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Atto pubblico notarile - Surrogato della sottoscrizione

Dichiarazione di impossibilità a sottoscrivere menzionata in rogito - Contestazione - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20209 del 16/11/2012


Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20209 del 16/11/2012

In tema di atto pubblico notarile, ai sensi dell'art. 51, n. 10, della legge n. 89 del 1913, la sottoscrizione della parte è surrogabile dalla dichiarazione di impossibilità a sottoscrivere, resa dalla parte stessa al notaio e da questi menzionata nel rogito, ma, qualora la veridicità della dichiarazione di impedimento sia contestata, il giudice non può limitarsi a constatare la formale presenza del surrogato della sottoscrizione, dovendo accertare, invece, se sussista la dedotta falsità della causa impeditiva, se essa costituisca, di per sé o in concorso con altre circostanze, indice del rifiuto della parte di approvare il contenuto negoziale del documento e se la falsità della dichiarazione sia opponibile alla controparte.

(Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva affermato l'idoneità, quale surrogato della sottoscrizione, della dichiarazione dell'alienante di essere "illetterato", dichiarazione accompagnata da inutili tentativi di apposizione della firma).