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Assistenza e beneficenza pubblica - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18762 del 23/09/2016

Barriere architettoniche - Diritto all'eliminazione in base a normativa statale e regionale - Sussistenza - Assenza di normativa regolamentare di dettaglio idonea a consentirne l'esercizio - Irrilevanza - Fattispecie in tema di sportello bancomat sito in edificio privato aperto al pubblico.

In materia di eliminazione di barriere architettoniche, ai sensi dell'art. 24 della l. n. 104 del 1992 e della l. n. 13 del 1989, oltre che delle leggi della Regione Toscana n. 1 del 2005, art. 37 lett. g), e n. 47 del 1991 (applicabili "ratione temporis"), qualora si verta in una situazione di fatto in cui le norme di queste leggi prevedano come obbligatoria l'accessibilità in favore delle persone con disabilità, questa dovrà comunque essere assicurata, anche in mancanza di norme regolamentari di dettaglio sulle caratteristiche tecniche che - in tutto o in parte - luoghi, spazi, parti, attrezzature o componenti di un edificio debbano avere per consentire l'accesso. (Principio affermato in relazione ad un dispositivo "bancomat", installato da un istituto di credito nell'edificio privato aperto al pubblico, sede di una propria agenzia, avente caratteristiche tali da non permettere al disabile di usufruire del relativo servizio e perciò costituente ostacolo da eliminare, pur in assenza di specifiche norme regolamentari relative alla predisposizione dell'apparecchio da parte della banca).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18762 del 23/09/2016