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revisione legale - esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale - dm 63/2016

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 19 gennaio 2016, n. 63 Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. (GU n.103 del 4-5-2016) Vigente al: 19-5-2016

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474, relativo al regolamento recante disciplina delle modalita' di iscrizione nel registro dei revisori contabili in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, relativo al regolamento recante norme concernenti le modalita' di esercizio della funzione di revisione contabile;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 222, recante modifiche agli
articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di
ammissione all'esame di idoneita' per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 266, recante disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, concernente la costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34;
Visto l'articolo 4, commi 4 e 4-bis, dello stesso decreto legislativo n. 39 del 2010;
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, adottati in attuazione degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visto il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126;
Vista la legge 2 maggio 2014, n. 68, che all'articolo 1, comma 2, ha fatto salvi gli atti e gli effetti prodotti con il decreto-legge n. 126 del 2013, non convertito;
Visto il parere della Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa emesso in data 30 luglio 2012;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi rispettivamente nell'adunanza del 7 novembre 2013 e nell'adunanza del 3 luglio 2014;
Viste le note del 2 dicembre 2014 e del 30 novembre 2015 con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1 Esame per l'iscrizione nel registro dei revisori legali

1. L'esame previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consiste in prove scritte e orali dirette ad accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attivita' di revisione legale e della capacita' di applicare concretamente tali conoscenze, e verte sulle seguenti materie:
a) contabilita' generale;
b) contabilita' analitica e di gestione;
c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
d) principi contabili nazionali e internazionali;
e) analisi finanziaria;
f) gestione del rischio e controllo interno;
g) principi di revisione nazionali e internazionali;
h) disciplina della revisione legale;
i) deontologia professionale ed indipendenza;
l) tecnica professionale della revisione;
m) diritto civile e commerciale;
n) diritto societario;
o) diritto fallimentare;
p) diritto tributario;
q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
r) informatica e sistemi operativi;
s) economia politica, aziendale e finanziaria;
t) principi fondamentali di gestione finanziaria;
u) matematica e statistica.
2. Per le materie indicate al comma 1, lettere da m) a u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacita' di applicarle concretamente e' limitata funzionalmente a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.
3. Per i soggetti che hanno gia' superato l'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e per i soggetti che intendono abilitarsi alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, l'abilitazione allo svolgimento della revisione legale si consegue secondo le modalita' previste dall'articolo 11, comma 1, del presente regolamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 4-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010,n. 39.

Art. 2 Ammissione all'esame

1. Per l'ammissione all'esame e' necessario:
a) aver conseguito una laurea almeno triennale, tra quelle
individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto
ministeriale n. 145 del 20 giugno 2012;
b) essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio,
previsto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale
n. 146 del 25 giugno 2012, ovvero produrre dichiarazione attestante
l'assolvimento del tirocinio, secondo quanto previsto dal regolamento
sopra citato.
2. In deroga al comma 1, sono ammessi a sostenere l'esame di
idoneita' per l'iscrizione al registro i soggetti che, alla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, hanno
regolarmente completato il tirocinio previsto dall'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.
3. Sono, altresi', ammessi a sostenere l'esame di idoneita' coloro
i quali risultano iscritti, alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, al registro del tirocinio previsto dall'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, ed
abbiano, alla data di presentazione della domanda, concluso
regolarmente il tirocinio stesso.

Art. 3 Contenuto e modalita' di presentazione delle domande

1. La domanda per l'ammissione all'esame, conforme alle
prescrizioni di legge in materia di bollo, e' indirizzata al
Ministero dell'economia e delle finanze, ed e' presentata entro il
termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto che indice l'esame.
2. La domanda puo' essere presentata con modalita' telematiche o
digitali, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in
tal caso gli effetti si producono dalla data di spedizione.
3. Nella domanda di cui al comma 1, l'interessato dichiara sotto la
propria responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio;
b) di aver conseguito il diploma di laurea tra quelle individuate
con regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto
ministeriale del 20 giugno 2012, n. 145, ovvero per i soggetti di cui
all'articolo 2, commi 2 e 3, il possesso del titolo di studio
previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
c) di essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio di
cui al regolamento previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale
del 25 giugno 2012, n. 146, ovvero di produrre, nelle more del
rilascio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze
dell'attestato di compiuto tirocinio, una dichiarazione attestante
l'assolvimento di quanto previsto dal sopra citato regolamento;
d) eventualmente di aver diritto all'esonero dalle singole prove ai
sensi del successivo articolo 11.
4. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti conformi alle
prescrizioni di legge in materia di bollo, ovvero apposita
autocertificazione sostitutiva:
a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui
alle lettere b), c) e d);
b) la ricevuta di pagamento del contributo indicato al comma 6.
5. La sottoscrizione apposta in calce alla domanda e' esente da
autenticazione.
6. L'istante deve versare il contributo per le spese d'esame nella
misura di euro 100,00. L'ammontare dell'importo puo' essere
aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
nella misura necessaria alla copertura delle spese indicate.
7. Coloro che presentano domanda di partecipazione all'esame
producendo una dichiarazione attestante l'assolvimento del tirocinio
sono ammessi con riserva nelle more della presentazione
dell'attestato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
8. Per coloro che hanno gia' conseguito l'abilitazione alla
professione di dottore commercialista ed esperto contabile e per
coloro che presentano domanda per sostenere l'esame di accesso alle
dette professioni, le domande per lo svolgimento delle prove
integrative finalizzate all'abilitazione all'esercizio della
revisione legale vanno presentate esclusivamente secondo le modalita'
previste dall'ordinanza ministeriale di cui all'articolo 45, comma 1,
del decreto legislativo del 28 giugno 2005, n. 139.

Art. 4 Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
direttore generale della Direzione generale della giustizia civile
del Ministero della giustizia sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, ed e' composta da:
a) un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato
di III valutazione di professionalita', che la presiede;
b) due professori universitari ordinari o associati nelle materie
indicate nell'articolo 1;
c) un revisore legale iscritto nel registro da almeno cinque anni;
d) un dirigente di prima fascia del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
2. Per ciascuno dei componenti effettivi e' nominato un supplente
avente gli stessi requisiti indicati al comma 1.
3. Se il numero dei candidati e' superiore a 500 possono essere
costituite sottocommissioni per gruppi sino a 500 candidati. Per la
composizione delle sottocommissioni sono nominati membri aggiunti
aventi i requisiti indicati nei commi 1 e 2.
4. I componenti della commissione o delle sottocommissioni non
possono essere nuovamente nominati nei tre anni successivi a quello
in cui hanno svolto il loro incarico.
5. La commissione si avvale di un ufficio di segreteria cui e'
addetto, nel numero strettamente necessario, personale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato. La commissione nomina il capo dell'ufficio di
segreteria tra il personale appartenente alla terza area.

Art. 5 Materie delle prove di esame

1. L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale, secondo le seguenti modalita':
a) la prima prova scritta consiste nello svolgimento di un tema su materie economiche e aziendali, scelte tra quelle indicate nell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), r), s), t), u);
b) la seconda prova scritta consiste nello svolgimento di un tema su materie giuridiche, scelte tra quelle indicate nell'articolo 1, comma 1, lettere m), n), o), p), q);
c) la terza prova scritta verte sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h), i), l) e comprende un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale;
d) la prova orale verte su tutte le materie scelte tra quelle elencate nell'articolo 1, comma 1 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, ferma restando la disciplina degli esoneri di cui al presente regolamento.

Art. 6 Adempimenti della commissione esaminatrice precedenti le prove

1. Prima dell'inizio delle prove i membri della commissione
esaminatrice, presa visione dell'elenco dei partecipanti,
sottoscrivono la dichiarazione che tra essi ed i concorrenti non
sussistono situazioni di incompatibilita'. Al fine
dell'individuazione delle situazioni di incompatibilita', si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 del codice di
procedura civile, in quanto compatibili.
2. La commissione esaminatrice stabilisce, nella prima riunione, i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove scritte, al fine di
motivare i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, e i criteri e
le modalita' di formulazione delle domande delle prove orali. Le
domande devono essere predisposte, eventualmente per gruppi omogenei
di tematiche, e devono essere sorteggiate al momento della prova.
3. La commissione esaminatrice verifica la regolarita' delle
domande di ammissione e provvede alla formazione dell'elenco degli
ammessi, escludendo i candidati che non hanno i requisiti indicati
nell'articolo 2. Detto elenco e' depositato almeno venti giorni prima
dell'inizio delle prove presso gli uffici della segreteria della
commissione esaminatrice e pubblicato sul sito web del Ministero
dell'economia e delle finanze, per consentire a tutti gli interessati
di prenderne visione. Ai candidati non ammessi e' inviata
comunicazione scritta.

Art. 7 Svolgimento delle prove scritte

1. I candidati sono identificati al momento dell'ingresso nei
locali ove si svolgono le prove d'esame, attraverso idoneo documento
di identita' personale in corso di validita'.
2. Lo svolgimento delle prove scritte ha luogo in tre giorni
consecutivi.
3. Il mattino del giorno fissato per ciascuna prova scritta, la
commissione formula 3 temi relativi alle materie d'esame previste per
quel giorno dal decreto con cui e' stato indetto l'esame. I temi sono
scritti su di un foglio che, firmato dal presidente, e' chiuso in una
busta. Quindi, alla presenza dei candidati, si procede al sorteggio
di una delle buste e alla pubblicazione del tema in essa contenuto,
dandosi altresi' lettura delle tracce dei temi non sorteggiati.
4. I temi sono formulati in modo da dare luogo, nel loro
svolgimento, ad una parte teorica idonea a dimostrare da parte del
candidato la conoscenza dei principi fondamentali di ciascuna delle
materie su cui verte la prova.
5. Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono
assegnate ai candidati cinque ore dalla dettatura del tema. Non sono
ammessi agli esami i candidati non presenti quando la dettatura e'
iniziata.
6. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati usano
esclusivamente carta fornita dalla commissione munita del bollo
d'ufficio.
7. E' ammessa la consultazione di testi legislativi non commentati,
presentati dal candidato almeno un giorno prima dell'inizio delle
prove scritte.
8. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono
comunicare fra loro ne' con estranei, pena l'esclusione dopo un primo
richiamo del quale e' fatta menzione nel verbale.
9. E' escluso dall'esame il candidato sorpreso a copiare o in
possesso di cellulari, strumenti informatici e di testi non ammessi,
di scritti o di appunti di qualsiasi genere che dovranno essere
consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di
sorveglianza. E', altresi', escluso il candidato che contravviene
alle disposizioni del precedente comma 8.
10. Il presidente della commissione e' responsabile della legalita'
delle operazioni di esame.
11. Durante tutto il tempo in cui si svolge la prova devono essere
presenti nel locale degli esami almeno due componenti della
commissione. Ad essi e' affidata la polizia degli esami.

Art. 8 Adempimenti dei candidati e della commissione

1. A ciascun candidato e' consegnata, nei giorni di esame, una
coppia di buste, una grande e una piccola contenente un cartoncino
bianco. A ogni giorno d'esame corrisponde un diverso colore della
coppia di buste.
2. Il candidato, dopo aver svolto i quesiti, senza apporvi
sottoscrizione ne' altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella
busta grande, in cui inserisce anche la busta piccola chiusa,
contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome,
cognome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, e consegna
il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver
fatto annotare a verbale che il candidato ha consegnato il suo
elaborato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in
modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonche',
sui margini incollati, l'impronta del sigillo della commissione. Alla
presenza del candidato la busta viene collocata in un pacco
contenente le buste degli altri candidati e rimescolata con le altre.
3. Alla fine di ciascuna prova, tutte le buste contenenti gli
elaborati dei candidati sono affidate al segretario, previa raccolta
di esse in uno o piu' pacchi firmati all'esterno da uno dei
componenti della commissione, e suggellati con l'impronta del sigillo
della commissione. Al termine delle tre prove le buste sono suddivise
in tre gruppi ciascuno dei quali relativo ad ogni singola prova
d'esame.
4. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, come
pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove,
viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente, o da chi
ne fa le veci, e dal segretario.

Art. 9 Correzione degli elaborati

1. La commissione, anche nel caso di suddivisione in
sottocommissioni, effettua la valutazione degli elaborati scritti nel
piu' breve tempo possibile e, comunque, non oltre sei mesi dalla
conclusione delle prove. Il prolungamento di detto termine puo'
essere disposto una sola volta, per non oltre centottanta giorni, con
provvedimento motivato del direttore generale della giustizia civile
del Ministero della giustizia.
2. La commissione procede alla valutazione di tutti gli elaborati
contenuti nelle buste di identico colore relativi alla prima giornata
di prove, prima di procedere alla revisione degli elaborati relativi
alle altre giornate di prove.
3. A ciascun tema e' assegnato il punteggio in trentesimi senza
attendere la revisione di tutti gli elaborati dello stesso candidato.
Il voto e' annotato in lettere dal segretario in calce al lavoro e
l'annotazione e' sottoscritta dal presidente. Assegnato il voto
all'elaborato, la busta piccola contenente il nome del candidato
viene allegata al compito. Con le stesse modalita', si passa a
correggere gli elaborati relativi alla seconda giornata di prove e,
di seguito, quelli della terza giornata.
4. Terminato l'esame e la valutazione di tutti gli elaborati,
vengono aperte le buste contenenti i nomi dei candidati.
5. La commissione annulla la prova nel caso in cui i temi sono in
tutto o in parte copiati; annulla altresi' i temi che recano segni
oggettivi di riconoscimento del candidato che lo ha elaborato.
6. Di tutte le operazioni attinenti la correzione dei temi e'
redatto verbale a cura del segretario. Il verbale e' sottoscritto dal
presidente e dal segretario.

Art. 10 Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame

1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno ottenuto un
punteggio pari o superiore a diciotto trentesimi di voto in ciascuna
prova scritta. L'elenco degli ammessi e' sottoscritto dal presidente
e dal segretario ed e' depositato presso la segreteria della
commissione esaminatrice.
2. Ai candidati ammessi alla prova orale e' data comunicazione, con
l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte,
della data, del luogo e dell'ora delle prove orali. L'avviso per la
presentazione alla prova orale deve essere recapitato al candidato
almeno trenta giorni prima della data fissata per la prova stessa.
3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico. La
prova orale completa non puo' avere durata inferiore a quarantacinque
minuti ne' superiore a sessanta minuti.
4. Al termine di ciascuna prova orale la commissione d'esame
delibera la votazione da assegnare al candidato, che ottiene
l'idoneita' se raggiunge almeno i ventuno trentesimi di voto. Del
voto complessivamente riportato e' data comunicazione al candidato al
termine della prova.
5. Tutte le deliberazioni della commissione sono prese a maggioranza.
6. Per ogni seduta e' redatto processo verbale riassuntivo delle
domande poste e del voto riportato da ciascun candidato con una
motivazione sintetica complessiva, a firma del presidente e del
segretario. In caso di dissenso sulla verbalizzazione i dissenzienti
hanno facolta' di allegare una relazione da loro sottoscritta, che e'
controfirmata dal presidente.
7. Al termine della sessione d'esame la commissione pubblica
l'elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di coloro che hanno
superato l'esame con il voto complessivamente riportato. Detto
elenco, a firma del presidente e del segretario, e' affisso presso la
segreteria della commissione esaminatrice e pubblicato sul sito web
del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 11 Equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e integrazioni necessarie

1. I soggetti che hanno gia' superato l'esame di Stato di cui agli
articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 ed i
soggetti che intendono abilitarsi alle professioni di dottore
commercialista ed esperto contabile sono esonerati dalle prove
scritte previste dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), nonche'
dalle corrispondenti materie della prova orale. I medesimi sostengono
le prove scritte ed orali sulle materie previste dall'articolo 5,
comma 1, lettera c) del presente provvedimento, nell'ambito
dell'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di
dottore commercialista ed esperto contabile. Le prove sono indette e
si svolgono secondo le modalita' previste dall'ordinanza ministeriale
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo del 28 giugno 2005, n.
139, in apposite giornate dedicate agli aspiranti revisori,
all'interno delle sessioni d'esame previste dagli articoli 46 e 47
del medesimo decreto legislativo. Per i medesimi rimane fermo
l'obbligo di aver completato il tirocinio previsto per l'accesso
all'esercizio dell'attivita' di revisore legale.
2. L'elenco dei soggetti che hanno conseguito l'abilitazione alle
professioni di dottore commercialista ed esperto contabile che hanno
superato le prove integrative di cui al precedente comma 1, e'
immediatamente comunicato, a cura delle Universita' presso le quali
si sono svolte le sessioni di esame, agli uffici del Ministero
dell'economia e delle finanze competenti alla tenuta del registro dei
revisori legali.
3. I soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato
sono esonerati dalla prova scritta prevista dall'articolo 5, comma 1,
lettera b), nonche' dalle corrispondenti materie della prova orale.
4. Sono altresi' esonerati dall'esame per l'iscrizione al registro
dei revisori, anche per singole prove, i soggetti di cui all'articolo
10, comma 19, ultimo periodo, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio
2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, hanno superato un esame
teorico-pratico, presso la Scuola Nazionale della Amministrazione,
avente ad oggetto le materie previste dall'articolo 4 del predetto
decreto legislativo.

Art. 12 Norma transitoria

1. Fino alla data della prima ordinanza di cui all'articolo 45,
comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, successiva
all'entrata in vigore del presente regolamento, l'ammissione
all'esame per l'iscrizione al registro dei revisori ed i relativi
esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto
legislativo n. 88 del 1992 e dalle relative disposizioni attuative.
Resta fermo, altresi', il possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 1, comma 1, lettere, a), b) e c) del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, al
momento della presentazione dell'istanza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 19 gennaio 2016

Il Ministro della giustizia: Orlando

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 1084