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Cartella clinica del defunto e diritti del convivente

-Privacy - Cartella clinica del defunto e diritti del convivente Il convivente o la convivente di una persona defunta, che intende fare chiarezza in sede giudiziaria sull’operato del personale medico della struttura sanitaria dove questa era in cura, ha diritto di accedere alla sua cartella clinica. (Garante per la protezioni dei dati personali - Newsletter n. 330c del 30 ottobre 2009)

Privacy - Cartella clinica del defunto e diritti del convivente -

Il convivente o la convivente di una persona defunta, che intende fare chiarezza in sede giudiziaria sull’operato del personale medico della struttura sanitaria dove questa era in cura, ha diritto di accedere alla sua cartella clinica. (Garante per la protezioni dei dati personali - Newsletter n. 330c del 30 ottobre 2009)

È quanto ha stabilito il Garante della privacy accogliendo il ricorso di un cittadino che denunciava l’inerzia di un ospedale universitario di fronte alle ripetute richieste di informazioni sulle cure ricevute dalla compagna deceduta. Il convivente, che pure era stato autorizzato con delega dalla donna a conoscerne il quadro clinico fin dall’inizio del ricovero, ha quindi deciso di rivolgersi all’Autorità ribadendo le medesime istanze.

La direzione dell’ospedale, invitata dal Garante a dare seguito alle richieste del ricorrente, ha giustificato il suo diniego affermando che il convivente, in base al regolamento interno, non rientra tra i congiunti prossimi e non è quindi legittimato ad ottenere, in caso di morte, la documentazione sanitaria del paziente. Il policlinico ha inoltre fatto presente che alcuni parenti della defunta, contattati appositamente dalla struttura, non avrebbero autorizzato la consegna della documentazione a terze persone non aventi diritto.

L’Autorità ha ritenuto invece legittima l’istanza del convivente e ha accolto le sue richieste in base all’art. 9, comma 3, del Codice della privacy che riconosce tale diritto, riferito a dati personali concernenti persone decedute, a “chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”. Il ricorrente, legato alla paziente scomparsa da un documentato rapporto di convivenza (riconosciuto anche dalla struttura sanitaria presso cui la donna era stata ricoverata), ha infatti manifestato l’intenzione di accedere a questi dati proprio perché necessari ad intraprendere le azioni legali più opportune per accertare eventuali inadempienze o negligenze del personale medico. Alla luce del diritto riconosciuto dalla normativa sulla privacy, anche il rifiuto opposto dall’ospedale sulla base del diniego (peraltro non documentato), espresso dagli eredi della defunta, non trova dunque giustificazione. Il Garante ha ordinato al policlinico di far accedere il convivente a tutti i dati della paziente contenuti nella cartella clinica - ed in ogni altro documento concernente il ricovero, il periodo di degenza e il suo successivo decesso - e ha disposto che le spese sostenute per il procedimento vengano liquidate dal policlinico direttamente a favore del ricorrente.

Internet e minori: Consiglio d’Europa, ok ai filtri, ma più impegno da parte degli Stati - La sicurezza dei minori che utilizzano Internet deve essere garantita in primo luogo da chi produce i contenuti di Internet. Occorre tuttavia anche una decisa opera di sensibilizzazione e di controllo da parte di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti. (Garante per la protezioni dei dati personali - Newsletter n. 330 del 30 ottobre 2009)

L’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, a Strasburgo, ha approvato recentemente una Raccomandazione rivolta agli Stati membri del Consiglio d’Europa ed ai Parlamenti nazionali, per richiamare l’attenzione sulla necessità e l’opportunità di fare di più per garantire la navigazione sicura dei minori su Internet (http://assembly.coe.int/...). Il mutamento provocato da Internet e dalle nuove tecnologie nelle abitudini di vita e nell’apprendimento dei minori è enorme, come ormai più volte sottolineato, e comporta una vera e propria rivoluzione del concetto di privacy e vita personale. I minori vivono sempre più su Internet (metaforicamente e in senso reale) e compiono il proprio percorso di crescita attraverso mondi virtuali spesso senza regole chiare o precise. D’altro canto, sta riducendosi l’impatto dei media tradizionali (giornali, radio, televisione) quali veicoli di sensibilizzazione e modelli di comportamento.

Questo vale anche per la tutela della privacy e della vita privata, messe a rischio – come ricorda il Consiglio – dall’assenza di regole definite e dalle pratiche spesso aggressive di profilazione e marketing online mirate ai minori senza che questi siano in grado di difendersi adeguatamente.

Per tali motivi il Consiglio ha delineato una strategia articolata. In primo luogo, è opportuno creare “spazi sicuri” per i minori mediante l’utilizzazione della tecnologia per aumentare la sicurezza dei minori (filtri, dispositivi di limitazione degli accessi) coinvolgendo il mondo industriale e delle imprese. In secondo luogo, è necessario promuovere attività di sensibilizzazione attraverso l’azione congiunta delle aziende che operano su Internet e dei governi nazionali. Il Consiglio chiede poi ai produttori di contenuti online e all’industria dei media di mettere a punto ed applicare codici di condotta per la tutela della privacy, la promozione di attività commerciali appropriate per i minori e la sensibilizzazione sui contenuti nocivi e dannosi, anche attraverso centri di ascolto e linee telefoniche dedicate.

Il Consiglio invita infine tutti i Paesi membri a ratificare la convenzione sul cybercrime, adottata nel 2001 ma non ancora in vigore in molti Stati europei (in Italia è stata ratificata con legge 48/2008) e segnala l’opportunità di valutare un inasprimento delle norme sulla responsabilità degli Internet provider per i contenuti illeciti o dannosi.