Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) – Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14157 del 11/07/2016
"Status" di rifugiato politico - Riconoscimento - Presupposti - Onere probatorio - Contenuto - Fattispecie.
Requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la "credibilità" dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, ritenendo non assolto l'onere probatorio da parte dell'istante che aveva allegato i fatti integranti la persecuzione in modo generico, senza precisare quali e quanti soggetti lo avrebbero minacciato, né riuscendo a dare una collocazione temporale agli eventi).
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14157 del 11/07/2016