criteri per l'assegnazione degli arbitrati - Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria d.m. 61/2016
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 12 aprile 2016, n. 61 Regolamento recante disposizioni per la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonche' disposizioni sui criteri per l'assegnazione degli arbitrati, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (GU n.102 del 3-5-2016) Vigente al: 2-7-2016
Indice sistematico:
Art. 1 Oggetto del regolamento
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Riduzione dei parametri relativi ai compensi arbitrali
Art. 4 Elenco degli arbitri
Art. 5 Criteri per l'assegnazione degli arbitrati
Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria
Art. 7 Entrata in vigore
I criteri per l'assegnazione degli arbitrati nei casi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (Art. 1 Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 15 marzo 2016;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1 Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonche' i criteri per l'assegnazione degli arbitrati nei casi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «decreto», il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
b) «Consiglio dell'ordine», il Consiglio dell'ordine circondariale forense;
c) «presidente», il presidente del Consiglio dell'ordine.
Art. 3 Riduzione dei parametri relativi ai compensi arbitrali
1. I parametri relativi ai compensi in favore degli arbitri, previsti dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014, sono ridotti del trenta per cento.
Art. 4 Elenco degli arbitri
1. Il presidente tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri, nel quale iscrive gli avvocati che hanno reso la dichiarazione di disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto sulla base delle aree individuate nella tabella A allegata al presente regolamento.
2. L'avvocato che rende la dichiarazione di disponibilita' indica l'area professionale di riferimento documentando le proprie competenze professionali e la sussistenza dei requisiti di anzianita' e di onorabilita' di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo del decreto. La dichiarazione di disponibilita' e' revocabile. L'avvocato e' tenuto a comunicare immediatamente al presidente il venir meno dei requisiti di onorabilita'.
3. Il presidente, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, procede, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande, all'iscrizione dell'avvocato in una delle aree di cui alla tabella A. Quando vengono meno i requisiti di onorabilita' dell'avvocato iscritto nell'elenco, il presidente procede alla cancellazione. Il presidente procede allo stesso modo quando l'avvocato revoca la dichiarazione di disponibilita'.
4. L'avvocato iscritto nell'elenco puo' chiedere di modificare la propria disponibilita' quanto all'area professionale di riferimento.
Il presidente procede ai sensi del comma 3 e dell'articolo 5, comma 3.
Art. 5 Criteri per l'assegnazione degli arbitrati
1. Il presidente, ricevuti gli atti a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto, individuate le ragioni del contendere e la materia oggetto della controversia, stabilisce l'area professionale di riferimento di cui alla tabella A.
2. All'interno dell'area professionale di riferimento, la designazione dell'arbitro, con rotazione nell'assegnazione degli incarichi, e' operata in via automatica da sistemi informatizzati di cui il Consiglio dell'ordine si dota previa validazione tecnica da parte della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.
3. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 4, l'avvocato che viene iscritto nella diversa area di riferimento e' collocato, ai fini della rotazione, subito prima dell'avvocato che per ultimo e' stato designato a norma del comma 2.
4. Quando e' necessaria la sostituzione dell'arbitro, si procede seguendo la rotazione automatica prevista dal comma 2.
5. La rotazione nell'assegnazione degli incarichi a norma del presente articolo opera non tenendo conto dei casi nei quali gli arbitri sono individuati concordemente dalle parti.
Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 aprile 2016
Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Tabella A
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1 Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria
1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non e' stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
Tale facolta' e' consentita altresi' nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilita' extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta.
2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, (( tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo )) e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilita' al Consiglio stesso.
2-bis. La funzione di consigliere dell'ordine e l'incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilita' si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato.
3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 e' disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. (( E' in facolta' degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni )). Quando il processo e' riassunto il lodo non puo' essere piu' pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del codice di procedura civile, e' stata dichiarata la nullita' del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullita'.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto , possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.
5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresi' stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonche' il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo altresi' sistemi di designazione automatica.