notifica della cartella esattoriale spedita direttamente dalla società di riscossione
Un clamoroso abbaglio della Suprema Corte non può cambiare l’orientamento già espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro di Gian Paolo Stanizzi Avvocato del Foro di Catanzaro
Già nell’anno 2010, precisamente con la sentenza n. 350/1/10, la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro si era espressa sulla impossibilità della notifica della cartella esattoriale spedita direttamente dalla società di riscossione, senza la compilazione della relata di notifica, né, tantomeno, dell’ausilio dei soggetti elencati dall’art. 26 del DPR 602/1973.
Ed infatti, il citato Giudice tributario così aveva statuito:
“l’art. 26 del DPR 602/1973 consente la notifica della cartella esattoriale, MEDIANTE RACCOMANDATA A.R., MA SEMPRE PER IL TRAMITE DI UN SOGGETTO ABILITATO”.
Scrive, ancora, la sentenza citata: “Sono a tal fine illuminanti gli artt. 148 e 149 cpc e l’art. 3 della legge 890/82, che specifica le singole formalità che l’intermediario qualificato ( l’Ufficiale Giudiziario) deve compiere quando ricorre per la notificazione all’Ufficio postale a cominciare dalla stesura della relazione di notifica sull’originale e sulla copia dell’atto. Poichè nulla di tutto ciò si è in concreto verificato, NE CONSEGUE LA NULLITA’ INSANABILE DELLA NOTIFICA”.
La pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro era stata così perentoria che la società di riscossione non ha proceduto ad impugnare la sentenza, nonostante il considerevole importo – circa € 300.000,00 di IVA non versata– portato dalla cartella esattoriale dichiarata inesistente con la sentenza n. 350/01/10.
E’ evidente, quindi, che la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 1091/2013, sbandierata da un sito telematico come un passepartout per la società di riscossione di “notificare” direttamente al contribuente la cartella esattoriale senza l’ausilio dei soggetti elencati dall’art. 26 del DPR 602/1973 è frutto di un’errata applicazione della norma dettata dall’art. 26 del DRP 602/1973, nell’attuale formulazione.
Ed infatti, una semplice ed obiettiva lettura della norma in esame – l’art. 26 del DPR 602/1973, confrontata con quanto scritto dalla Suprema Corte nella sentenza n. 1091 del 17 gennaio 2013 e con quanto scritto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro nella citata sentenza n. 350/01/10- porta a ritenere che, alla data odierna, non sia assolutamente possibile la notifica diretta da parte del concessionario, senza l’intermediazione dei soggetti elencati dall’articolo 26 del DPR 602/1973.
Leggiamo la sentenza n. 1091/2013, che estraggo e trascrivo nella parte che riguarda la questione della notifica:
“ 3. Procedendo, quindi, all'esame del ricorso principale proposto da B.P., con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, si censura il capo della sentenza impugnata con cui era stata ritenuta valida la notificazione della cartella esattoriale in quanto realizzata nel pieno rispetto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, costituente disciplina speciale e derogatoria della L. n. 990 del 1992. In particolare, secondo la prospettazione difensiva la notificazione della cartella, mancando la relata di notificazione, sarebbe inesistente e, quindi, insuscettibile di sanatoria anche a seguito della costituzione in giudizio del contribuente.
2.1. Il motivo è infondato.
La cartella esattoriale può essere notificata, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, anche direttamente da parte del concessionario; mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 , è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, manchino nell' avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido poichè la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 27.5.2011 n. 11708).”
E’ evidente dalla lettura della sentenza che la Suprema Corte abbia applicato per la decisione del gennaio 2013 la vecchia formulazione dell’articolo 26 il quale così recitava:
……..“ La notificazione puo' essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevi- mento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo.”
La Suprema Corte doveva applicare, al contrario, nel giudizio che ha portato alla sentenza n. 1091 del 17 gennaio 2013, la norma dell’art. 26 del DPR 602/1973 la cui attuale formulazione ha cancellato le parole “da parte dell’esattore” e non consente più al concessionario la diretta spedizione della cartella esattoriale a mezzo raccomandata; così, infatti, si legge:” Art. 26. Notificazione della cartella di pagamento - La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e'notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.”
Ed allora, giunga un plauso, da parte di questo modesto redattore, ai Giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro per la corretta lettura e la corretta applicazione della norma dell’art 26 del DPR 602/1973.