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contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto

Vendita del fondo in pendenza del termine per il pagamento del prezzo - Esercizio del diritto di riscatto da parte del coltivatore - Ammissibilità - Domanda di accertamento dell'avvenuto trasferimento o di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. - Configurabilità - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8938 del 12/04/2013

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8938 del 12/04/2013

 

In materia di contratti agrari, laddove il proprietario venda il fondo a terzi dopo l'accettazione della proposta di alienazione da parte del coltivatore ed in pendenza del termine per il pagamento del prezzo, agli effetti dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, il coltivatore può esercitare il diritto di riscatto, pur trattandosi di ipotesi non espressamente prevista dal legislatore a tal fine, dovendosi, per contro, rigettare la pretesa dello stesso volta a conseguire l'accertamento dell'avvenuto trasferimento in proprio favore della proprietà del terreno in contestazione, ovvero una sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ..