Assegno sociale - Cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno - Diritto al beneficio - Allontanamento temporaneo - Irrilevanza - Fondamento.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, prevista dall'art. 39, comma 1, della l. n. 40 del 1998, non richiede per questi ultimi il requisito della stabile dimora, sicché è irrilevante l'allontanamento temporaneo dello straniero in possesso dei predetti requisiti, in quanto, ove si versi in tema di provvidenza destinata a fare fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio di non discriminazione posto dall'art. 14 della Convenzione dei diritti dell'uomo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17397 del 29/08/2016