Strade - uso della strada pubblica - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13858 del 07/07/2016
Decisione del comune di apporre barriere spartitraffico - Posizione giuridica vantata dal privato - Diritto soggettivo al mantenimento della viabilità nella situazione anteriore - Configurabilità - Esclusione - Interesse di fatto.
A fronte delle decisioni assunte dalla P.A. in materia di viabilità urbana, il cittadino, non beneficiario di uno specifico provvedimento concessorio, può vantare solo un interesse di fatto all'uso del bene demaniale in conformità alla sua destinazione, sicché il privato, ove il comune - nell'esercizio delle proprie competenze amministrative e, dunque, in vista di finalità pubblico interesse, inerenti la manutenzione, il controllo e la regolamentazione delle strade pubbliche - proceda all'apposizione di una barriera spartitraffico con funzione di contenimento e protezione delle semicarreggiate, non vanta alcun diritto soggettivo al mantenimento dello "status quo ante", cioè all'utilizzazione della strada nelle stesse condizioni che la caratterizzavano in precedenza.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13858 del 07/07/2016