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Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - in genere – Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20257 del 07/10/2016

Appello sull'esclusione del requisito sanitario - Requisito socio economico - Verifica d'ufficio - Necessità - Fattispecie.

 

In tema di prestazioni di invalidità civile, nel caso in cui il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda,senza alcuna pronuncia sul requisito socio economico, e l'interessato abbia appellato in ordine all'esclusione della sussistenza del requisito sanitario, la carenza del requisito socio economico è deducibile per la prima volta in appello e deve comunque essere rilevata d'ufficio dal giudice di secondo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva riconosciuto l'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 della l. n. 118 del 1971, a fronte di una domanda di ripristino di pensione di inabilità ex art. 12 della stessa legge, senza verificare la sussistenza del requisito dell'incollocazione al lavoro).

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20257 del 07/10/2016