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unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze LEGGE 20 maggio 2016, n. 76

LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. (16G00082) (GU n.118 del 21-5-2016) Vigente al: 5-6-2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello

stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli

articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle

convivenze di fatto.

2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono

un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di

stato civile ed alla presenza di due testimoni.

3. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli

atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio

dello stato civile.

4. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra

persone dello stesso sesso:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale

o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se

l'istanza d'interdizione é soltanto promossa, il pubblico ministero

può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in

tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che

ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;

c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87,

primo comma, del codice civile; non possono altresi' contrarre unione

civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e

la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo

87;

d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o

tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con

l'altra parte; se é stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero

sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura

cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso

sesso é sospesa sino a quando non é pronunziata sentenza di

proscioglimento.

5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4

comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso

sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano

gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli

119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.

6. L'unione civile costituita in violazione di una delle cause

impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione dell'articolo 68

del codice civile, può essere impugnata da ciascuna delle parti

dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero

e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e

attuale. L'unione civile costituita da una parte durante l'assenza

dell'altra non può essere impugnata finché dura l'assenza.

7. L'unione civile può essere impugnata dalla parte il cui

consenso é stato estorto con violenza o determinato da timore di

eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa.

Può essere altresi' impugnata dalla parte il cui consenso é stato

dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore

essenziale su qualità personali dell'altra parte. L'azione non può

essere proposta se vi é stata coabitazione per un anno dopo che é

cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero

sia stato scoperto l'errore. L'errore sulle qualità personali é

essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte,

si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le

avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire

lo svolgimento della vita comune;

b) le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri 2),

3) e 4), del codice civile.

8. La parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o

l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone la nullità della

prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente

giudicata.

9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso é certificata

dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che

deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro

regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici

e alla residenza dei testimoni.

10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti

possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra

persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro

cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il

proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di

stato civile.

11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso

sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi

doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza

morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono

tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria

capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai

bisogni comuni.

12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e

fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere

di attuare l'indirizzo concordato.

13. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello

stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, é

costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica,

simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali

si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le

parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti

dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le

disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del

titolo VI del libro primo del codice civile.

14. Quando la condotta della parte dell'unione civile é causa di

grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà

dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, può adottare con

decreto uno o piu' dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del

codice civile.

15. Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice

tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile tra

persone dello stesso sesso. L'interdizione o l'inabilitazione possono

essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale può

presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.

16. La violenza é causa di annullamento del contratto anche quando

il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte

dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o

ascendente di lui.

17. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità

indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono

corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.

18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile.

19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano

le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice

civile, nonché gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo

comma, numero 4), e 2659 del codice civile.

20. Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei

diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione

civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si

riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole

«coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle

leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché

negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano

anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello

stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si

applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente

nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4

maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in

materia di adozione dalle norme vigenti.

21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si

applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del

titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV

del libro secondo del codice civile.

22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle

parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento.

23. L'unione civile si scioglie altresi' nei casi previsti

dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e),

della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno

manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi

all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di

scioglimento dell'unione civile é proposta decorsi tre mesi dalla

data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.

25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo

comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis,

12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre

1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del libro

quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con

modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso

determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso

sesso.

27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano

manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non

cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione

dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

28. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il

Governo é delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in

materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto

dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle

disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di

iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto

internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina

dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle

leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che

abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro

istituto analogo;

c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario

coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute

nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei

decreti.

29. I decreti legislativi di cui al comma 28 sono adottati su

proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro

dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 28, a

seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, é trasmesso

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di

esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i

pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso

tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in

mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri

parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del

termine previsto dal comma 28, quest'ultimo termine é prorogato di

tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri

parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue

osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari

elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri

definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi

entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.

Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

31. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun

decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il Governo può

adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo,

nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma

28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30.

32. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole: «da un

matrimonio» sono inserite le seguenti: «o da un'unione civile tra

persone dello stesso sesso».

33. All'articolo 124 del codice civile, dopo le parole: «impugnare

il matrimonio» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile tra

persone dello stesso sesso».

34. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite

le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri

nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore

dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).

35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano efficacia

a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si

intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite

stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza

morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità

o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma

36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento

alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b)

del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

38. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al

coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno

diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle

informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle

strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o

convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

40. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo

rappresentante con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di

volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le

modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

41. La designazione di cui al comma 40 é effettuata in forma

scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla,

alla presenza di un testimone.

42. Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice

civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune

residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare

ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla

convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque

anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del

convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad

abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a

tre anni.

43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il

convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di

comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova

convivenza di fatto.

44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto

di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto

ha facoltà di succedergli nel contratto.

45. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare

costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per

l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o

causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i

conviventi di fatto.

46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del

codice civile, dopo l'articolo 230-bis é aggiunto il seguente:

«Art. 230-ter (Diritti del convivente). - Al convivente di fatto

che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa

dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili

dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli

incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata

al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora

tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro

subordinato».

47. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura

civile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «o

del convivente di fatto».

48. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o

amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata

interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero

ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.

49. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto

illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla

parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il

risarcimento del danno al coniuge superstite.

50. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti

patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione

di un contratto di convivenza.

51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua

risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con

atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da

un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme

imperative e all'ordine pubblico.

52. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha

ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la

sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i

successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza

dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli

5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

53. Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione

dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le

comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può

contenere:

a) l'indicazione della residenza;

b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in

comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di

lavoro professionale o casalingo;

c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla

sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice

civile.

54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può

essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con

le modalità di cui al comma 51.

55. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle

certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa

prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di

cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il

rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di

convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni

anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a

carico delle parti del contratto di convivenza.

56. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine

o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o

condizioni, questi si hanno per non apposti.

57. II contratto di convivenza é affetto da nullità insanabile

che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se

concluso:

a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di

un altro contratto di convivenza;

b) in violazione del comma 36;

c) da persona minore di età;

d) da persona interdetta giudizialmente;

e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del

codice civile.

58. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in

pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di

rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di

cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia

pronunciata sentenza di proscioglimento.

59. Il contratto di convivenza si risolve per:

a) accordo delle parti;

b) recesso unilaterale;

c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente

ed altra persona;

d) morte di uno dei contraenti.

60. La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle

parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di

cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma

del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei

beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione

medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di

cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del

codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per

gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque

discendenti dal contratto di convivenza.

61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza

il professionista che riceve o che autentica l'atto é tenuto, oltre

che agli adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia

all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso

in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del

recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve

contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al

convivente per lasciare l'abitazione.

62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che

ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro

contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato

il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione

civile.

63. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraente

superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al

professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di

convivenza l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad

annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione

del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

64. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, é

inserito il seguente:

«Art. 30-bis (Contratti di convivenza). - 1. Ai contratti di

convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai

contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in

cui la convivenza é prevalentemente localizzata.

2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali

che regolano il caso di cittadinanza plurima».

65. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice

stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro

convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia

in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli

alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata

della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo

438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione

dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice

civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma

é adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.

66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 35 del

presente articolo, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro

per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni

di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in

11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per

l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni

di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in

22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di

euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5

milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021,

a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per

l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione del Fondo

per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017,

mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017

e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da

ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

67. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla

base dei dati comunicati dall'INPS, provvede al monitoraggio degli

oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11

a 20 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro

dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in

procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui

al comma 66, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio

decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura

finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di

monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la

natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5,

lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello

stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali.

68. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza

ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli

scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 67.

69. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 maggio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando