Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali dl 59/2016 convertito con modificazioni in legge 119/2016
Testo del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 102 del 3 maggio 2016), coordinato con la legge di conversione 30 giugno 2016, n. 119 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche in liquidazione.". (GU n.153 del 2-7-2016)
Capo I Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti
Art. 1 Pegno mobiliare non possessorio
1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono
costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti
((concessi a loro o a terzi)), presenti o futuri, se determinati o
determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito,
inerenti all'esercizio dell'impresa.
2. Il pegno non possessorio puo' essere costituito su beni
mobili((, anche immateriali,)) destinati all'esercizio dell'impresa
((e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio)), a
esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili possono essere
esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante
riferimento a una o piu' categorie merceologiche o a un valore
complessivo. Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il
debitore o il terzo concedente il pegno e' autorizzato a trasformare
o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o
comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno
si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla
trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al
bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che cio'
comporti costituzione di una nuova garanzia. ((Se il prodotto
risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o
commistione, piu' beni appartenenti a diverse categorie merceologiche
e oggetto di diversi pegni non possessori, le facolta' previste dal
comma 7 spettano a ciascun creditore pignoratizio con obbligo da
parte sua di restituire al datore della garanzia, secondo criteri di
proporzionalita', sulla base delle stime effettuate con le modalita'
di cui al comma 7, lettera a), il valore del bene riferibile alle
altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate. E' fatta
salva la possibilita' per il creditore di promuovere azioni
conservative o inibitorie nel caso di abuso nell'utilizzo dei beni da
parte del debitore o del terzo concedente il pegno.))
3. Il contratto costitutivo, a pena di nullita', deve risultare da
atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e
dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene
dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo
massimo garantito.
4. Il pegno non possessorio ((ha effetto verso i terzi))
esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato
costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato «registro dei
pegni non possessori»; ((dal momento)) dell'iscrizione il pegno
prende grado ed e' opponibile ai terzi e nelle procedure ((esecutive
e)) concorsuali.
5. Il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed
iscritto, non e' opponibile a chi abbia finanziato l'acquisto di un
bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa e sia
garantito da riserva della proprieta' sul bene medesimo o da un pegno
anche non possessorio ((successivo)), a condizione che il pegno non
possessorio sia iscritto nel registro in conformita' al comma 6 e che
al momento della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di
pegno non possessorio iscritto anteriormente.
6. L'iscrizione deve indicare il creditore, il debitore, se
presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in
garanzia e del credito garantito secondo quanto previsto dal comma 1
e, per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per
l'acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del
medesimo bene. L'iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile
per mezzo di ((una nuova iscrizione)) nel registro effettuata prima
della scadenza del decimo anno. La cancellazione della iscrizione
puo' essere richiesta di comune accordo da creditore pignoratizio e
datore del pegno o domandata giudizialmente. Le operazioni di
iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso
il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni
nonche' le modalita' di accesso al registro stesso sono regolati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, prevedendo modalita' esclusivamente informatiche. Con il
medesimo decreto sono stabiliti i diritti di visura e di certificato,
in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di
allestimento, gestione e di evoluzione del registro. Al fine di
consentire l'avvio della attivita' previste dal presente articolo, e'
autorizzata la spesa di € 200.000 per l'anno 2016 e di € 100.000 per
l'anno 2017.
7. Al verificarsi di un evento che determina l'escussione del
pegno, il creditore, ((previa intimazione notificata, anche
direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica certificata,
al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, e)) previo
avviso scritto agli eventuali titolari di un pegno non possessorio
((trascritto nonche' al debitore del credito oggetto del pegno)), ha
facolta' di procedere:
a) alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il
corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della
somma garantita e con l'obbligo di informare immediatamente per
iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e di
restituire contestualmente l'eccedenza; la vendita e' effettuata dal
creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti
specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni
di non apprezzabile valore, da parte di operatori esperti,
assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima
informazione e partecipazione degli interessati; l'operatore esperto
e' nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, e'
designato dal giudice; in ogni caso e' effettuata, a cura del
creditore, la pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche di cui
all'art. 490 del codice di procedura civile;
b) alla escussione ((o cessione)) dei crediti oggetto di pegno
fino a concorrenza della somma garantita((, dandone comunicazione al
datore della garanzia));
c) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro
((di cui al comma 4)), alla locazione del bene oggetto del pegno
imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a
concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto
preveda i criteri e le modalita' di ((determinazione)) del
corrispettivo della locazione; ((il creditore pignoratizio comunica
immediatamente per iscritto al datore della garanzia stessa il
corrispettivo e le altre condizioni della locazione pattuite con il
relativo conduttore));
d) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro
((di cui al comma 4)), all'appropriazione dei beni oggetto del pegno
fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il
contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalita' di
valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione
garantita; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per
iscritto al datore della garanzia il valore attribuito al bene ai
fini dell'appropriazione.
((7-bis. Il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno hanno
diritto di proporre opposizione entro cinque giorni dall'intimazione
di cui al comma 7. L'opposizione si propone con ricorso a norma delle
disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del
codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il giudice,
su istanza dell'opponente, puo' inibire, con provvedimento d'urgenza,
al creditore di procedere a norma del comma 7.
7-ter. Se il titolo non dispone diversamente, il datore della
garanzia deve consegnare il bene mobile oggetto del pegno al
creditore entro quindici giorni dalla notificazione dell'intimazione
di cui al comma 7. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito,
il creditore puo' fare istanza, anche verbale, all'ufficiale
giudiziario perche' proceda, anche non munito di titolo esecutivo e
di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo
III, del codice di procedura civile, in quanto compatibili. A tal
fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del pegno
nel registro di cui al comma 4 e dell'intimazione notificata ai sensi
del comma 7. L'ufficiale giudiziario, ove non sia di immediata
identificazione, si avvale su istanza del creditore e con spese
liquidate dall'ufficiale giudiziario e anticipate dal creditore e
comunque a carico del medesimo, di un esperto stimatore o di un
commercialista da lui scelto, per la corretta individuazione, anche
mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del
pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o
di alienazione poste in essere a norma del comma 2. Quando risulta
che il pegno si e' trasferito sul corrispettivo ricavato
dall'alienazione del bene, l'ufficiale giudiziario ricerca, mediante
esame delle scritture contabili ovvero a norma dell'art. 492-bis del
codice di procedura civile, i crediti del datore della garanzia, nei
limiti della somma garantita ai sensi del comma 2. I crediti
rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal creditore
in forza del contratto di pegno e del verbale delle operazioni di
ricerca redatto dall'ufficiale giudiziario. Nel caso di cui al
presente comma l'autorizzazione del presidente del tribunale di cui
all'art. 492-bis del codice di procedura civile e' concessa, su
istanza del creditore, verificate l'iscrizione del pegno nel registro
di cui al comma 4 e la notificazione dell'intimazione.
7-quater. Quando il bene o il credito gia' oggetto del pegno
iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto ad esecuzione forzata
per espropriazione, il giudice dell'esecuzione, su istanza del
creditore, lo autorizza all'escussione del pegno, stabilendo con
proprio decreto il tempo e le modalita' dell'escussione a norma del
comma 7. L'eventuale eccedenza e' corrisposta in favore della
procedura esecutiva, fatti salvi i crediti degli aventi diritto a
prelazione anteriore a quella del creditore istante.))
8. In caso di fallimento del debitore il creditore puo' procedere a
norma del comma 7 solo dopo che il suo credito e' stato ammesso al
passivo con prelazione.
9. Entro tre mesi dalla comunicazione ((di cui alle lettere a), b),
c) e d) del comma 7)), il debitore puo' agire in giudizio per il
risarcimento del danno ((quando l'escussione)) e' avvenuta in
violazione dei criteri e delle modalita' di cui ((alle predette
lettere a), b), c) e d) )) e non corrispondono ai valori correnti di
mercato il prezzo della vendita, ((il corrispettivo della cessione,))
il corrispettivo della locazione ovvero il valore comunicato a norma
della disposizione ((di cui alla lettera d) )).
10. Agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 il pegno non possessorio e' equiparato al pegno.
((10-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al libro
sesto, titolo III, capo III, del codice civile.))
Art. 2 Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato
1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'art. 48
e' aggiunto il seguente articolo:
«Art. 48-bis. - (Finanziamento alle imprese garantito da
trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato). - 1. Il
contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o
altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti
del pubblico ((ai sensi dell'art. 106)) puo' essere garantito dal
trasferimento, in favore del creditore o di una societa' dallo stesso
controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire
e trasferire diritti reali immobiliari, della proprieta' di un
immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un
terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore a
norma del comma 5. ((La nota di trascrizione del trasferimento
sospensivamente condizionato di cui al presente comma deve indicare
gli elementi di cui all'art. 2839, secondo comma, numeri 4), 5) e 6),
del codice civile.))
2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi
degli effetti del patto di cui al comma 1, purche' al proprietario
sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del
diritto e l'ammontare del debito inadempiuto e delle spese di
trasferimento.
3. Il trasferimento non puo' essere convenuto in relazione a
immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del
coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.
4. Il patto di cui al comma 1 puo' essere stipulato al momento
della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i
contratti in corso ((alla data di entrata in vigore della presente
disposizione)), per atto notarile, in sede di successiva
modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento
sia gia' garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente
condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle
trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione
ipotecaria. ((Fatti salvi gli effetti dell'aggiudicazione, anche
provvisoria, e dell'assegnazione, la disposizione di cui al periodo
precedente si applica anche quando l'immobile e' stato sottoposto ad
espropriazione forzata in forza di pignoramento trascritto prima
della trascrizione del patto di cui al comma 1 ma successivamente
all'iscrizione dell'ipoteca; in tal caso, si applica il comma 10.))
5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento
quando il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla
scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di
obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre ((nove mesi)) dalla
scadenza anche di una sola rata, quando il debitore e' tenuto al
rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo
mensile; ovvero, per oltre nove mesi, quando non e' prevista la
restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla
scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.
((Qualora alla data di scadenza della prima delle rate, anche non
mensili, non pagate di cui al primo periodo il debitore abbia gia'
rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all'85 per
cento della quota capitale, il periodo di inadempimento di cui al
medesimo primo periodo e' elevato da nove a dodici mesi)). ((Al
verificarsi dell'inadempimento)) di cui al presente comma, il
creditore e' tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al
titolare del diritto reale immobiliare, nonche' a coloro che hanno
diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile una
dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di cui al
medesimo comma, secondo quanto previsto dal presente articolo((,
precisando l'ammontare del credito per cui procede)).
6. Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione
di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale
del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la
stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto
del patto di cui al comma 1. ((Il perito procede in conformita' ai
criteri di cui all'art. 568 del codice di procedura civile. Non puo'
procedersi alla nomina di un perito per il quale ricorre una delle
condizioni di cui all'art. 51 del codice di procedura civile.)) Si
applica l'art. 1349, primo comma, del codice civile. ((Entro sessanta
giorni dalla nomina, il perito comunica, ove possibile a mezzo di
posta elettronica certificata, la relazione giurata di stima al
debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare,
al creditore nonche' a coloro che hanno diritti derivanti da titolo
iscritto o trascritto sull'immobile. I destinatari della
comunicazione di cui al periodo precedente possono, entro dieci
giorni dalla medesima comunicazione, inviare note al perito; in tal
caso il perito, entro i successivi dieci giorni, effettua una nuova
comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti.))
7. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore ha comunque
diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1 e
l'eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da
versare al titolare del diritto reale immobiliare.
8. La condizione sospensiva di inadempimento, verificatisi i
presupposti di cui al comma 5, si considera avverata al momento della
comunicazione al creditore del valore di stima di cui al comma 6
ovvero al momento dell'avvenuto versamento all'imprenditore ((della
differenza di cui al comma 2)), qualora il valore di stima sia
superiore all'ammontare del debito inadempiuto, comprensivo di tutte
le spese ed i costi del trasferimento. Il contratto di finanziamento
((o la sua modificazione a norma del comma 4)) contiene l'espressa
previsione di un ((apposito conto corrente bancario senza spese)),
intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il
creditore deve accreditare l'importo pari alla differenza tra il
valore di stima e l'ammontare del debito inadempiuto.
9. Ai fini pubblicitari connessi all'annotazione di cancellazione
della condizione sospensiva ((ai sensi dell'art. 2668, terzo comma
del codice civile)), il creditore, anche unilateralmente, rende
nell'atto notarile di avveramento della condizione una dichiarazione,
a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, con cui attesta l'inadempimento del debitore a
norma del comma 5, producendo altresi' estratto autentico delle
scritture contabili di cui all'art. 2214 del codice civile.
10. Puo' farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo
anche quando il diritto reale immobiliare gia' oggetto del patto di
cui al comma 1 sia sottoposto ad esecuzione forzata per
espropriazione. In tal caso l'accertamento dell'inadempimento del
debitore e' compiuto, su istanza del creditore, dal giudice
dell'esecuzione e il valore di stima e' determinato dall'esperto
nominato dallo stesso giudice. Il giudice dell'esecuzione provvede
all'accertamento dell'inadempimento con ordinanza, fissando il
termine entro il quale il creditore deve versare una somma non
inferiore alle spese di esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi
diritto di prelazione anteriore a quello dell'istante ovvero pari
all'eventuale differenza tra il valore di stima del bene e
l'ammontare del debito inadempiuto. Avvenuto il versamento, il
giudice dell'esecuzione, con decreto, da' atto dell'avveramento della
condizione. Il decreto e' annotato ai fini della cancellazione della
condizione, a norma dell'art. 2668 del codice civile. Alla
distribuzione della somma ricavata si provvede in conformita' alle
disposizioni di cui al libro terzo, titolo II, capo IV del codice di
procedura civile.
11. Il comma 10 si applica, in quanto compatibile, anche quando il
diritto reale immobiliare e' sottoposto ad esecuzione a norma delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
12. Quando, dopo la trascrizione del patto di cui al comma 1,
sopravviene il fallimento del titolare del diritto reale immobiliare,
il creditore, se e' stato ammesso al passivo, puo' fare istanza al
giudice delegato perche', sentiti il curatore e il comitato dei
creditori, provveda a norma del comma 10, in quanto compatibile.
13. Entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita
il creditore provvede, mediante atto notarile, a dare pubblicita' nei
registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della
condizione sospensiva.».
((13-bis. Ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di
garanzia di cui al comma 1 e' equiparato all'ipoteca.
13-ter. La trascrizione del patto di cui al comma 1 produce gli
effetti di cui all'art. 2855 del codice civile, avendo riguardo, in
luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione di cui
al comma 5».))
Art. 3 Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi
1. E' istituito presso il Ministero della giustizia un registro
elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari,
delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della
crisi. Il registro e' accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza
i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle
funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli
intermediari vigilati e della stabilita' complessiva.
2. Nel registro sono pubblicati le informazioni e i documenti
relativi:
a) alle procedure di espropriazione forzata immobiliare;
b) alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo
1942, n. 267;
c) ai procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione
dei debiti di cui all'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, nonche' ai piani di risanamento di cui all'art. 67, terzo
comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando
vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese;
d) alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al
decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39;
e) alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di
piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla legge 27
gennaio 2012, n. 3.
3. Il registro si compone di una sezione ad accesso pubblico e
gratuito e di una sezione ad accesso limitato, aventi il contenuto
che segue:
a) relativamente alle procedure di cui al comma 2, nella sezione
del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma
elettronica, in relazione alla tipologia di procedura o di strumento
di cui al comma 2, le informazioni e i documenti di cui all'art. 24,
paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2015/848 e le altre informazioni
rilevanti in merito ai tempi e all'andamento di ciascuna procedura o
strumento; all'interno di questa sezione possono essere altresi'
collocate le informazioni e i provvedimenti ((di cui all'art. 28,
quarto comma, secondo periodo,)) del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267;
b) relativamente alle procedure di espropriazione forzata
immobiliare, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese
disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti
individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ((da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto)). Nella
individuazione delle informazioni il decreto tiene conto, a fini di
tutela della stabilita' finanziaria, anche della loro rilevanza per
una migliore gestione dei crediti deteriorati da parte degli
intermediari creditizi e finanziari;
c) nella sezione del registro ad accesso limitato sono resi
disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti
relativi a ciascuna procedura o strumento di cui al comma 2,
individuate con il decreto dirigenziale di cui alla lettera b).
((4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera b), sentita la Banca
d'Italia per gli aspetti rilevanti ai fini di tutela della stabilita'
finanziaria, sono altresi' adottate le disposizioni per l'attuazione
del registro, prevedendo:
a) le modalita' di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e
consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro,
nonche' i tempi massimi della loro conservazione;
b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna
tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle
informazioni e dei documenti;
c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di
un legittimo interesse, ad accedere, anche mediante un avvocato
munito di procura, alla sezione del registro ad accesso limitato; il
contributo dovuto per l'accesso, da determinare in misura tale da
assicurare almeno la copertura dei costi del servizio, e i casi di
esenzione; e' sempre consentito l'accesso gratuito all'autorita'
giudiziaria;
d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di
documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle
informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di
tali documenti per i terzi.
5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna
tipologia di informazione e di documento in esso contenuti e di
tribunale e numero di ruolo dei procedimenti. Le disposizioni
contenute nel decreto di cui al comma 3, lettera b), assicurano che
il registro sia conforme alle disposizioni del regolamento (UE)
2015/848.))
6. Su richiesta del debitore, del curatore, del commissario
giudiziale, di un creditore, di chiunque vi abbia interesse o
d'ufficio, il giudice delegato o il tribunale competenti possono
limitare la pubblicazione di un documento o di una o piu' sue parti,
quando sia dimostrata l'esistenza di uno specifico e meritevole
interesse alla riservatezza dell'informazione in esso contenuta. La
richiesta di cui al presente comma sospende gli obblighi di
pubblicazione dei documenti o della parte di essi, oggetto della
richiesta di esenzione e, qualora la pubblicazione sia gia' avvenuta,
sospende temporaneamente l'accesso ad essi da parte degli
interessati. Nelle more della decisione, il giudice puo' imporre una
cauzione al creditore o terzo richiedente.
7. In attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo, il
Ministero della giustizia, per la progressiva implementazione e
digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed
informativa dell'Amministrazione della Giustizia, in coerenza con le
linee del Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui all'art. 1, commi 513 e 515, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, puo' avvalersi della Societa' di cui all'art.
83, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della
realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la Societa'
provvedera', tramite Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e
servizi occorrenti.
8. Per l'istituzione del registro e' autorizzata la spesa di 3,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Il Ministero della
giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca
d'Italia disciplinano con apposita convenzione, da stipulare entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i rispettivi compiti rispetto alla realizzazione,
al funzionamento e al monitoraggio del registro, nonche' l'eventuale
entita' della contribuzione finanziaria da parte della Banca
d'Italia.
Art. 4 Disposizioni in materia espropriazione forzata
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 492, terzo comma, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: «Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma
dell'art. 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione e'
inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita o
l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia
fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non
aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non
imputabile.»;
b) all'art. 503, secondo comma, dopo le parole «dell'art. 568»
sono aggiunte le seguenti: «nonche', nel caso di beni mobili, degli
articoli 518 e 540-bis»;
c) all'art. 532, secondo comma, il secondo e il terzo periodo
sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice fissa altresi' il numero
complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i
criteri per determinare i relativi ribassi, le modalita' di deposito
della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore
a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita
deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono
restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono
istanze a norma dell'art. 540-bis, dispone la chiusura anticipata del
processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui
all'art. 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente
codice.»;
d) all'art. 560:
((01) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice
dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per
opposizione ai sensi dell'art. 617, la liberazione dell'immobile
pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o
l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a
continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando
revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando
provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il
terzo che vanta la titolarita' di un diritto di godimento del bene
opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal
giorno in cui si e' perfezionata nei confronti del terzo la
notificazione del provvedimento»;))
1) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il
provvedimento e' attuato dal custode secondo le disposizioni del
giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle
formalita' di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente
alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano.
Per l'attuazione dell'ordine il giudice puo' avvalersi della forza
pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'art. 68. ((Quando
nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere
consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attivita'
imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta
al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano
appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non
inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione
si da' atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non e'
presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non
sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono
considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del
giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la
distruzione»;))
2) al quinto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
((«Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto
di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla
richiesta.)) La richiesta e' formulata mediante il portale delle
vendite pubbliche e non puo' essere resa nota a persona diversa dal
custode. La disamina dei beni si svolge con modalita' idonee a
garantire la riservatezza dell'identita' degli interessati e ad
impedire che essi abbiano contatti tra loro.»;
e) all'art. 569, quarto comma, le parole «puo' stabilire » sono
sostituite dalle seguenti: «stabilisce, salvo che sia pregiudizievole
per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della
procedura,» e dopo le parole «con modalita' telematiche» sono
aggiunte le seguenti: «, nel rispetto della normativa regolamentare
di cui all'art. 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del
presente codice»;
((e-bis) all'art. 587, primo comma, le parole: «costituisce titolo
esecutivo per il rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «e'
attuato dal custode a norma dell'art. 560, quarto comma»;))
f) all'art. 588, dopo le parole «istanza di assegnazione » sono
aggiunte le seguenti: «, per se' o a favore di un terzo,»;
g) dopo l'art. 590, e' inserito il seguente:
Art. 590-bis. - (Assegnazione a favore di un terzo). - «Il
creditore che e' rimasto assegnatario a favore di un terzo deve
dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in
udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione,
il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito
l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne
profittare. In mancanza, il trasferimento e' fatto a favore del
creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione
dell'istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono
esclusivamente a carico del creditore.»;
h) all'art. 591, secondo comma, dopo le parole «fino al limite di
un quarto» sono aggiunte le seguenti: ((«e, dopo il quarto tentativo
di vendita andato deserto, fino al limite della meta'»));
i) all'art. 596, primo comma:
1) dopo le parole: «provvede a formare un progetto di
distribuzione,» sono aggiunte le seguenti: «anche parziale,»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il progetto di
distribuzione parziale non puo' superare il novanta per cento delle
somme da ripartire. ».
((i-bis) all'art. 596, dopo il secondo comma e' aggiunto, in
fine, il seguente:
«Il giudice dell'esecuzione puo' disporre la distribuzione,
anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi
diritto all'accantonamento a norma dell'art. 510, terzo comma, ovvero
di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a
norma dell'art. 512, qualora sia presentata una fideiussione
autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei
soggetti di cui all'art. 574, primo comma, secondo periodo, idonea a
garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino
ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti
provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al
tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu' recenti
operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e
sino all'effettiva restituzione. La fideiussione e' escussa dal
custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori
che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel
caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito
del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di
controversia a norma del primo periodo del presente comma»;))
l) all'art. 615, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione e'
inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita o
l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia
fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver
potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.»;
m) all'art. 648, primo comma, la parola «concede» e' sostituita
dalle seguenti: «deve concedere».
((1-bis. All'art. 2929-bis del codice civile, i commi secondo e
terzo sono sostituiti dai seguenti:
«Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, e' stato
trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle
forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed e'
preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del
ricavato. Se con l'atto e' stato riservato o costituito alcuno dei
diritti di cui al primo comma dell'art. 2812, il creditore pignora la
cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si
estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a
far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai
creditori cui i diritti sono opponibili.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro
interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le
opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del
codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei
presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato
pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto
conoscenza del pregiudizio arrecato.
L'azione esecutiva di cui al presente articolo non puo' esercitarsi
in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente
causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione
del pignoramento».))
2. All'art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
((a) il comma 9-sexies e' sostituito dal seguente:
«9-sexies. Il professionista delegato a norma dell'art. 591-bis
del codice di procedura civile, entro trenta giorni dalla notifica
dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo
iniziale delle attivita' svolte. A decorrere dal deposito del
rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con
cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle
attivita' svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione
dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista
delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attivita'
svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo
precedente»;))
b) al comma 9-septies, primo periodo, le parole: «il rapporto
riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione
forzata» sono sostituite dalle seguenti: «i rapporti riepilogativi
previsti per i procedimenti di esecuzione forzata».
((2-bis. All'art. 23, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il rilascio
dell'immobile il concedente puo' avvalersi del procedimento per
convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo II, del
codice di procedura civile».))
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e l), si applicano
ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati
successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
((3-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare
entro il 30 giugno 2017, e' accertata la piena funzionalita' del
portale delle vendite pubbliche previsto dall'art. 161-quater delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941,
n. 1368. Il portale e' operativo a decorrere dalla pubblicazione del
decreto nella Gazzetta Ufficiale.))
4. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), n. 1), si applica
agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione
forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso
del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
((4-bis. La richiesta di visita di cui all'art. 560, quinto comma,
quarto periodo, del codice di procedura civile, introdotto dal comma
1, lettera d), numero 2), del presente articolo, e' formulata
esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche a
decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis.
5. La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica alle
vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione
o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al
comma 3-bis.))
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), si applicano
alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di
esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al
decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
7. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui alla lettera
h), si tiene conto, per il computo del numero degli esperimenti di
vendita anche di quelli svolti prima dell'entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 5 Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati
1. All'art. 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai
fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il
commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle
medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti
nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in
mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali
disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di
procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al
giudice del procedimento.».
((Art. 5 bis Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati
1. L'art. 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' sostituito dal seguente:
«Art. 179-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle
operazioni di vendita). - Presso ogni tribunale e' istituito un
elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.
Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti di cui
agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che
dimostrano di aver assolto gli obblighi di prima formazione,
stabiliti con decreto avente natura non regolamentare del Ministro
della giustizia. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi
di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma
dell'iscrizione, sono fissate le modalita' per la verifica
dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e sono
individuati il contenuto e le modalita' di presentazione delle
domande.
E' istituita presso ciascuna corte di appello una commissione, la
cui composizione e' disciplinata dal decreto di cui al primo comma.
Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di
funzionamento della commissione. L'incarico di componente della
commissione ha durata triennale, puo' essere rinnovato una sola volta
e non comporta alcuna indennita' o retribuzione a carico dello Stato,
ne' alcun tipo di rimborso spese.
La commissione provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio
della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di
iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione
dall'elenco.
La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida
generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e
di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili e il Consiglio nazionale notarile.
La commissione esercita le funzioni di cui al terzo comma, anche
tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui
all'art. 16-bis, commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221. Valuta altresi' i motivi per i quali sia stato
revocato l'incarico in una o piu' procedure esecutive.
Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico puo' essere conferito
a persona non iscritta in alcun elenco; nel provvedimento di
conferimento dell'incarico devono essere analiticamente indicati i
motivi della scelta. Per quanto non disposto diversamente dal
presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli
13 e seguenti in quanto compatibili. I professionisti cancellati
dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel
triennio successivo».
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
e' autorizzata la spesa di € 41.600 per l'anno 2016 e di € 72.800 per
l'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per
gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti gli importi delle quote di
partecipazione individuale ai corsi di formazione e di aggiornamento
di cui all'art. 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
citato regio decreto n. 1368 del 1941, nonche' le modalita' di
pagamento delle stesse, da versare su apposito capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione
allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
Gli importi sono stabiliti in misura tale da garantire l'integrale
copertura delle spese connesse all'organizzazione ed al funzionamento
dei corsi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione
del decreto del Ministro della giustizia di cui al citato art.
179-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le operazioni
di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti
iscritti nell'elenco di cui al predetto art. 179-ter, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.))
Art. 6 Modifiche alla legge fallimentare
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 40, dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente:
«Il comitato dei creditori si considera costituito con
l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei
suoi componenti, senza necessita' di convocazione dinanzi al curatore
ed anche prima della elezione del suo presidente.»;
b) all'art. 95, terzo comma, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: «In relazione al numero dei creditori e alla entita' del
passivo, il giudice delegato puo' stabilire che l'udienza sia svolta
in via telematica con modalita' idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche
utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della
procedura da soggetti terzi.»;
c) all'art. 104-ter, decimo comma, e' inserito, in fine, il
seguente periodo: «E' altresi' giusta causa di revoca, in presenza di
somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto
dell'obbligo di cui all'art. 110 primo comma.»;
((c-bis) all'art. 110:
1) al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'art. 98, il
curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma,
indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili
nonche' le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della
procedura di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima
richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 574, primo
comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a
garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino
ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti
provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui
all'art. 98, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca
centrale europea alle sue piu' recenti operazioni di rifinanziamento
principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva
restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano
anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle
somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in
parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di
controversia a norma dell'art. 98»;
2) al quarto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «; non si fa luogo ad accantonamento qualora sia
presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del
terzo periodo del primo comma, idonea a garantire la restituzione di
somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo,
risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura
prevista dal predetto terzo periodo del primo comma»;))
d) all'art. 163, secondo comma, dopo il n. 2) e' aggiunto il
seguente: «2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entita'
del passivo, puo' stabilire che l'adunanza sia svolta in via
telematica con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e
l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le
strutture informatiche messe a disposizione della procedura da
soggetti terzi»;
e) all'art. 175 comma secondo, e' inserito, in fine, il seguente
periodo: «Quando il tribunale ha disposto che l'adunanza sia svolta
in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle
eventuali proposte concorrenti e' disciplinata con decreto, non
soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni
prima dell'adunanza.».
Art. 7 Societa' per la Gestione di Attivita' S.G.A. S.p.a.
1. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della
Societa' per la Gestione di Attivita' S.G.A. S.p.A., istituita nel
quadro degli interventi di risanamento, ristrutturazione e
privatizzazione del Banco di Napoli di cui al decreto-legge 24
settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588 (di seguito anche
«SGA»), per le quali e' attribuito al Ministero dell'economia e delle
finanze il diritto di pegno ai sensi dell'art. 3, comma 6-bis, del
decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588, sono
interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A
fronte del trasferimento, sara' riconosciuto un corrispettivo non
superiore ad € 600.000 pari al valore nominale delle azioni
trasferite, determinato sulla base di una relazione giurata di stima
prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e
qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e
delle finanze.
2. Successivamente all'acquisizione da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, la SGA puo' acquistare sul mercato
crediti, partecipazioni e altre attivita' finanziarie, nonche'
compiere le ulteriori attivita' previste dallo statuto, fermo il
rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dalla normativa
applicabile allo svolgimento di determinate tipologie di servizi nei
confronti del pubblico. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge sono abrogati i commi 6 e 6-bis dell'art. 3 del
decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588. Lo
statuto della SGA e' adeguato alle disposizioni del presente
articolo.
Capo II Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione
Art. 8 Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intendono per:
a) «investitore»: la persona fisica, l'imprenditore individuale,
anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis
causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati
indicati nell'art. 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(di seguito: «Legge di stabilita' per il 2016»), nell'ambito di un
rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha
emessi;
b) «Banca in liquidazione» o «Banca»: la Cassa di Risparmio di
Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle
Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca
popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a. in liquidazione coatta
amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in
liquidazione coatta amministrativa;
c) «Nuova Banca»: la ((Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara
S.p.a.,)) la Nuova Banca delle Marche S.p.a., la Nuova Banca
dell'Etruria e del Lazio S.p.a., la Nuova Cassa di risparmio di
Chieti S.p.a., istituite dall'art. 1 del decreto-legge 22 novembre
2015, n. 183;
d) «Fondo di solidarieta'»: il Fondo istituito dall'art. 1, comma
855, della legge di stabilita' per il 2016;
e) «Fondo»: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale
gestore del Fondo di solidarieta' di cui alla lettera d);
f) «prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento
relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti
finanziari subordinati»: la prestazione di ciascuno dei servizi ed
attivita' di cui all'art. 1, comma 5, e all'art. 25-bis del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di
cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ove nella
prestazione di tale servizi o attivita' sono stati in qualsiasi forma
e con qualsiasi modalita' acquistati o sottoscritti dall'investitore
i suddetti strumenti finanziari subordinati, nell'ambito di un
rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;
g) «MTS»: il Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato
(MTS) gestito dalla Societa' per il Mercato dei Titoli di Stato - MTS
S.p.A.
Art. 9 Accesso al Fondo di solidarieta' con erogazione diretta
1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di
cui all'art. 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014
e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in
liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo
forfettario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al
ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) patrimonio mobiliare di proprieta' dell'investitore di valore
inferiore a 100.000 euro;
b) ammontare del reddito ((complessivo)) dell'investitore ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno ((2014))
inferiore a 35.000 euro.
2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera
a), risulta dalla somma di:
a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi
gli strumenti finanziari di cui all'art. 8, comma 1, lettera a),
calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale
per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre
2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione
sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni per la
compilazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
b) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti
finanziari di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data
della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto degli oneri
e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.
3. L'importo dell'indennizzo forfetario e' pari all'80 per cento
del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di
cui all'art. 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno
2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in
liquidazione, al netto di:
a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione di
acquisto;
b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti
finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del
tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria
equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione
lineare di Buoni del tesoro poliennali in corso di emissione aventi
durata finanziaria piu' vicina.
4. Ai fini del calcolo della differenza di cui al comma 3, lettera
b), il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e' rilevato
alla data di acquisto o di sottoscrizione, mentre il rendimento del
Buono del tesoro poliennale di durata finanziaria equivalente o dei
BTP usati per l'interpolazione e' determinato sulla base della loro
quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato
dei titoli di Stato MTS.
5. L'importo di cui al comma 3, lettera b), e' calcolato
moltiplicando tra loro:
a) la differenza tra i rendimenti di cui al comma 4;
b) gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di acquisto
o di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data
del provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione;
c) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti
finanziari subordinati al netto di oneri e spese direttamente
connessi all'operazione di acquisto.
6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario deve essere
presentata, a pena di decadenza, ((entro sei mesi)) dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La
presentazione di tale istanza non consente il ricorso alla procedura
arbitrale di cui all'art. 1, commi da 857 a 860 della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
7. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario e'
indirizzata al Fondo. Nell'istanza sono indicati: 7. Identico.
a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche
digitale;
b) la Banca in liquidazione presso la quale l'investitore ha
acquistato gli strumenti finanziari subordinati;
c) gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con
indicazione della quantita', del controvalore, della data di
acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e spese direttamente
connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice
ISIN.
8. L'investitore allega all'istanza i seguenti documenti:
a) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari
subordinati;
b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto;
c) attestazione degli ordini eseguiti;
d) (( (soppressa) ));
e) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare,
calcolato ai sensi del comma 2, ovvero sull'ammontare del reddito di
cui al comma 1, lettera b), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsita'
negli atti a norma dell'art. 76 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000.
((8-bis. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 8, le banche di cui all'art.
8, comma 1, lettere b) e c), sono tenute a consegnarne copia
all'investitore, entro quindici giorni dalla data della sua
richiesta.))
9. Il Fondo verifica la completezza della documentazione e, sulla
base di questa, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1,
calcola l'importo dell'indennizzo ai sensi del comma 3 e procede alla
liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.
10. Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo
di solidarieta' e che non hanno presentato l'istanza di erogazione
dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono
esperire, in via alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale
di cui all'art. 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208. L'attivazione della procedura arbitrale preclude la
possibilita' di esperire la procedura di cui ai commi da 1 a 9. Ove
questa sia stata gia' attivata la relativa istanza e' improcedibile.
L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da
1 a 9 in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data
del 12 giugno 2014 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi
investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti
finanziari acquistati oltre la suddetta data.
Art. 10 Disposizioni transitorie ed abrogazione di norme
1. All'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 856 e' sostituito dal seguente: «856. Il Fondo di
solidarieta' e' alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie
connesse alla corresponsione delle prestazioni dal Fondo
interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'art. 96
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.»;
b) al comma 857, le parole: «novanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «centottanta giorni».
Capo III Altre disposizioni finanziarie
Art. 11 1. Le imprese interessate dalle disposizioni di cui all'art. 2,
commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
come successivamente integrato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, possono optare, con riferimento all'ammontare di attivita' per
imposte anticipate pari alla differenza di cui al successivo comma 2,
per il mantenimento dell'applicazione delle predette disposizioni al
ricorrere delle condizioni ivi previste. ((L'opzione e' irrevocabile,
comporta l'obbligo del pagamento di un canone annuo fino
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029 e si considera esercitata
con il versamento di cui al comma 7. Il canone e' deducibile ai fini
delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene
il pagamento.))
2. Il canone e' determinato annualmente applicando l'aliquota
dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attivita'
per imposte anticipate e le imposte versate.
3. L'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui al
comma 2 e' determinato ogni anno sommando algebricamente:
a) la differenza, positiva o negativa, tra le attivita' per
imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 del citato
art. 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, iscritte in bilancio alla
fine dell'esercizio e quelle iscritte alla fine dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2007;
b) le attivita' per imposte anticipate trasformate in credito
d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui ai predetti commi da 55
a 57 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010.
4. Ai fini della determinazione delle imposte versate di cui al
comma 2 si tiene conto dell'IRES, comprese le relative addizionali,
versata con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2008 e ai successivi, e dell'IRAP versata con riferimento ai periodi
d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e ai successivi. Si tiene
altresi' conto dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10,
10-bis e 10-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versate con riferimento al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi, fino al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
5. Se le imposte versate di cui al comma 4 superano le attivita'
per imposte anticipate di cui al comma 3, il canone non e' dovuto.
6. In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al
consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del
predetto testo unico delle imposte sui redditi, ai fini della
determinazione della differenza di cui al comma 2, per imposte
versate si intendono l'IRES ((versata in proprio o in qualita' di
consolidanti)), le addizionali all'IRES, l'IRAP e le imposte
sostitutive di cui al comma 4 versate dai soggetti partecipanti al
consolidato che rientrano tra le imprese di cui al comma 1;
l'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma 3
e' dato dalla somma dell'ammontare delle attivita' per imposte
anticipate di cui al comma 3 delle singole imprese di cui al comma 1
partecipanti al consolidato.
7. Il versamento del canone e' effettuato per ciascun esercizio
entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi
a decorrere dal periodo d'imposta in corso al ((31 dicembre 2016. Per
il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 il versamento e'
effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza applicazione
dell'art. 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435)). In caso di
partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al consolidato
nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del citato testo unico
delle imposte sul redditi, il versamento e' effettuato dalla
consolidante.
8. Qualora a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 le
imprese di cui al comma 1 abbiano incrementato le attivita' per
imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 dell'art. 2
del citato decreto-legge n. 225 del 2010, in qualita' di societa'
incorporante o risultante da una o piu' fusioni o in qualita' di
beneficiaria di una o piu' scissioni, ai fini della determinazione
dell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma
3, si tiene conto anche delle attivita' per imposte anticipate
iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 nei
bilanci delle societa' incorporate, fuse o scisse e delle attivita'
per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta dalle
societa' incorporate, fuse o scisse; ai fini della determinazione
delle imposte versate di cui al comma 4 si tiene conto anche delle
imposte versate dalle societa' incorporate, fuse o scisse.
9. A partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2015, le imprese interessate dalle disposizioni di cui
all'art. 2, commi da 55 a 57, del citato decreto-legge n. 225 del
2010, che non abbiano esercitato l'opzione entro i termini ((di cui
al comma 7)) e che incorporino o risultino da una o piu' fusioni di
altre imprese, oppure siano beneficiarie di una o piu' scissioni
possono esercitare l'opzione di cui al medesimo comma 1 entro un mese
dalla chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la
fusione o la scissione.
10. Se non e' effettuata l'opzione di cui al comma 1, i commi da 55
a 57 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, si
applicano all'ammontare delle attivita' per imposte anticipate
iscritte in bilancio diminuite della differenza, se positiva, di cui
al comma 2. In caso di partecipazione al consolidato fiscale, la
predetta differenza viene attribuita alle societa' partecipanti in
proporzione alle attivita' per imposte anticipate di cui ai citati
commi da 55 a 57 detenute da ciascuna di esse.
11. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione
del canone di cui al comma 1, nonche' per il relativo contenzioso, si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
12. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo
13. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo valutate in
224,3 milioni di euro per l'anno 2016, in 101,7 milioni di euro per
l'anno 2017, in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni
di euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in
58,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,1 milioni di euro per
l'anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 22 milioni
di euro per l'anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in
15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per
l'anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, sono destinate:
a) quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di
cui all'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni;
b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui
all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge 28 dicembre
2015, n. 208;
c) quanto a 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 128 milioni
di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in
80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6 milioni di euro per
l'anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 32,2 milioni
di euro per l'anno 2023, in 22 milioni di euro per l'anno 2024, in
17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 15,8 milioni di euro per
l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,8 milioni
di euro per l'anno 2028, al Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12 Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione
professionale del personale del credito
1. Limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalita'
di finanziamento prevista dall'art. 33, comma 3, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la finalita' di cui al comma 9
lettera b) dell'art. 26 del medesimo decreto n. 148 del 2015, con
riferimento al Fondo di solidarieta' per la riconversione e
riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e
del reddito del personale del credito, puo' essere riconosciuta, nel
quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. L'operativita'
delle disposizioni di cui al primo periodo e' subordinata
all'emanazione del regolamento di adeguamento della disciplina del
Fondo, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Dall'attuazione di quanto previsto
dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
((Art. 12 bis Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di impresa
1. All'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 21 febbraio 1991,
n. 52, le parole: «o un soggetto, costituito in forma societaria, che
svolge l'attivita' di acquisto di crediti da soggetti del proprio
gruppo che non siano intermediari finanziari» sono sostituite dalle
seguenti: «o un soggetto, costituito in forma di societa' di
capitali, che svolge l'attivita' di acquisto di crediti, vantati nei
confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non
siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei
confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le
riserve di attivita' previste ai sensi del citato testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia».))
Capo IV Copertura finanziaria
Art. 13 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 6, 3, comma 8 e 7,
pari complessivamente a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 3,6
milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l'anno
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,7 milioni di
euro per l'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia e, quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 3,6
milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l'anno
2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.