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Ztl: sui contrassegni niente nominativi per le ditte individuali

l contrassegno per il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato (Ztl) non può contenere, nella parte visibile a tutti, i dati che identificano direttamente l'interessato, anche nel caso di intestazione a ditte individuali. - Garante della privacy - newsletter n. 373 del 24 maggio 2013


Ztl: sui contrassegni niente nominativi per le ditte individuali

Il contrassegno per il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato (Ztl) non può contenere, nella parte visibile a tutti, i dati che identificano direttamente l'interessato, anche nel caso di intestazione a ditte individuali.

Lo ha precisato il Garante [doc. web n. 2439150] a seguito della segnalazione di un cittadino che lamentava come sui contrassegni forniti agli agenti di commercio per l'accesso e la sosta nella Ztl della sua città venisse apposto, oltre ad un ologramma per la lettura ottica e alla targa dell'autovettura, anche il nome e cognome dell'interessato. Interpellato dal Garante, il servizio competente del Comune aveva spiegato che effettivamente per i titolari di aziende di commercio e servizi era stata prevista l'apposizione sui contrassegni della ragione sociale dell'azienda che, qualora venisse esercitata in forma di impresa individuale, doveva contenere almeno la sigla o il cognome dell'imprenditore.

Il trattamento è pero risultato illecito. Come ha spiegato l'Autorità, l'apposizione sui contrassegni della ragione sociale dell'azienda individuale, essendo in questo caso idonea a identificare direttamente l'interessato, configura un trattamento di dati riguardanti le persone fisiche. Questi dati, in base al Codice privacy, non possono essere indicati sulla parte visibile dei contrassegni rilasciati per la circolazione o la sosta dei veicoli nelle Ztl, i quali devono contenere invece solo informazioni indispensabili a individuare l'autorizzazione rilasciata.

L'Autorità ha dunque prescritto al Comune di non apporre in futuro sulla parte dei contrassegni che devono essere esposti sui veicoli, il nome e cognome dell'interessato eventualmente contenuti nella ragione sociale dell'azienda esercitata in forma di impresa individuale, ma di indicare solo i dati riguardanti l'autorizzazione. Il Comune ha sei mesi di tempo per adempiere.

Il Garante, infine, si è riservato con autonomo provvedimento, di verificare i presupposti per contestare al comune la violazione amministrativa concernente la diffusione di dati personali in mancanza di idonei presupposti normativi.livello di privacy nella cooperazione con Paesi extra europei.