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Stampa - responsabilità civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17207 del 27/08/2015

Diffamazione a mezzo stampa - Destinatario dell'offesa - Indicazione specifica e nominativa - Necessità - Esclusione - Individuazione sulla base di tutti gli elementi della fattispecie concreta - Sufficienza - Dati desumibili da fonti informative diverse - Rilevanza - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17207 del 27/08/2015

In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illeicità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona cui la notizia è riferita.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17207 del 27/08/2015