamente essere apposta su un documento informatico
separato (( e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo
esclusivamente secondo le modalita' stabilite nelle specifiche
tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia )). Se la copia
informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita'
e' inserita nella relazione di notificazione.
(( 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che
compiono le attestazioni di conformita' previste dalle disposizioni
della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge
21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni
effetto )).
(( 1-bis. All'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994,
n. 53, le parole: "attestandone la conformita' all'originale a norma
dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82" sono sostituite dalle seguenti: "attestandone la conformita' con
le modalita' previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221" )).
2. Per gli interventi necessari al completamento del processo
civile telematico e degli ulteriori processi di digitalizzazione del
Ministero della giustizia, ivi compresa la tenuta, con modalita'
informatiche, degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici, dei
periti presso il tribunale, dei professionisti disponibili a
provvedere alle operazioni di vendita, e' autorizzata la spesa di
euro 44,85 milioni per l'anno 2015, di euro 3 milioni per l'anno
2016, di euro 2 milioni per l'anno 2017 e di euro 1 milione (( annui
)) a decorrere dall'anno 2018.
(( 2-bis. Al codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, sono apportate le seguenti modificazioni )):
a) all'articolo 58, comma 2, dopo le parole: "comunicazione
telematica," sono inserite le seguenti: (( "ivi incluso il Ministero
della giustizia," ));
b) all'articolo 71, comma 1, dopo le parole: "di concerto con"
sono inserite le seguenti: (( "il Ministro della giustizia e con"»
)).

Art. 20 Misure urgenti per la funzionalita'
del processo amministrativo

1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, i commi 1, 1-bis e 2 sono abrogati;
b) all'articolo 38, comma 1-bis , le parole: "1° luglio 2015"
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016".
1-bis. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate
le seguenti modificazioni a decorrere dall'entrata in vigore del
processo amministrativo telematico:
a) all'articolo 129, comma 4, dell'Allegato 1, dopo le parole:
"Le parti" sono inserite le seguenti: ", ove stiano in giudizio
personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica
certificata risultanti dai pubblici elenchi,";
b) l'articolo 136, comma 2, dell'Allegato 1 e' sostituito dal
seguente:
"2. I difensori costituiti, le parti nei casi in cui stiano in
giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti
gli atti e i documenti con modalita' telematiche. In casi
eccezionali, il presidente puo' dispensare dall'osservanza di quanto
previsto dal presente comma, secondo quanto previsto dalle regole
tecniche di cui all'articolo 13 delle norme di attuazione";
c) l'articolo 2, comma 5, dell'Allegato 2 e' abrogato;
d) l'articolo 5, comma 2, dell'Allegato 2 e' abrogato;
e) l'articolo 5, comma 3, dell'Allegato 2 e' sostituito dal
seguente:
"3. Allorche' riceve il deposito dell'atto introduttivo del
giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio in formato
digitale, corredato di indice cronologico degli atti e documenti
delle parti, dei verbali di udienza per estratto, di ogni atto e
provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria".
1-ter. L'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014,
n. 162, si interpreta nel senso che si applica anche al processo
davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di
Stato. Per l'effetto, all'articolo 54, comma 2, dell'Allegato 1 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: "15 settembre"
sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto", a decorrere dall'entrata
in vigore dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 132 del 2014.

(( Art. 20-bis Disposizioni in materia di informatizzazione
del processo contabile

1. L'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e'
sostituito dal seguente:
"2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
agli articoli 16, 16-ter, 16-quater, 16-decies e 16-undecies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, in
base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i
decreti di cui al comma 1 del presente articolo" )).

(( Art. 21 Disposizioni in materia di fondo
per l'efficienza della giustizia

1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Ministero della
giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con
le medesime modalita', acquisisce, a valere sul fondo istituito ai
sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unita' di
personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui
1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da
inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa
l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi
collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di
cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra
procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della
giustizia." )).

(( Art. 21-bis Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione

1. In via sperimentale, alle parti che corrispondono o che hanno
corrisposto nell'anno 2015 il compenso agli avvocati abilitati ad
assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del
capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonche' alle
parti che corrispondono o che hanno corrisposto, nel medesimo
periodo, il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I
del medesimo decreto, e' riconosciuto, in caso di successo della
negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un
credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250
euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti le modalita' e la documentazione da
esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i
controlli sull'autenticita' della stessa.
3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato, entro il
30 aprile dell'anno 2016, l'importo del credito di imposta
effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di
cui ai capi I e II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,
determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate e
trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei
beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi per l'anno 2015 ed e' utilizzabile a decorrere dalla data
di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del presente
articolo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
nonche', da parte delle persone fisiche non titolari di redditi di
impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui
redditi. Il credito di imposta non da' luogo a rimborso e non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
)).

(( Art. 21-ter Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio
formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111

1. Il comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, e' sostituito dai seguenti:
"1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti
che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo
37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive
modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per
svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non
superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e
delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via
prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria.
Nell'individuazione dei criteri e' riconosciuta priorita' alla minore
eta' anagrafica ed e' assicurata un'equa ripartizione territoriale
delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici
giudiziari. Con il medesimo decreto puo' essere attribuita ai
soggetti di cui al presente comma una borsa di studio nei limiti
delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non
superiore a 400 euro mensili. Il decreto fissa altresi' i requisiti
per l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in
particolare, del titolo di studio, dell'eta' e dell'esperienza
formativa.
1-ter. Lo svolgimento del periodo di perfezionamento non da'
diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun
rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ne' di obblighi
previdenziali.
1-quater. Il completamento del periodo di perfezionamento presso
l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis del presente
articolo costituisce titolo di preferenza a parita' di merito, ai
sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione.
Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della
giustizia sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare
l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del
periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi
del citato comma 1-bis.
1-quinquies. I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo
di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, e successive modificazioni, e che non hanno fatto parte
dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a
parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica
amministrazione".
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
euro 2.604.333 per l'anno 2015 e di euro 5.208.667 per l'anno 2016,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
)).

(( Art. 21-quater Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione
giudiziaria

1. Al fine di sanare i profili di nullita', per violazione delle
disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo
nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme
di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale
integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della
giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando
l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto
Ministero e' risultato soccombente, e di definire i contenziosi
giudiziari in corso, il Ministero della giustizia e' autorizzato, nei
limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le
procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di
procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti
di legge gia' in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il
passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di
cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo
professionale di funzionario giudiziario e di funzionario
dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area
terza, con attribuzione della prima fascia economica di
inquadramento, in conformita' ai citati articoli 14 e 15 del CCNL
comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico
conseguente alle procedure di riqualificazione del personale
amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa
definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto
Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti
riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno
e' fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del
50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno
sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di
entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per
effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre
amministrazioni e le procedure di mobilita' esterna comunque
denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente
decreto.
3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle
piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2.
4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di
ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino
alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1
e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3.
5. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa nel
limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede
mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1,
comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di
bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti
capitoli in attuazione del presente articolo )).

(( Art. 21-quinquies Disposizioni in materia di uffici giudiziari

1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto
dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attivita' di custodia,
telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte
dal personale dei comuni gia' distaccato, comandato o comunque
specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi
uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti
dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni
da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della
giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro
previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e
l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo
criteri di economicita' della spesa, i parametri per la
quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo
comma 1.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i
criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e
nei limiti massimi complessivi del 15 per cento della dotazione
ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1,
comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica )).

(( Art. 21-sexies Proroga della durata dell'incarico del commissario straordinario
nominato per la realizzazione dell'intervento per la sicurezza
degli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di giustizia di
Palermo

1. Dopo il comma 99 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e' inserito il seguente:
"99-bis. I tempi per la realizzazione dell'investimento di cui al
comma 99 e la durata dell'incarico del commissario straordinario di
cui al medesimo comma sono prorogati fino al 31 dicembre 2015. Entro
il 30 settembre 2015, al decreto di cui al comma 98 sono apportate le
modifiche necessarie conseguenti alle disposizioni di cui al periodo
precedente" )).

(( Art. 21-septies Garanzie dell'accordo o del piano del consumatore

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n.
3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del
consumatore presentata da parte di chi svolge attivita' d'impresa,
possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i consorzi fidi
autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati
al controllo della Banca d'Italia. Le associazioni antiracket e
antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno
possono destinare contributi per la chiusura di precedenti
esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento
cosi' come definito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso
di tali contributi e' regolato all'interno della proposta di accordo
o di piano del consumatore" )).

(( Art. 21-octies Misure urgenti per l'esercizio dell'attivita' di impresa
di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario

1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze
di continuita' dell'attivita' produttiva, di salvaguardia
dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e
dell'ambiente salubre, nonche' delle finalita' di giustizia,
l'esercizio dell'attivita' di impresa degli stabilimenti di interesse
strategico nazionale non e' impedito dal provvedimento di sequestro,
come gia' previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di
reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.
2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione,
nell'ipotesi di cui al comma 1, l'attivita' di impresa non puo'
protrarsi per un periodo di tempo superiore a dodici mesi
dall'adozione del provvedimento di sequestro.
3. Per la prosecuzione dell'attivita' degli stabilimenti di cui al
comma 1, senza soluzione di continuita', l'impresa deve predisporre,
nel termine perentorio di trenta giorni dall'adozione del
provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attivita'
aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza
sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento
di sequestro. L'avvenuta predisposizione del piano e' comunicata
all'autorita' giudiziaria procedente.
4. Il piano e' trasmesso al comando provinciale dei vigili del
fuoco, agli uffici dell'azienda sanitaria locale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
competenti per territorio per le rispettive attivita' di vigilanza e
controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree
di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di
ispezioni dirette a verificare l'attuazione delle misure e delle
attivita' aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni
provvedono alle attivita' previste dal presente comma nell'ambito
delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse
previste a legislazione vigente.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
provvedimenti di sequestro gia' adottati alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, e i termini di cui ai
commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data )).

Titolo V Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 22 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, comma 2,
13, comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di euro
per l'anno 2015, a 49.200.000 euro per l'anno 2016, a 94.200.000 euro
per l'anno 2017 e a 93.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018,
si provvede:
a) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 3.200.000 euro
per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno 2017 e a 1.200.000 euro
annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190;
b) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2016 e a 92.000.000 di
euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente
utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del
Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla
ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione
dell'articolo 21.
2. Le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma
96 della legge 190 del 2014, (( resesi annualmente disponibili,
possono essere destinate, nel corso del medesimo esercizio
finanziario, )) per gli interventi gia' previsti nel presente
provvedimento, per l'efficientamento del sistema giudiziario,
nonche', in mancanza di disponibilita' delle risorse della quota
prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per
la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici giudiziari,
di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23 Disposizioni transitorie e finali

1. (( Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai
procedimenti di concordato preventivo introdotti anche anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto )). Le
disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1 si applicano ai
procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui
all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai
procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente
all'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b),
all'articolo 11 nella parte in cui introduce l'ultimo periodo
dell'articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, all'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), lettera e),
numero 1, lettera ee) e all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c) si
applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b),
primo e secondo capoverso, e quelle di cui all'articolo 6 si
applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),
terzo capoverso, acquistano efficacia decorsi sessanta giorni dalla
pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle
specifiche tecniche previste dall'articolo 16-bis, comma 9-septies,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 11, e 2, comma 2, lettere
a), b), primo periodo e lettera c) si applicano anche ai fallimenti e
ai procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui (( agli articoli 12 e )) 13, comma 1,
lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure
esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
7. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a),
f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano alle istanze
di scioglimento depositate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle
indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando
e' gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano quando il giudice (( o il
professionista delegato )) dispone una nuova vendita.
10. (( Le disposizioni )) di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
f), numero 2) e lettera g), si applicano alle vendite disposte (( dal
giudice o dal professionista delegato )) successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, anche nelle procedure
esecutive pendenti alla medesima data.
11. La disposizione di cui all'articolo 503 del codice di procedura
civile, nel testo modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera
d-bis) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si applica, a
far data dall'entrata in vigore del presente decreto, anche ai
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n.
162 del 2014.
(( 11-bis. Il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo
ai sensi dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie puo' essere
effettuato dai soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,
diversi dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016 )).

Art. 24 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.