Indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti - Adeguamento ex art. 2, comma 1, della l. n. 429 del 1991 - Criteri - Assegno integrativo ex art. 6 del d.P.R. n. 834 del 1981 - Spettanza - Esclusione.
L'adeguamento dell'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti, chiesto nella vigenza dell'art. 2, comma 1, della l. n. 429 del 1991, deve essere effettuato sulla base di quella prevista per le persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra e non in relazione a quella di assistenza per i grandi invalidi di guerra, con esclusione, quindi, del diritto all'assegno integrativo di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 834 del 1981.
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14723 del 19/07/2016