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Scuole - Personale non insegnante

Collaboratori scolastici già inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento - Nuovi aspiranti - Diritto di precedenza dei primi - Limiti - Graduatorie provinciali ad esaurimento non ripartite in fasce - Esclusione - Fondamento - Conseguenza - Inserimento "a pettine" dei nuovi aspiranti. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 698 del 14/01/2013

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 698 del 14/01/2013

 

In materia di personale ATA, i collaboratori scolastici già inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento finalizzate al conferimento delle supplenze temporanee ed annuali, in caso di accesso alle graduatorie di nuovi aspiranti, hanno, ai sensi degli artt. 4 e 7 del d.m. 19 aprile 2001 n. 75, un diritto di precedenza limitatamente alle graduatorie di circolo o di istituto e non anche, in assenza di specifica indicazione normativa (e a differenza di quanto previsto per il personale docente dal d.m. 27 marzo 2000 n. 123), per gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento non ripartite in fasce, dovendosi ritenere che una diversa soluzione comporterebbe - in coerenza con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 41 del 2011 - un irragionevole sacrificio del criterio meritocratico nel reclutamento del personale scolastico. Ne consegue che, ai fini della collocazione dei nuovi aspiranti nelle suddette graduatorie, trova applicazione lo strumento tecnico dell'inserimento "a pettine", in relazione all'insieme dei titoli fatti valere.