Territori ex italiani - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19165 del 28/09/2015
Indennizzo ex l. n. 98 del 1994 - Avviamento - Liquidazione - Prova - Produzione degli ultimi tre bilanci - Necessità - Riferimento a scritture contabili incomplete e ad esercizi non consecutivi - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19165 del 28/09/2015
In tema di indennizzo per beni perduti da cittadini italiani all'estero, l'art. 1, comma 1, terzo periodo, della l. n. 98 del 1994, nel prevedere che la liquidazione per la perdita dell'avviamento deve essere calcolato in base alle risultanze degli ultimi tre bilanci, impone di parametrare l'importo dovuto all'andamento dell'impresa nel periodo immediatamente precedente alla sua disgregazione determinata dalla vicenda dannosa, quale risulta dalla consistenza patrimoniale e dal volume d'affari comprovati dalla relativa contabilità, senza possibilità di far riferimento a scritture contabili incomplete e relative ad esercizi non consecutivi, non potendosi invocare, in senso contrario, il disposto di cui all'ultimo periodo del comma 1 cit., che, nel riconoscere all'Amministrazione il potere discrezionale di liquidare equitativamente l'indennizzo per la perdita dell'avviamento in misura non superiore al 30 per cento di quanto riconosciuto per il valore dei beni materiali dell'azienda, si configura come "extrema ratio" per l'ipotesi in cui risulti impossibile fornire la prova dell'avviamento.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19165 del 28/09/2015