Tessera sanitaria nella carta nazionale dei servizi - P.a
Tessera sanitaria nella carta nazionale dei servizi - P.a.: Carta nazionale dei servizi e tutele per i cittadini (Garante della privacy N. 336a del 18 marzo 2010)
Tessera sanitaria nella carta nazionale dei servizi - P.a.: Carta nazionale dei servizi e tutele per i cittadini (Garante della privacy N. 336a del 18 marzo 2010)
P.a.: Carta nazionale dei servizi e tutele per i cittadini
Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato via libera allo schema di decreto sulle modalità di assorbimento della tessera sanitaria nella carta nazionale dei servizi, predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, ma ha chiesto alcune garanzie per rafforzare la tutela dei dati dei cittadini: in particolare, misure di sicurezza e procedure uniformi per l’attivazione e la gestione della carta.
Il decreto consente alle Regioni, mediante il ricorso ad un’unica tessera con microprocessore (smart card) che riunisce le funzioni di tessera sanitaria (TS) e carta nazionale dei servizi (CNS), di diffondere con modalità omogenee uno strumento sicuro per l’accesso ai servizi in rete. Sino ad oggi tale strumento elettronico "multiuso", infatti, è stato adottato in forma sperimentale e con modalità diverse solo in alcuni Comuni e Regioni, permettendo ai cittadini l’accesso telematico ai differenti servizi di volta in volta offerti dalla pubblica amministrazione (prenotazione di prestazioni specialistiche, pagamenti di ticket sanitari on-line, accesso ai servizi dei Centri per l'impiego, visualizzazione dei propri dati fiscali, verifica delle pratiche edilizie etc.).
Il Garante, nell’esprimere parere favorevole sullo schema di decreto, ha chiesto che tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che decideranno di avvalersi del nuovo strumento, adottino gli standard di sicurezza previsti dal Codice privacy e procedure uniformi di attivazione e gestione delle carte. L’Agenzia delle entrate dovrà mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni coinvolte nell’erogazione dei servizi CNS solo le informazioni indispensabili per tale erogazione, evitando così l’accesso a dati non pertinenti.. Per evitare che si instauri un flusso informativo diretto tra le singole Asl e l’Anagrafe tributaria non previsto dalla normativa vigente, il Garante ha suggerito che i dati anagrafici e i codici fiscali del cittadino, necessari per l’attribuzione della tessera, siano aggiornati dalle stesse Asl mediante consultazione dell’apposito archivio regionale.